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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 07281/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29030/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTESUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1329/2019 , depositata il25/03/2019, R.G.N. 2531/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l’appello dei lavoratori elencati in epigrafe e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la Casa di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle somme specificamente indicate, a titolo di una tantum per il periodo di vacanza contrattuale per il periodo 2006-2010.

2. La Corte territoriale ha dato atto che: il c.c.n.l. relativo alla sanità privata è scaduto il 31.12.2005 ed è stato sostituito dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha previsto nuovi importi retributivi tabellari con decorrenza da settembre 2010; nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era previsto che “in ragione delle difficoltà finanziarie […] le parti demandano a livello regionale la negoziazione per l’eventuale -una tantum-per l’arco temporale 2006 –2010, in coerenza con le specifiche situazioni regionali in orine alla copertura dei costi”; in data 31.1.2013, presso la sede della Regione Campania, era stato sottoscritto un verbale fra l'AIOP ([OSCURATO:PERSONA]) e le OO.SS. nel quale l'Associazione - pur riconoscendo come la corresponsione dell’una tantum a copertura degli arretrati contrattuali costituisse un diritto inderogabile dei lavoratori - affermava che le Case di cura associate erano ancora costrette a procrastinarne la quantificazione e l'erogazione, a causa della crisi economico-finanziaria in cui versava il settore.

3. Le parti sociali, nella opinione della Corte, avevano riconosciuto l'an del diritto dei lavoratori definendolo inderogabile, ma avevano sottoposto a condizione il "quando" della sua esecuzione, costituita da un evento futuro (superamento della crisi) e incerto (in quanto soggetto a preliminare valutazione del debitore).

Detta condizione era definita dai giudici d’appello come meramente potestativa, poiché il diritto dei lavoratori al pagamento dell'emolumento era subordinato alla manifestazione di volontà del debitore distabilire come e quando pagare; da tali premesse discendeva la nullità della condizione apposta al negozio, ai sensi dell'art.1355 c.c.

4. Riconosciuto il diritto dei lavoratori all’una tantum, in applicazione del paradigma normativo di cui all'art. 36 Cost., la Corte di merito ha proceduto alla quantificazione facendo riferimento “ai conteggi sviluppati da parte appellante ed elaborati sulla base alla tabella A allegata al citato accordo del 15.9.2010 che quantificava l’emolumento in parola sulla base dell’aumento stabilito mensilmente per ciascuna categoria di appartenenza del lavoratore”.

5. Avverso tale sentenza la Casa di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Le lavoratrici hanno resistito con distinti controricorsi, illustrati da successive memorie.

Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo nazionale di lavoro del 15.9.2010 e degli artt. 1362 e ss. c.c.

7. La società ricorrente evidenzia che nel richiamato accordo collettivo era prevista l'erogazione, in favore dei lavoratori dipendenti in case di cura privata, della una tantum per il tardivo rinnovo del c.c.n.l. di categoria ma che il diritto dei lavoratori era condizionato al raggiungimento di un accordo sindacale decentrato in sede regionale, posto che solo a tale livello di contrattazione era possibile verificare le condizioni economiche e finanziarie delle singole aziende in rapporto ai pagamenti ad esse dovuti da parte delle singole Asl e non erogati.

La Corte territoriale ha riconosciuto l’una tantum pur in assenza di accordo regionale, intervenuto solo il 17.4.2019.

La Corte territoriale ha, inoltre, errato nell'applicazione dei canoni ermeneutici sia in riferimento all’accordo collettivo nazionale, sia al verbale di incontro in sede sindacale del 31.1.2013, nel quale le parti sociali hanno nuovamente procrastinato la quantificazione e l'erogazione dell'una tantum, subordinandola ad una specifica intesa regionale, non intervenuta sino al 17.4.2019.

8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo nazionale di lavoro del 15.9.2010 e degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la Corte territoriale di fatto riconosciuto gli aumenti contrattuali ai lavoratori con decorrenza antecedente al 15.09.2010, mentre l'accordo prevedeva chiaramente che gli aumenti avrebbero avuto effetto solo per il futuro e senza applicazione retroattiva.

9. Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altre hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della presentazione, nell’interesse di alcune appellanti, di un ricorso di correzione di errore materiale della sentenza d’appello, concernente i conteggi delle somme liquidate, risultando il procedimento di correzione ancora pendente; con la conseguenza della proposizione del ricorso per cassazione avverso un provvedimento non ancora definitivo.

10. L’eccezione non può trovare accoglimento atteso che il ricorso per cassazione non investe il quantum, oggetto delle statuizioni sottoposte al procedimento di correzione di errore materiale, ma solo l’an del diritto fatto valere, sicché risulta ininfluente la pendenza del procedimento di correzione.

11. Questa Corte ha precisato che “Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione” (Cass. n. 8863/2018; Cass. n. 22185/2014).

12. Le stesse controricorrenti hanno preliminarmente rilevato: che la sentenza ora impugnata è stata emessa in relazione a due procedimenti di appello riuniti, il proc. n. 2531/2015 dalle stesse proposto ed il proc. n. 2544/2015 promosso da [OSCURATO:PERSONA] ed altre; che nel proc. n. 2531/2015 la società era rimasta contumace, con la conseguenza che devono considerarsi provati i fatti dedotti dalle appellanti e su cui la società appellata, rimanendo contumace, non ha svolto alcuna difesa; inoltre, che è precluso alla società ricorrente in cassazione depositare documenti (nella specie, copia dei verbali di incontro sindacale) non prodotti nei precedenti gradi di giudizio.

13. La prima eccezione non può essere accolta.

14. La contumacia non ha alcun significato sul piano probatorio, non vale quindi come ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore e non rappresenta neanche un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ. (v.

Cass. n. 14860/13; Cass. n. 7739(2007; Cass. n. 15777/2006).

15. In ordine alla seconda eccezione, tenuto conto che la riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei giudizi (v.

Cass. n. 27295/2022; Cass. n. 15860/2014), deve affermarsi l’inammissibilità, ai sensi dell’art.372 c.p.c. e nei confronti delle citate controricorrenti, del deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, nel caso di specie, dei verbali di incontro del 2015 e del 2019 (successivi alla proposizione del giudizio di appello in cui la Casa di Cura è rimasta contumace), in quanto non attinenti all'ammissibilità del ricorso in cassazione ma unicamente alla fondatezza dello stesso (v.

Cass. n. 9685/2020; Cass. n. 10967/2013).

Occorre tuttavia considerare che la sentenza d’appello non contiene alcun riferimento ai verbali di epoca successiva al 2013.

16. I motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per connessione logica, sono fondati in conformità a quanto compiutamente esposto da questa Corte in controversie aventi analogo oggetto e motivi di censura sovrapponibili (cfr. Cass. n. 24485 del 2021; Cass. n. 24484 del 2021; Cass. n. 24483 del 2021), precedenti cui si rinvia integralmente per ogni ulteriore approfondimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma, disp. att. c.p.c. e dai quali non si ravvisa ragione per discostarsi.

17. Nei precedenti appena richiamati si rileva come le parti collettive, nell'accordo di rinnovo di cui al c.c.n.l. 2010 settore della sanità privata applicabile alla fattispecie oggetto di causa, dando atto della scadenza del precedente al 31.12.2005, sulla premessa che il comparto versava in situazione di crisi economico-finanziaria molto differenziata da regione a regione, hanno demandato a tale livello locale la negoziazione per "l'eventuale una tantum" relativa all'arco temporale 2006/2010 in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi.18.

Nelle citate pronunce di legittimità, sono state giudicate fondate le critiche mosse dalla società datoriale all'interpretazione dei verbali di accordo sindacale stilati in sede decentrata, adottata dai giudici di appello.

Si è, in particolare, rilevata la carenza di fondo di tale approccio ermeneutico nella enfatizzazione del dato letterale concernente la definizione resa dall'AIOP, con riferimento alla erogazione dell'emolumento "una tantum", quale diritto inderogabile dei lavoratori, con cui è stato esaltato il dato meramente letterale della espressione contenuta nelle premesse dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tale dato risulta estrapolato dal contesto articolato del verbale ed atomisticamente considerato, in violazione dei principi cardine che governano il procedimento ermeneutico in tale materia, i quali individuano proprio nella connessione fra le clausole negoziali lo strumento elettivo per la individuazione della volontà delle parti sociali nella complessa materia delle relazioni sindacali.

Risulta infatti non adeguatamente valorizzato il dato obiettivo della situazione di crisi in cui versava il settore, già tenuto ben presente dalle parti sociali in sede di contrattazione a livello nazionale, e ribadito dall'AIOP nel verbale di incontro del 31.1.2013, laddove afferma essere "naufragata l'aspettativa dell'incremento del budget 2012, così come stabilito dall'Accordo AIOP/Regione recepito con DCA 66/2012, che avrebbe consentito...non solo di onorare gli impegni derivanti dall'applicazione del rinnovo contrattuale ma anche di ristabilire l'equilibrio economico delle aziende che allo stato, vedono compromesso addirittura il mantenimento degli impegni finanziari derivanti dall'attività ordinaria".

19. La conclamata problematicità della situazione finanziaria in cui versava il settore sanitario privato, della quale l'AIOP ha fornito ampia contezza e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori hanno preso atto, costituisce elemento ostativo alla convalida della ricognizione svolta dai giudici di seconda istanza - nel senso del riconoscimento, da parte dell'Organizzazione datoriale, di un diritto dei lavoratori a percepire l'indennità una tantum.

20. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza di secondo grado cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese dele giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accogli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29030/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTESUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1329/2019 , depositata il25/03/2019, R.G.N. 2531/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l’appello dei lavoratori elencati in epigrafe e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la Casa di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle somme specificamente indicate, a titolo di una tantum per il periodo di vacanza contrattuale per il periodo 2006-2010. 2. La Corte territoriale ha dato atto che: il c.c.n.l. relativo alla sanità privata è scaduto il 31.12.2005 ed è stato sostituito dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha previsto nuovi importi retributivi tabellari con decorrenza da settembre 2010; nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era previsto che “in ragione delle difficoltà finanziarie […] le parti demandano a livello regionale la negoziazione per l’eventuale -una tantum-per l’arco temporale 2006 –2010, in coerenza con le specifiche situazioni regionali in orine alla copertura dei costi”; in data 31.1.2013, presso la sede della Regione Campania, era stato sottoscritto un verbale fra l'AIOP ([OSCURATO:PERSONA]) e le OO.SS. nel quale l'Associazione - pur riconoscendo come la corresponsione dell’una tantum a copertura degli arretrati contrattuali costituisse un diritto inderogabile dei lavoratori - affermava che le Case di cura associate erano ancora costrette a procrastinarne la quantificazione e l'erogazione, a causa della crisi economico-finanziaria in cui versava il settore. 3. Le parti sociali, nella opinione della Corte, avevano riconosciuto l'an del diritto dei lavoratori definendolo inderogabile, ma avevano sottoposto a condizione il "quando" della sua esecuzione, costituita da un evento futuro (superamento della crisi) e incerto (in quanto soggetto a preliminare valutazione del debitore). Detta condizione era definita dai giudici d’appello come meramente potestativa, poiché il diritto dei lavoratori al pagamento dell'emolumento era subordinato alla manifestazione di volontà del debitore distabilire come e quando pagare; da tali premesse discendeva la nullità della condizione apposta al negozio, ai sensi dell'art.1355 c.c. 4. Riconosciuto il diritto dei lavoratori all’una tantum, in applicazione del paradigma normativo di cui all'art. 36 Cost., la Corte di merito ha proceduto alla quantificazione facendo riferimento “ai conteggi sviluppati da parte appellante ed elaborati sulla base alla tabella A allegata al citato accordo del 15.9.2010 che quantificava l’emolumento in parola sulla base dell’aumento stabilito mensilmente per ciascuna categoria di appartenenza del lavoratore”. 5. Avverso tale sentenza la Casa di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le lavoratrici hanno resistito con distinti controricorsi, illustrati da successive memorie. Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo nazionale di lavoro del 15.9.2010 e degli artt. 1362 e ss. c.c. 7. La società ricorrente evidenzia che nel richiamato accordo collettivo era prevista l'erogazione, in favore dei lavoratori dipendenti in case di cura privata, della una tantum per il tardivo rinnovo del c.c.n.l. di categoria ma che il diritto dei lavoratori era condizionato al raggiungimento di un accordo sindacale decentrato in sede regionale, posto che solo a tale livello di contrattazione era possibile verificare le condizioni economiche e finanziarie delle singole aziende in rapporto ai pagamenti ad esse dovuti da parte delle singole Asl e non erogati. La Corte territoriale ha riconosciuto l’una tantum pur in assenza di accordo regionale, intervenuto solo il 17.4.2019. La Corte territoriale ha, inoltre, errato nell'applicazione dei canoni ermeneutici sia in riferimento all’accordo collettivo nazionale, sia al verbale di incontro in sede sindacale del 31.1.2013, nel quale le parti sociali hanno nuovamente procrastinato la quantificazione e l'erogazione dell'una tantum, subordinandola ad una specifica intesa regionale, non intervenuta sino al 17.4.2019. 8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo nazionale di lavoro del 15.9.2010 e degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la Corte territoriale di fatto riconosciuto gli aumenti contrattuali ai lavoratori con decorrenza antecedente al 15.09.2010, mentre l'accordo prevedeva chiaramente che gli aumenti avrebbero avuto effetto solo per il futuro e senza applicazione retroattiva. 9. Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altre hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della presentazione, nell’interesse di alcune appellanti, di un ricorso di correzione di errore materiale della sentenza d’appello, concernente i conteggi delle somme liquidate, risultando il procedimento di correzione ancora pendente; con la conseguenza della proposizione del ricorso per cassazione avverso un provvedimento non ancora definitivo. 10. L’eccezione non può trovare accoglimento atteso che il ricorso per cassazione non investe il quantum, oggetto delle statuizioni sottoposte al procedimento di correzione di errore materiale, ma solo l’an del diritto fatto valere, sicché risulta ininfluente la pendenza del procedimento di correzione. 11. Questa Corte ha precisato che “Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione” (Cass. n. 8863/2018; Cass. n. 22185/2014). 12. Le stesse controricorrenti hanno preliminarmente rilevato: che la sentenza ora impugnata è stata emessa in relazione a due procedimenti di appello riuniti, il proc. n. 2531/2015 dalle stesse proposto ed il proc. n. 2544/2015 promosso da [OSCURATO:PERSONA] ed altre; che nel proc. n. 2531/2015 la società era rimasta contumace, con la conseguenza che devono considerarsi provati i fatti dedotti dalle appellanti e su cui la società appellata, rimanendo contumace, non ha svolto alcuna difesa; inoltre, che è precluso alla società ricorrente in cassazione depositare documenti (nella specie, copia dei verbali di incontro sindacale) non prodotti nei precedenti gradi di giudizio. 13. La prima eccezione non può essere accolta. 14. La contumacia non ha alcun significato sul piano probatorio, non vale quindi come ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore e non rappresenta neanche un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ. (v. Cass. n. 14860/13; Cass. n. 7739(2007; Cass. n. 15777/2006). 15. In ordine alla seconda eccezione, tenuto conto che la riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei giudizi (v. Cass. n. 27295/2022; Cass. n. 15860/2014), deve affermarsi l’inammissibilità, ai sensi dell’art.372 c.p.c. e nei confronti delle citate controricorrenti, del deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, nel caso di specie, dei verbali di incontro del 2015 e del 2019 (successivi alla proposizione del giudizio di appello in cui la Casa di Cura è rimasta contumace), in quanto non attinenti all'ammissibilità del ricorso in cassazione ma unicamente alla fondatezza dello stesso (v. Cass. n. 9685/2020; Cass. n. 10967/2013). Occorre tuttavia considerare che la sentenza d’appello non contiene alcun riferimento ai verbali di epoca successiva al 2013. 16. I motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per connessione logica, sono fondati in conformità a quanto compiutamente esposto da questa Corte in controversie aventi analogo oggetto e motivi di censura sovrapponibili (cfr. Cass. n. 24485 del 2021; Cass. n. 24484 del 2021; Cass. n. 24483 del 2021), precedenti cui si rinvia integralmente per ogni ulteriore approfondimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma, disp. att. c.p.c. e dai quali non si ravvisa ragione per discostarsi. 17. Nei precedenti appena richiamati si rileva come le parti collettive, nell'accordo di rinnovo di cui al c.c.n.l. 2010 settore della sanità privata applicabile alla fattispecie oggetto di causa, dando atto della scadenza del precedente al 31.12.2005, sulla premessa che il comparto versava in situazione di crisi economico-finanziaria molto differenziata da regione a regione, hanno demandato a tale livello locale la negoziazione per "l'eventuale una tantum" relativa all'arco temporale 2006/2010 in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi.18. Nelle citate pronunce di legittimità, sono state giudicate fondate le critiche mosse dalla società datoriale all'interpretazione dei verbali di accordo sindacale stilati in sede decentrata, adottata dai giudici di appello. Si è, in particolare, rilevata la carenza di fondo di tale approccio ermeneutico nella enfatizzazione del dato letterale concernente la definizione resa dall'AIOP, con riferimento alla erogazione dell'emolumento "una tantum", quale diritto inderogabile dei lavoratori, con cui è stato esaltato il dato meramente letterale della espressione contenuta nelle premesse dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale dato risulta estrapolato dal contesto articolato del verbale ed atomisticamente considerato, in violazione dei principi cardine che governano il procedimento ermeneutico in tale materia, i quali individuano proprio nella connessione fra le clausole negoziali lo strumento elettivo per la individuazione della volontà delle parti sociali nella complessa materia delle relazioni sindacali. Risulta infatti non adeguatamente valorizzato il dato obiettivo della situazione di crisi in cui versava il settore, già tenuto ben presente dalle parti sociali in sede di contrattazione a livello nazionale, e ribadito dall'AIOP nel verbale di incontro del 31.1.2013, laddove afferma essere "naufragata l'aspettativa dell'incremento del budget 2012, così come stabilito dall'Accordo AIOP/Regione recepito con DCA 66/2012, che avrebbe consentito...non solo di onorare gli impegni derivanti dall'applicazione del rinnovo contrattuale ma anche di ristabilire l'equilibrio economico delle aziende che allo stato, vedono compromesso addirittura il mantenimento degli impegni finanziari derivanti dall'attività ordinaria". 19. La conclamata problematicità della situazione finanziaria in cui versava il settore sanitario privato, della quale l'AIOP ha fornito ampia contezza e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori hanno preso atto, costituisce elemento ostativo alla convalida della ricognizione svolta dai giudici di seconda istanza - nel senso del riconoscimento, da parte dell'Organizzazione datoriale, di un diritto dei lavoratori a percepire l'indennità una tantum. 20. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza di secondo grado cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese dele giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accogli
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