Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1979

Cassazione n. 32427/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

il 19/05/1979avverso la sentenza del 27/02/2026 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile,in quanto si contesta la correttezza della valutazione posta a base delladichiarazione di responsabilità per i reati contestati sulla base di un diversogiudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, nonconsentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazionenon solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dellapronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);[OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale sicensura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misuraprevalente sulla contestata aggravante, è inammissibile atteso che lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende cheèinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01), come nel caso dispecie, in cui la Corte territoriale ha congruamente motivato il giudizio diequivalenza tra le circostanze, ritenendo proporzionato il trattamentosanzionatorio determinato dal giudice di primo grado, alla luce della gravità delfatto e dell'apporto causale ascrivibile all'imputato, con argomentazione immuneda manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondato e, comunque, aspecifico, atteso che la Corteterritoriale ha correttamente valorizzato, con motivazione immune da manifestaillogicità, la pluralità, specificità e anche prossimità temporale dei precedentipenali gravanti sull’imputato, dai quali ha desunto una significativa continuitàcomportamentale, idonea a giustificare l’applicazione della recidiva contestata(Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690 - 01; Sez. 6, n. 56972del 20/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274782 – 01);[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il qualesi deduce un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, èinammissibile per genericità, risolvendosi in una censura meramente assertiva epriva della necessaria specificità critica rispetto alla motivazione della sentenzaimpugnata; la carenza di specificità del motivo va, invero, apprezzata conriguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenzacensurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta ilnecessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nelvizio di aspecificità sanzionato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato,Rv. 259425-01; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez.5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01);[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 19/05/1979avverso la sentenza del 27/02/2026 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile,in quanto si contesta la correttezza della valutazione posta a base delladichiarazione di responsabilità per i reati contestati sulla base di un diversogiudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, nonconsentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazionenon solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dellapronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);[OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale sicensura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misuraprevalente sulla contestata aggravante, è inammissibile atteso che lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende cheèinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01), come nel caso dispecie, in cui la Corte territoriale ha congruamente motivato il giudizio diequivalenza tra le circostanze, ritenendo proporzionato il trattamentosanzionatorio determinato dal giudice di primo grado, alla luce della gravità delfatto e dell'apporto causale ascrivibile all'imputato, con argomentazione immuneda manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondato e, comunque, aspecifico, atteso che la Corteterritoriale ha correttamente valorizzato, con motivazione immune da manifestaillogicità, la pluralità, specificità e anche prossimità temporale dei precedentipenali gravanti sull’imputato, dai quali ha desunto una significativa continuitàcomportamentale, idonea a giustificare l’applicazione della recidiva contestata(Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690 - 01; Sez. 6, n. 56972del 20/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274782 – 01);[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il qualesi deduce un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, èinammissibile per genericità, risolvendosi in una censura meramente assertiva epriva della necessaria specificità critica rispetto alla motivazione della sentenzaimpugnata; la carenza di specificità del motivo va, invero, apprezzata conriguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenzacensurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta ilnecessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nelvizio di aspecificità sanzionato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato,Rv. 259425-01; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez.5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01);[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32427/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris