CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Veneto n. 1206/2022 depositata il 14/10/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La I.M.I. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò le fatturenn. 285765/2017, 285766/2017 e 285767/2017 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e laconseguente ingiunzione di pagamento n. 50331317 del 27/4/2017 daparte della [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti,nonché di accertamento e riscossione della TIA/TARSU per conto delComune di [OSCURATO:PERSONA] (PD), per omesso versamento dellaNumero registro generale 9184/2023Numero sezionale 4480/2026Numero di raccolta generale 17839/2026Data pubblicazione 04/06/2026TARSU/TIA relativa agli anni 2013 e 2014, chiedendone l’annullamento,sul rilievo che il servizio di smaltimento per i rifiuti speciali non sarebbestato effettuato e che, pertanto, sarebbe mancato il presupposto diqualsivoglia pagamento per il tributo.Il giudice di prime cure, come risulta dalla ricostruzione in fatto dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado, dando per acquisito ilmancato espletamento del servizio, rigettò il ricorso.2. Avverso tale decisione la ricorrente interpose appello, che vennerespinto.Il giudice di merito affermò che: “Dalla documentazione in atti risultacongruamente dimostrato che il servizio viene regolarmente espletatodalla società di gestione e non viene utilizzato dalla ricorrente per suascelta. Il fatto che nelle precedenti annualità vi siano state pronuncegiurisprudenziali a favore dell'appellante non comporta che tali sentenzefacciano stato nel presente contenzioso di tal che valenza determinanteassumono i dati di fatto, oggettivamente riscontrabili, qui dedotti”.Si aggiunse che: “La conferma della sentenza impugnata comporta laconferma della pretesa tributaria ma nei limiti di quanto deciso in primogrado e quindi con una riduzione del dovuto pari alla sola parte variabiledella tariffa, rimanendo per contro dovuta la quota fissa, riferita allacopertura dei costi gestionali dei diversi servizi quali lo spazzamento, illavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la realizzazione di operenecessarie all'attività di igiene urbana, la gestione amministrativa, ivicomprese le attività di accertamento e riscossione”3. Avverso questa decisione l’odierna controricorrente, appellata nelpredetto procedimento, propose ricorso per revocazione che venneaccolto. Il giudice di merito osservò come “dalla semplice lettura dellasentenza della CTR Veneto n. 37/2020” emergesse la discrasia con lasentenza di primo grado, che aveva “un contenuto del tutto diverso daquella effettivamente appellata, contenuto che corrisponde a quello dellaNumero registro generale 9184/2023Numero sezionale 4480/2026Numero di raccolta generale 17839/2026Data pubblicazione 04/06/2026sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Padova n. 638/2017,relativa ad una diversa annualità e pure prodotta nel corso del giudizio”.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in sede rescissoria,respinse poi il ricorso della contribuente, affermando la debenza dellesomme richieste.In sintesi, il giudice di merito affermò che la [OSCURATO:SOCIETA]. avevadocumentato di avere attivato il servizio nei periodi di riferimento e disvolgerlo in coerenza con quanto previsto dal contratto di servizio.Al contrario, la contribuente, seppure avesse documentato di avereprovveduto in proprio allo smaltimento, quanto meno, di una parte deirifiuti prodotti, non aveva dimostrato che tale scelta fosse statadeterminata dal fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse svolto il servizionell’area di ubicazione dell’immobile a disposizione e di eserciziodell'attività di impresa, né che il servizio fosse stato svolto in graveviolazione delle prescrizioni del regolamento comunale. Pertanto, nel casoconcreto, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva legittimamente preteso il pagamento deltributo nella misura integrale, in quanto la I.M.I. di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti néper l’esenzione, né per la riduzione del tributo.Avverso questa decisione la I.M.I. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].S.n.c. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Resiste concontroricorso la [OSCURATO:SOCIETA]Sono state depositate memorie illustrative ed è stata formulata istanzadi riunione dei procedimenti pendenti dinanzi a questa Corte con i nn.28123/2020, 9184/2023 e 22111/2023 R.G.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve disattendersi la richiesta di riunione, nonessendo necessaria la trattazione congiunta delle cause per ragioni dieconomia processuale. Del resto, la trattazione unitaria di procedimenticonnessi non è obbligatoria, ma implica una scelta discrezionale delNumero registro generale 9184/2023Numero sezionale 4480/2026Numero di raccolta generale 17839/2026Data pubblicazione 04/06/2026giudice (cfr. Cass. n. 27550/2018); e, nel caso di specie, ritiene il Collegioche l’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazione congiuntadelle cause nella medesima udienza.2. Con la prima censura, è denunciata la carenza di interesse ad agireex art. 100 c.p.c. in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione all’art. 395 c.p.c.Deduce la ricorrente che la [OSCURATO:SOCIETA]. è risultata vincitrice inentrambi i gradi di giudizio, nei quali la domanda della I.M.I. di MazzucatoPaolo, [OSCURATO:SOCIETA]. per la riduzione della tariffa al 20% della quotavariabile, ferma la quota fissa, sono state rigettate. Non ha, quindi, subitoalcun effetto pregiudizievole dalle due pronunce (n. 577/2018 e n.37/2020) che hanno riconosciuto in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto diesigere il pagamento integrale della tariffa, rigettando integralmente ledomande della I.M.I. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. Il difetto diinteresse della [OSCURATO:SOCIETA]., in quest’ottica, “appare evidente e ciòdetermina l’inammissibilità della proposta revocazione per cui la sentenzan. 1206/2022 della C.T.R. di Venezia va cassata senza rinvio”.2.1. La censura è fondata.È stato affermato che, ai fini della sussistenza dell'interesse adimpugnare una sentenza con il mezzo della revocazione, rileva unanozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimentonon già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e lapronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino neiconfronti della parte stessa (Cass., n. 8326/2004; Cass., n. 27387/2022).Vale, dunque, l’orientamento per cui il principio contenuto nell'art. 100c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essaè necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazionenel quale l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questava desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento delgravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto,alla soccombenza nel precedente giudizio - intesa quale effettoNumero registro generale 9184/2023Numero sezionale 4480/2026Numero di raccolta generale 17839/2026Data pubblicazione 04/06/2026pregiudizievole derivante dalla decisione e non anche come mera diversitàtra quest'ultima e le conclusioni rassegnate dalla parte, in difetto dellaquale l'impugnazione è inammissibile.Sussiste, nella specie, la denunciata carenza di interesse ad agire daparte della [OSCURATO:SOCIETA]., che è stata parte vincitrice nel giudizio di merito.2.2. A nulla valgono, poi, le osservazioni della predettacontroricorrente secondo cui sussisteva l’interesse a proporre larevocazione, atteso che la sentenza n. 37/2020 comportava un evidentepregiudizio per la [OSCURATO:SOCIETA]., avendo stabilito la debenza della sola quotafissa, confermando, quindi, solo in parte la pretesa tributaria.Se è vero che la sentenza di primo grado – che aveva parzialmenteaccolto il ricorso della contribuente – era stata confermata dalla sentenzarevocata (con il rigetto dell’appello della contribuente), il pregiudizio per laconcessionaria non era derivato da quest’ultima, bensì dall’acquiescenzaprestata alla sentenza di primo grado, che non è stata impugnata conappello incidentale sul punto della riduzione della quota variabile. Per cui,la soccombenza rispetto alla sentenza di appello riguarda soltanto lacontribuente.Ne consegue l’accoglimento del motivo.3. Con la seconda censura, è denunciata l’erronea valutazionedell’errore di fatto. Insussistenza del denunciato vizio ex art. 395, n. 4,c.p.c.4. Con la terza censura, è denunciata erronea valutazione delle provein ordine alla fase rescissoria. Vizio di motivazione sulla regolarità delservizio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento dellaprima censura.5. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, assorbiti irestanti motivi, per l’effetto la decisione deve essere cassata senza rinvioNumero registro generale 9184/2023Numero sezionale 4480/2026Numero di raccolta generale 17839/2026Data pubblicazione 04/06/2026in relazione al motivo accolto, non potendo essere iniziato il giudizio perinammissibilità del ricorso.6. Le spese di lite (sia per la fase di merito, che per la fase dilegittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restantimotivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e dichiara che il giudizio di revocazione non poteva essere iniziatoper inammissibilità del ricorso; condanna la controricorrente al pagamentodelle spese giudiziali in favore della ricorrente, liquidandole, per il giudiziodi merito, nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre a spese generalied accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, nella misuradi € 200,00 per esborsi e di € 3.200,00 per compensi, oltre a spesegenerali ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]