CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 20 luglio 1984; avverso l'ordinanza del 7 febbraio 2022, dal Giudice per le indagini preliminari di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, non ravvisando l'unicità del programma criminoso, ha respinto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione relativamente ai reati sottoposti alla sua cognizione. Il ricorrente articola un solo motivo di censura, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, deducendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la continuazione facendo leva soltanto sulla disomogeneità delle condotte, laddove la sussistenza di un medesimo disegno criminoso sarebbe pacificamente evincibile dall'analisi congiunta delle concrete modalità d'azione e del contesto nel quale si sarebbero sviluppate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Appare opportuno premettere che, con l'istanza proposta dall'attuale ricorrente, si chiedeva riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati (giudicati dalle sentenze pronunciate il 26 gennaio 2016, il 7 giugno 2011 e il 5 marzo 2015) di omicidio volontario e lesioni (consumato il 30.10.2009), di estorsione aggravata tentata e consumata (commessa tra il 19.11.2009 ed il 16.02.2010) e di ulteriore tentata estorsione e rapina (commessa tra il 26.10.2011 ed il 02.11.2011). Tale istanza era stata decisa, originariamente, con una prima ordinanza, depositata il 21 ottobre 2020, successivamente annullata, con rinvio, da questa Corte (Sez. 1, n. 28150 del 08/07/2021), in ragione della "manifesta íllogicità dell'assunto secondo il quale costituiva decisivo indicatore dell'assenza di un momento deliberativo unitario il fatto che i reati fossero stati commessi nell'arco di diciotto mesi". Per due dei tre reati oggetto dell'istanza, osservava la Corte, motivazione, era già stata riconosciuta l'unitaria programmazione e, pertanto, l'unico reato estraneo alla continuazione già dichiarata era quello di omicidio (con connessa violazione della normativa sulle armi), commesso nella stessa città di Bari, il 30 ottobre 2019, a soli venti giorni dai reati in relazione ai quali era già stata riconosciuta la continuazione. Disposto il rinvio, l'istanza è stata nuovamente rigettata, evidenziando da un canto la disomogeneità delle condotte e, dall'altro, l'assenza di un'unitaria programmazione, atteso che, come emergerebbe dalla motivazione della corte d'assise, il delitto sarebbe stato commesso per ragioni estranee ad eventuali dinamiche "mafiose" (elemento di congiunzione ipotizzato dalla difesa) e ricollegabili a futili ragioni connessi alla viabilità. L'omicidio, quindi, sarebbe stato frutto di impulsi criminali estemporanei e in alcun modo prog -ammabili. A fronte di ciò, il ricorrente contesta esclusivamente la rilevanza della (pur richiamata) disomogeneità delle condotte, senza confrontarsi con l'ulteriore e determinante motivazione rappresentata, appunto, dall'analisi del profilo soggettivo dei reati e della condivisibile incompatibilità rappresentata dalla corte territoriale.Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle