CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 44584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 99 [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'esito delle indagini patrimo- niali svolte dalla Guardia di Finanza, che era intervenuta in quanto l'originaria con- cessione di tale beneficio si sarebbe fondata su elementi non veritieri e sull'omessa comunicazione di altre circostanze significative, posto che l'interessato, oltre ad essere stato destinatario di condanne per reati paradígmaticamente produttivi di redditi illeciti (quali quelli in materia di stupefacenti e tributari), aveva dichiarato redditi notevolmente inferiori a quelli accertati - per di più di importo molto pros- simo alla soglia di ammissione al beneficio - ed altresì risultava godere di un te- nore di vita elevato, come dimostrato dal possesso di ben 19 autoveicoli. Con ordinanza del 24/2/2022 il GIP del Tribunale di Avellino aveva rigettato l'opposizione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Miletta, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il difensore ricorrente afferma, senza ulteriori specifi- cazioni, che emergerebbe dagli atti che il reddito del Miletta, anche in forza delle maggiori entrate accertate dalla Guardia di Finanza per l'anno d'imposta 2020, sarebbe pur sempre inferiore al quantum previsto dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per cui non poteva essere operata la revoca (il richiamo è a Sez. Un. n. 14723/2020). Osserva, inoltre, che la titolarità di beni mobili registrati non è produttiva di redditi e che in atti manca qualunque elemento da cui ricavare non solo il valore dei veicoli, ma anche la proprietà degli stessì, essendo la titolarità dei medesimi beni semplicemente riferita dalla Guardia di Finanza. Difetterebbero, quindi, nel provvedimento impugnato i requisiti di gravità, precisione e concordanza, ìndicati dall'art. 2729 cod. proc. pen. perché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva. Con un secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. Si evidenzia che il ricorso promosso ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115/02 ha natura di mezzo di impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al principio devolu- tivo.Ebbene, nel caso di specie, il decreto di ammissione al gratuito patrocinio era stato revocato per i maggiori emolumenti percepiti dal nucleo familiare del richie- dente nell'anno d'imposta 2020 nonché per l'elevato numero di veicoli intestati all'imputato. Il GIP, in sede di opposizione, aveva invece valorizzato, ai fini del rigetto, in primis la tipologia dei precedenti penali annoverati dal richiedente, dai quali si poteva desumere un presumibile superamento della soglia di reddito consentita per l'ammissione. Si deve quindi ritenere che il provvedimento reso in opposizione non abbia fornito compiuta risposta alle doglianze difensive dedotte con l'atto oppositivo, introducendo una diversa motivazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 19/9/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. il P.G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso. 4. Il proposto ricorso è inammissibile, in quanto, del tutto generico e caratte- rizzato da motivi non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti- vazione dell'atto impugnato. Come evidenzia il tribunale irpino, il provvedimento impugnato risulta adot- tato in piena conformità con la previsione di cui l'art. 112 co. 2 D.P.R. 115/2002, che, richiamando l'art. 96 comma 2, permette la revoca del patrocinio, in caso di accertata verifica di redditi superiori a quelli dichiarati e tali da non essere meri- tevoli del beneficio, come desumibili dalle "risultanze del casellario giudiziale, dal tenore di vita, dalle condizioni personali e familiari". Ben poteva il giudice della revoca tenere conto non solo dei redditi maggiori accertati (il Miletta aveva dichiarato che il reddito percepito dal proprio nucleo familiare convivente era di 5803,16 euro mentre dagli accertamenti eseguiti era emerso un reddito complessivo di 14.504,96 euro), ma anche del tenore di vita del richiedente, che è ben espresso dal possesso di ben 19 autoveicoli. Irrilevante, pertanto, si palesa il riferimento che il provvedimento impugnato opera ai prece- denti penali dell'odierno ricorrente. 4. Il provvedimento impugnato, che appare scevro dai denunciati vizi di legit- timità, opera un buon governo del costante orientamento di questa Corte di legit- timità secondo cui, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della revoca del beneficio, l'accertamento dei redditi deve avvenire secondo gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2724 cod. civ. tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti (cfr. in ultimo Sez. 4, n. 26056 del 24/7/2020, Schirone, Rv. 280011; conf. Sez. 4, n. 25044 del 11/4/2007, Salvemini, Rv. 237008). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10