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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05039/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2011388/2018 proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 214/2018 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 12 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 28 gennaio 2015 a definizione di processo svoltosi secondo il rito sommario di cognizione, il Tribunale di Roma rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità mauritana) volte al riconoscimento del diritto: allo status di rifugiato; in subordine, alla protezione sussidiaria; in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.2.

Adita dalla parte soccombente, la Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 7 novembre 2017: confermò le statuizioni contenute nell'ordinanza di primo grado, dispositive del rigetto tanto della domanda principale che della prima domanda subordinata; in parziale riforma di tale provvedimento, accertò il diritto dell'appellante Diagne alla protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito denominato "t.u. immigrazione"). 2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione dell'accoglimento della seconda domanda subordinata è nel senso che: alla luce del precetto recato dall'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno "incontrano il limite dei seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"; alla luce del precetto recato dall'art. 10 Cost., valorizzante "l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione umanitaria, atteso che nel paese di origine dell'appellante (come documentato nei siti ufficiali) è in atto una palese discriminazione ai danni degli afromauritani, quali il Diagne, con conseguente compromissione dei diritti fondamentali della persona".

3. Il Ministero dell'Interno chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo di impugnazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

5. Con ordinanza n. 16350/2019 emessa il 18 giugno 2019 la trattazione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo essendo allora pendente avanti le Sezioni Unite della Corte questione (di massima particolare importanza) relativa all'applicabilità della normativa introdotta con d.l. n. 113 del 2018, convertito con la legge n. 132 del 2018 (nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione) nei giudizi in corso relativi alle domande di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come quella di specie, prima dell'entrata in vigore della citata legge del 2018.

6. Dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite è stata fissata nuova adunanza per la trattazione del ricorso in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'Interno deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 e dell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione per avere il giudice di appello fondato il riconoscimento della protezione umanitaria su una erronea valutazione dei presupposti richiesti dalla citata norma di legge speciale per l'accertamento del diritto a tale forma di protezione.

In particolare, tale diritto è stato riconosciuto a fronte di presupposto (l'essere in atto nel Paese di origine una discriminazione nei confronti degli afromauritani determinante compromissione dei diritti fondamentali della persona) non rientrante fra quelli previsti dalla sopra citata norma di legge speciale, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Cass. n. 4455 del 2018), avendo il giudice di appello omesso di effettuare una correlazione tra la situazione complessiva del Paese di origine e la vicenda personale del richiedente.

2. E' preliminarmente da osservare che, se è vero che con l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito con la legge n. 132 del 2018, è stata soppressa la disciplina della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione, è altrettanto vero che le domande relative al diritto in questione, proposte, come quella oggetto della pronuncia recata dalla sentenza impugnata, prima dell'entrata in vigore (il 5 ottobre 2018) del citato decreto-legge, sono regolate dalla disciplina legale in vigore al momento della loro presentazione: è in tale momento, infatti, che, in tesi, sorge il diritto fatto valere con l'azione giudiziale (in questo senso, cfr. Cass.

S.U., n. 29459 del 2019).

3. Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata, valorizzando il precetto contenuto nell'art. 10 Cost. (contenente obbligo per lo Stato di dare asilo allo straniero cui in patria è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione), ha evidenziato il rischio per il richiedente protezione di subire, nel caso di suo rientro in Mauritania, compromissione dei suoi diritti fondamentali, essendo in tale Stato riscontrabile "una palese discriminazione ai danni degli afromauritani, quali il Diagne".

Il motivo di accoglimento della domanda di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto da tale disposizione di legge speciale non è dunque dovuto a ragioni umanitarie, bensì all'obbligo, di fonte costituzionale, dello Stato Italiano di proteggere lo straniero i cui diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione siano compromessi nello Stato di sua provenienza (la Mauritania), per "come documentato nei siti ufficiali".

Tale motivazione è conforme al precetto contenuto nella disposizione di legge speciale in discorso, secondo cui, per quanto qui interessa, il rifiuto ovvero la revoca del permesso di soggiorno non possono disporsi se ricorrono "seri motivi.., risultanti da obblighi costituzionali...dello Stato italiano".

4. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese dal momento che la, vittoriosa, parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Stante il tenore della presente pronuncia, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Ministero ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; spettando all'amministrazione giudiziaria verificare, in caso di contestazione successiva all'accertamento di tali presupposti, la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause, originarie o sopravvenute, di esenzione dal suo pagamento (in questo senso, cfr., per tutte: Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2020

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2011388/2018 proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 214/2018 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 12 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 28 gennaio 2015 a definizione di processo svoltosi secondo il rito sommario di cognizione, il Tribunale di Roma rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità mauritana) volte al riconoscimento del diritto: allo status di rifugiato; in subordine, alla protezione sussidiaria; in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 7 novembre 2017: confermò le statuizioni contenute nell'ordinanza di primo grado, dispositive del rigetto tanto della domanda principale che della prima domanda subordinata; in parziale riforma di tale provvedimento, accertò il diritto dell'appellante Diagne alla protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito denominato "t.u. immigrazione"). 2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione dell'accoglimento della seconda domanda subordinata è nel senso che: alla luce del precetto recato dall'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno "incontrano il limite dei seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"; alla luce del precetto recato dall'art. 10 Cost., valorizzante "l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione umanitaria, atteso che nel paese di origine dell'appellante (come documentato nei siti ufficiali) è in atto una palese discriminazione ai danni degli afromauritani, quali il Diagne, con conseguente compromissione dei diritti fondamentali della persona". 3. Il Ministero dell'Interno chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Con ordinanza n. 16350/2019 emessa il 18 giugno 2019 la trattazione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo essendo allora pendente avanti le Sezioni Unite della Corte questione (di massima particolare importanza) relativa all'applicabilità della normativa introdotta con d.l. n. 113 del 2018, convertito con la legge n. 132 del 2018 (nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione) nei giudizi in corso relativi alle domande di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come quella di specie, prima dell'entrata in vigore della citata legge del 2018. 6. Dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite è stata fissata nuova adunanza per la trattazione del ricorso in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'Interno deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 e dell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione per avere il giudice di appello fondato il riconoscimento della protezione umanitaria su una erronea valutazione dei presupposti richiesti dalla citata norma di legge speciale per l'accertamento del diritto a tale forma di protezione. In particolare, tale diritto è stato riconosciuto a fronte di presupposto (l'essere in atto nel Paese di origine una discriminazione nei confronti degli afromauritani determinante compromissione dei diritti fondamentali della persona) non rientrante fra quelli previsti dalla sopra citata norma di legge speciale, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Cass. n. 4455 del 2018), avendo il giudice di appello omesso di effettuare una correlazione tra la situazione complessiva del Paese di origine e la vicenda personale del richiedente. 2. E' preliminarmente da osservare che, se è vero che con l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito con la legge n. 132 del 2018, è stata soppressa la disciplina della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione, è altrettanto vero che le domande relative al diritto in questione, proposte, come quella oggetto della pronuncia recata dalla sentenza impugnata, prima dell'entrata in vigore (il 5 ottobre 2018) del citato decreto-legge, sono regolate dalla disciplina legale in vigore al momento della loro presentazione: è in tale momento, infatti, che, in tesi, sorge il diritto fatto valere con l'azione giudiziale (in questo senso, cfr. Cass. S.U., n. 29459 del 2019). 3. Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata, valorizzando il precetto contenuto nell'art. 10 Cost. (contenente obbligo per lo Stato di dare asilo allo straniero cui in patria è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione), ha evidenziato il rischio per il richiedente protezione di subire, nel caso di suo rientro in Mauritania, compromissione dei suoi diritti fondamentali, essendo in tale Stato riscontrabile "una palese discriminazione ai danni degli afromauritani, quali il Diagne". Il motivo di accoglimento della domanda di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto da tale disposizione di legge speciale non è dunque dovuto a ragioni umanitarie, bensì all'obbligo, di fonte costituzionale, dello Stato Italiano di proteggere lo straniero i cui diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione siano compromessi nello Stato di sua provenienza (la Mauritania), per "come documentato nei siti ufficiali". Tale motivazione è conforme al precetto contenuto nella disposizione di legge speciale in discorso, secondo cui, per quanto qui interessa, il rifiuto ovvero la revoca del permesso di soggiorno non possono disporsi se ricorrono "seri motivi.., risultanti da obblighi costituzionali...dello Stato italiano". 4. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese dal momento che la, vittoriosa, parte intimata non ha svolto attività difensiva. Stante il tenore della presente pronuncia, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Ministero ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; spettando all'amministrazione giudiziaria verificare, in caso di contestazione successiva all'accertamento di tali presupposti, la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause, originarie o sopravvenute, di esenzione dal suo pagamento (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2020
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