CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato la sussistenza della condotta violenta con cui veniva spinta l'appartenente alla polizia municipale che si accingeva ad eseguire controlli sulle cause dell'incidente stradale anche attraverso esami alcolemici, spiegando le ragioni per cui nessuna discrasia vi fosse i distinti atti redatti nell'occasione che andavano ad integrarsi tra loto (relazione sull'incidente e quella in cui era stata evidenziata la condotta del Grossi); che manifestamente infondata risulta la censura in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo che si rendeva palese dalla rappresentata spinta idonea a manifestare la volontà di opporsi al controllo; rilevato che, con riferimento alle ragioni che portavano ad escludere la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e a ritenere non incongrua la pena determinata dal primo giudice, la decisione dà conto - in tal senso risultando i motivi riproduttivi di identiche censure correttamente confutate - le ragioni del perché la condotta, caratterizzata dalla guida in istato di alterazione che portava ad un incidente che fortunatamente non coinvolgeva terze persone ed in possesso di cocaina, non fosse di scarsa offensività e pertanto tale da legittimare un leggero aumento dal minimo edittale nell'individuazione della piena da irrogare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci