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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:393
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0541_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 – BEI / Siria (causa T‑541/17) «Clausola compromissoria – Accordo di prestito “[OSCURATO:PERSONA]” n. 20868 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»

1. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE, e dalla clausola compromissoria (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 16, 17)

2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Surrogazione dell’Unione nei diritti della Banca – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità – Ricorso proposto dalla Banca a proprio nome – Irricevibilità – Carenza di interesse ad agire (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 21‑30)

3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto a ottenere, nell’ambito di un accordo di prestito, la condanna al pagamento di eventuali rate in scadenza e ancora insolute dopo la data del ricorso – Circostanze ipotetiche non ancora verificatesi – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 32‑36) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «[OSCURATO:PERSONA]» n. 20868, maggiorate degli interessi di mora.

Dispositivo 1) La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di 38934400,51 euro e di 3383971,66 franchi svizzeri (CHF). 2) Dette somme sono produttive di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito «[OSCURATO:PERSONA]» n. 20868, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 14 dicembre 2000 e modificato il 20 dicembre 2004, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, dal 9 agosto 2017 sino alla data del pagamento. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0541_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 – BEI / Siria (causa T‑541/17) «Clausola compromissoria – Accordo di prestito “[OSCURATO:PERSONA]” n. 20868 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia» 1. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE, e dalla clausola compromissoria (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 16, 17) 2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Surrogazione dell’Unione nei diritti della Banca – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità – Ricorso proposto dalla Banca a proprio nome – Irricevibilità – Carenza di interesse ad agire (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 21‑30) 3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto a ottenere, nell’ambito di un accordo di prestito, la condanna al pagamento di eventuali rate in scadenza e ancora insolute dopo la data del ricorso – Circostanze ipotetiche non ancora verificatesi – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 32‑36) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «[OSCURATO:PERSONA]» n. 20868, maggiorate degli interessi di mora. Dispositivo 1) La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di 38934400,51 euro e di 3383971,66 franchi svizzeri (CHF). 2) Dette somme sono produttive di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito «[OSCURATO:PERSONA]» n. 20868, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 14 dicembre 2000 e modificato il 20 dicembre 2004, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, dal 9 agosto 2017 sino alla data del pagamento. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.
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