CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 20034/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 14/01/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità delle proposte impugnazioni. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nel legittimo esercizio del potere di verifica del rispetto della previsione normativa di cui all'art. 581, comma 1, cod. proc. pen., ha correttamente ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta -dal difensore degli imputati- fuori termine e ne ha legittimamente dichiarato la inammissibilità, secondo quanto impone l'art. 591, comma 1, lett. c, in riferimento al testo dell'art. 585, cod. proc. pen. 1.1. L'atto di impugnazione nel merito, depositato il 29 ottobre 2018, risulta infatti proposto oltre il termine perentorio di 45 giorni previsto dall'art. 585, corna 1, lett. c) cod. proc. pen., calcolato in relazione al termine (60 giorni) riservato dal Tribunale (sent. del 19 giugno 2018, depositata il 9 agosto successivo) per il deposito della motivazione. Termine raggiunto, -con la conseguente consumazione della facoltà di impugnazione- in data 15 ottobre 2018. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, che lamenta duplice violazione della legge penale processuale: 2.1. per non avere la Corte territoriale tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, che spiegherebbe effetti anche sui termini riservati dalla giurisdizione per il deposito della motivazione; cosicché, tenendo conto della sospensione feriale, la proposizione della impugnazione avrebbe dovuto considerarsi tempestiva; 2.2. per non avere la Corte tenuto conto di quanto dispone il comma 1 bis dell'art. 585 cod. proc. pen., che per l'imputato assente nel giudizio a quo aggiunge 15 giorni ulteriori agli ordinari termini per l'impugnazione 3. Con requisitoria scritta, diffusamente argomentata in diritto, in data 26 marzo 2025 il Pubblico ministero presso questa Corte chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza in diritto dei motivi posti a sostegno della impugnazione. 4.1. I termini per la redazione ed il deposito della motivazione non sono infatti soggetti a sospensione alcuna nel periodo feriale; ciò anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo di sospensione feriale da 45 a 30 giorni (Sez. U., n. 42361, del 20/7/2017, Rv. 270586; preceduta sul punto specifico da Sez. 5, n. 18328, del 24/2/2017, Rv. 269619: in motivazione la Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli dettati per il compimento di atti del procedimento). L'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nel luglio del 2017 non risulta contrastato da altre successive decisioni delle Sezioni semplici. 4.2. Quanto al secondo motivo, il ricorrente non tiene conto del regolamento normativo della transizione processuale. Il disposto normativo di cui al comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 150/2022, è applicabile, ai sensi dell'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo, soltanto alle sentenze -- pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma e, pertanto, a partire dal 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall'art. 99-bis d.l. 162/2022 (convertito nella legge 199/2022). La nuova disposizione di cui all'art. 585 comma 1- bis, così come le altre che hanno novato la disciplina delle impugnazioni, sono accomunate nella disposizione transitoria di cui al citato art. 89 comma 3, che individua il parametro cronologico della innovazione nella data della pronuncia della sentenza impugnata. Nella fattispecie, la sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale di Locri il 12 giugno 2018, ben prima dell'entrata in vigore della novella processuale, con conseguente inapplicabilità della medesima disposizione all'appello proposto. 5. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e l'assenza di questioni giuridiche complesse proposte con i motivi di ricorso, giustifica la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibilq i ricorsp e condanna Ai- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca