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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08579/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/12/2018 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Velletri emessa il 9 dicembre 2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di usura contestatogli perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e la confisca limitatamente alla somma di 70 mila euro.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla determinazione della competenza territoriale.

La Corte non avrebbe valutato adeguatamente la circostanza che il Tribunale aveva ritenuto come il reato di usura ascritto al ricorrente integrasse un'unica ipotesi delittuosa in luogo di plurime ed autonome condotte legate tra loro dal vincolo della continuazione secondo quanto originariamente contestato nella i mputazione.

Tale assunto integrerebbe un fatto nuovo idoneo a superare, ex art. 25 cod. proc. pen., la statuizione sulla competenza territoriale, in favore del Tribunale di Velletri anziché di quello di Roma, effettuata dalla Corte di cassazione dopo che era stato sollevato dai giudici di merito conflitto negativo di competenza.

Ne consegue che si sarebbe potuta e dovuta rivalutare la questione sulla competenza territoriale eccepita dal ricorrente tenendo conto che gli ultimi pagamenti relativi al rapporto usurario erano avvenuti in Roma, tanto determinando la competenza di quel Tribunale.

La Corte avrebbe errato nel ritenere, al contrario, che la competenza territoriale dovesse essere attribuita al Tribunale di Velletri valorizzando a tal fine - ma non, contraddicendosi, ai fini della declaratoria di prescrizione - il luogo in cui era stata compiuta la prima condotta punibile; 2) violazione di legge per nn avere la Corte ritenuto che la partecipazione di un giudice onorario alla composizione del collegio giudicante di primo grado fuori dalle ipotesi indicate e previste dall'art. 550 cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 43-bis dell'[OSCURATO:PERSONA], non integrasse una nullità assoluta non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto evidente, prima della declaratoria di prescrizione, l'insussistenza della responsabilità del ricorrente, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione della palese inattendibilità della persona offesa, avuto riguardo alle lacune e contraddizioni del suo racconto siccome evidenziate ai fgg. 12 e segg. del ricorso, con riferimento alle operazioni di cambio assegni, ai tempi della denuncia, alle modalità di percepimento e restituzione dei primi prestiti, alla esistenza di accordi transattivi, alla promessa di vendita effettuata dalla persona offesa ad altro soggetto, al fatto che i beni promessi al ricorrente fossero sottoposti ad iscrizioni pregiudizievoli, alla indicazione dei valori nel compromesso di vendita; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che la prescrizione del reato, quanto ai primi prestiti effettuati dal ricorrente, fosse intervenuta prima della sentenza di primo grado, secondo quanto emergente dalle dichiarazioni della persona offesa che sarebbero state travisate dai giudici di merito per le ragioni di cui ai fgg. 18-20 del ricorso, ritenendosi erroneamente l'unicità del rapporto usurario.

La questione avrebbe rilevanza in ordine alla estensione delle statuizioni civili; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca, mantenuta nonostante la pronuncia di prescrizione del reato ed, in ogni, caso, non sorretta da alcuna argomentazione; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca della provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile, non motivata quanto alla prova del danno subito dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che la Corte di cassazione, con sentenza n. 1005 del 2012, aveva risolto, a favore del Tribunale di Velletri, il conflitto negativo di competenza territoriale venutosi a creare nel procedimento in esame.

Ne consegue che, secondo l'art. 25 cod. proc. pen., la decisione della Corte di cassazione è vincolante per il giudice di merito, a meno che non emergano nuovi fatti "che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore".

La questione sottoposta dal ricorrente - inerente alla qualificazione giuridica del fatto di usura contestatogli come unico reato o come più reati avvinti dal medesimo disegno criminoso - non comporterebbe, in ogni caso, alcuna attribuzione di competenza ad un giudice superiore a quello che ha statuito nel primo grado del giudizio, bensì ad un giudice di pari grado come il Tribunale di Roma.

Fermo restando che la "diversità" tra il capo di imputazione e la decisione del Tribunale di Velletri inerisce soltanto alla qualificazione giuridica del fatto (come reato unico anziché continuato) e non all'insorgenza nel processo di un fatto nuovo, da intendersi come accadimento storico-fattuale.

In questo senso, è importante il rilievo della sentenza impugnata secondo cui non è mai stato oggetto di modificazione, lungo il corso del procedimento e del processo, il fatto di usura come commesso, secondo l'imputazione, in Frascati e Roma dal settembre 1996 al dicembre 2005.

Si ricordi, in proposito, il principio di diritto - estendibile alla questione sulla competenza quanto alla definizione di "fatto nuovo" - secondo cui la decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 627 e 25 cod. proc. pen., salvo che risultino "nuovi fatti" - da intendersi solo quali accadimenti storici e non anche situazioni o qualificazioni giuridiche o mere valutazioni - che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione (Sez. 4, n. 14709 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313).

2. Il secondo motivo è, del pari, infondato.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, l'integrazione del collegio del Tribunale da parte di un giudice onorario non viola l'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione normativa introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 2, n. 26834 del 23/03/2018, Trovato, Rv. 272941).

In ogni caso, anche la giurisprudenza più rigorosa non ha mai ritenuto che tale evenienza comporti una nullità assoluta (cfr. Sez. 1, n. 34141 del 15/07/2015 Corcione, Rv. 264587), sicché la circostanza, non smentita dal ricorrente, che la eccezione non fosse stata sollevata alla relativa udienza e che i difensori avessero anche prestato il consenso alla utilizzazione degli atti compiuti in precedenza dal Collegio diversamente composto vale comunque a rendere infondata l'eccezione riproposta in ricorso con il motivo in esame, dal momento che la (presunta) nullità era stata sanata.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

In ordine al reato contestato, il Tribunale aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione, sicché deve richiamarsi il principio giuridico secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso in esame, la Corte ha ampiamente approfondito le ragioni per le quali non potesse essere pronunciata nei confronti del ricorrente sentenza di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., mettendo in risalto non solo l'attendibilità della persona offesa, ma anche la mole di riscontri esterni al suo racconto, anche di natura documentale e contabile (secondo gli accertamenti bancari della polizia giudiziaria) oltre che testimoniale e senza tenere conto che neanche l'imputato aveva negato di avere effettuato dei prestiti alla vittima.

Su tali dati il ricorrente ha sorvolato, pretendendo una alternativa ricostruzione dei fatti di causa non effettuabile in questa sede sulla base delle valutazioni indicate in ricorso, che attengono al merito del giudizio e che risultano generiche nel momento in cui non si confrontano con gli elementi di prova a carico evidenziati dalla Corte di appello.

4. E' infondato il quarto motivo.

L'assunto difensivo che una parte del reato si sarebbe prescritta prima della sentenza di primo grado - il che avrebbe rilevanza sulle statuizioni civili - poggia di nuovo su una diversa ricostruzione di merito della vicenda, posto che la Corte, confermando il giudizio del Tribunale che prendeva corpo dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili con valutazione immune da censure, ha ritenuto che l'usura contestata si configurasse come unico reato, dal momento che nessun rapporto di prestito illecito si era chiuso tra le parti medio tempore, in quanto le elargizioni di nuovo denaro da parte del ricorrente alla vittima avevano avuto l'effetto di novare i precedenti prestiti, non ancora chiusi con la corresponsione dell'intera somma usuraria pattuita tra le parti; e così, per tutto l'arco temporale coperto dalla imputazione.

Ne consegue che correttamente è stata dichiarata la prescrizione intervenuta dopo la sentenza del Tribunale, in quanto l'ultimo pagamento non consentiva pronunce più favorevoli in tema di prescrizione (circostanza non contestata in ricorso), avuto riguardo al principio, correttamente applicato dai giudici di merito al caso all'esame, secondo il quale il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario non costituiscono un "post factum" non punibile, ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313).

5. E' infondato anche il quinto motivo inerente alla legittimità della confisca.

Nella vicenda processuale di interesse in questa sede, può farsi applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto nell'ordinamento penale con il D.L.vo 1 marzo 2018 n. 21, in vigore prima della decisione della Corte di appello di ritenere il reato per cui si procede estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado.

Secondo tale norma, "il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato".

Tale ultimo richiamo al necessario accertamento della responsabilità impone al giudice della impugnazione, in caso di prescrizione del reato, la verifica in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato medesimo, senza i quali non sarebbe possibile un accertamento di responsabilità.

Ed è proprio quello che è avvenuto nel caso in esame, per le ragioni esplicitate trattando dei precedenti motivi di ricorso.

Non risulta conforme al vero, inoltre, che la Corte non abbia motivato le ragioni della confisca.

A fg. 12 della sentenza impugnata, infatti, sono stati indicati i rilievi di merito, non rivedibili in questa sede e neanche oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, in virtù dei quali la somma di 70 mila euro oggetto del provvedimento ablativo dovesse ritenersi profitto del reato ascritto al ricorrente, avuto riguardo alla somma oggetto del prestito illecito, alle modalità ed ai tempi dei pagamenti degli interessi siccome provati attraverso le dichiarazioni della persona offesa ed i riscontri documentali.

6. Il sesto motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente non ha titolo per dolersi della statuizione relativa alla quantificazione della provvisionale in favore della parte civile.

Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (tra le più recenti, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/12/2018 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Velletri emessa il 9 dicembre 2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di usura contestatogli perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e la confisca limitatamente alla somma di 70 mila euro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla determinazione della competenza territoriale. La Corte non avrebbe valutato adeguatamente la circostanza che il Tribunale aveva ritenuto come il reato di usura ascritto al ricorrente integrasse un'unica ipotesi delittuosa in luogo di plurime ed autonome condotte legate tra loro dal vincolo della continuazione secondo quanto originariamente contestato nella i mputazione. Tale assunto integrerebbe un fatto nuovo idoneo a superare, ex art. 25 cod. proc. pen., la statuizione sulla competenza territoriale, in favore del Tribunale di Velletri anziché di quello di Roma, effettuata dalla Corte di cassazione dopo che era stato sollevato dai giudici di merito conflitto negativo di competenza. Ne consegue che si sarebbe potuta e dovuta rivalutare la questione sulla competenza territoriale eccepita dal ricorrente tenendo conto che gli ultimi pagamenti relativi al rapporto usurario erano avvenuti in Roma, tanto determinando la competenza di quel Tribunale. La Corte avrebbe errato nel ritenere, al contrario, che la competenza territoriale dovesse essere attribuita al Tribunale di Velletri valorizzando a tal fine - ma non, contraddicendosi, ai fini della declaratoria di prescrizione - il luogo in cui era stata compiuta la prima condotta punibile; 2) violazione di legge per nn avere la Corte ritenuto che la partecipazione di un giudice onorario alla composizione del collegio giudicante di primo grado fuori dalle ipotesi indicate e previste dall'art. 550 cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 43-bis dell'[OSCURATO:PERSONA], non integrasse una nullità assoluta non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto evidente, prima della declaratoria di prescrizione, l'insussistenza della responsabilità del ricorrente, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione della palese inattendibilità della persona offesa, avuto riguardo alle lacune e contraddizioni del suo racconto siccome evidenziate ai fgg. 12 e segg. del ricorso, con riferimento alle operazioni di cambio assegni, ai tempi della denuncia, alle modalità di percepimento e restituzione dei primi prestiti, alla esistenza di accordi transattivi, alla promessa di vendita effettuata dalla persona offesa ad altro soggetto, al fatto che i beni promessi al ricorrente fossero sottoposti ad iscrizioni pregiudizievoli, alla indicazione dei valori nel compromesso di vendita; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che la prescrizione del reato, quanto ai primi prestiti effettuati dal ricorrente, fosse intervenuta prima della sentenza di primo grado, secondo quanto emergente dalle dichiarazioni della persona offesa che sarebbero state travisate dai giudici di merito per le ragioni di cui ai fgg. 18-20 del ricorso, ritenendosi erroneamente l'unicità del rapporto usurario. La questione avrebbe rilevanza in ordine alla estensione delle statuizioni civili; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca, mantenuta nonostante la pronuncia di prescrizione del reato ed, in ogni, caso, non sorretta da alcuna argomentazione; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca della provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile, non motivata quanto alla prova del danno subito dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che la Corte di cassazione, con sentenza n. 1005 del 2012, aveva risolto, a favore del Tribunale di Velletri, il conflitto negativo di competenza territoriale venutosi a creare nel procedimento in esame. Ne consegue che, secondo l'art. 25 cod. proc. pen., la decisione della Corte di cassazione è vincolante per il giudice di merito, a meno che non emergano nuovi fatti "che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore". La questione sottoposta dal ricorrente - inerente alla qualificazione giuridica del fatto di usura contestatogli come unico reato o come più reati avvinti dal medesimo disegno criminoso - non comporterebbe, in ogni caso, alcuna attribuzione di competenza ad un giudice superiore a quello che ha statuito nel primo grado del giudizio, bensì ad un giudice di pari grado come il Tribunale di Roma. Fermo restando che la "diversità" tra il capo di imputazione e la decisione del Tribunale di Velletri inerisce soltanto alla qualificazione giuridica del fatto (come reato unico anziché continuato) e non all'insorgenza nel processo di un fatto nuovo, da intendersi come accadimento storico-fattuale. In questo senso, è importante il rilievo della sentenza impugnata secondo cui non è mai stato oggetto di modificazione, lungo il corso del procedimento e del processo, il fatto di usura come commesso, secondo l'imputazione, in Frascati e Roma dal settembre 1996 al dicembre 2005. Si ricordi, in proposito, il principio di diritto - estendibile alla questione sulla competenza quanto alla definizione di "fatto nuovo" - secondo cui la decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 627 e 25 cod. proc. pen., salvo che risultino "nuovi fatti" - da intendersi solo quali accadimenti storici e non anche situazioni o qualificazioni giuridiche o mere valutazioni - che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione (Sez. 4, n. 14709 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313). 2. Il secondo motivo è, del pari, infondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, l'integrazione del collegio del Tribunale da parte di un giudice onorario non viola l'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione normativa introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 2, n. 26834 del 23/03/2018, Trovato, Rv. 272941). In ogni caso, anche la giurisprudenza più rigorosa non ha mai ritenuto che tale evenienza comporti una nullità assoluta (cfr. Sez. 1, n. 34141 del 15/07/2015 Corcione, Rv. 264587), sicché la circostanza, non smentita dal ricorrente, che la eccezione non fosse stata sollevata alla relativa udienza e che i difensori avessero anche prestato il consenso alla utilizzazione degli atti compiuti in precedenza dal Collegio diversamente composto vale comunque a rendere infondata l'eccezione riproposta in ricorso con il motivo in esame, dal momento che la (presunta) nullità era stata sanata. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. In ordine al reato contestato, il Tribunale aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione, sicché deve richiamarsi il principio giuridico secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso in esame, la Corte ha ampiamente approfondito le ragioni per le quali non potesse essere pronunciata nei confronti del ricorrente sentenza di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., mettendo in risalto non solo l'attendibilità della persona offesa, ma anche la mole di riscontri esterni al suo racconto, anche di natura documentale e contabile (secondo gli accertamenti bancari della polizia giudiziaria) oltre che testimoniale e senza tenere conto che neanche l'imputato aveva negato di avere effettuato dei prestiti alla vittima. Su tali dati il ricorrente ha sorvolato, pretendendo una alternativa ricostruzione dei fatti di causa non effettuabile in questa sede sulla base delle valutazioni indicate in ricorso, che attengono al merito del giudizio e che risultano generiche nel momento in cui non si confrontano con gli elementi di prova a carico evidenziati dalla Corte di appello. 4. E' infondato il quarto motivo. L'assunto difensivo che una parte del reato si sarebbe prescritta prima della sentenza di primo grado - il che avrebbe rilevanza sulle statuizioni civili - poggia di nuovo su una diversa ricostruzione di merito della vicenda, posto che la Corte, confermando il giudizio del Tribunale che prendeva corpo dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili con valutazione immune da censure, ha ritenuto che l'usura contestata si configurasse come unico reato, dal momento che nessun rapporto di prestito illecito si era chiuso tra le parti medio tempore, in quanto le elargizioni di nuovo denaro da parte del ricorrente alla vittima avevano avuto l'effetto di novare i precedenti prestiti, non ancora chiusi con la corresponsione dell'intera somma usuraria pattuita tra le parti; e così, per tutto l'arco temporale coperto dalla imputazione. Ne consegue che correttamente è stata dichiarata la prescrizione intervenuta dopo la sentenza del Tribunale, in quanto l'ultimo pagamento non consentiva pronunce più favorevoli in tema di prescrizione (circostanza non contestata in ricorso), avuto riguardo al principio, correttamente applicato dai giudici di merito al caso all'esame, secondo il quale il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario non costituiscono un "post factum" non punibile, ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313). 5. E' infondato anche il quinto motivo inerente alla legittimità della confisca. Nella vicenda processuale di interesse in questa sede, può farsi applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto nell'ordinamento penale con il D.L.vo 1 marzo 2018 n. 21, in vigore prima della decisione della Corte di appello di ritenere il reato per cui si procede estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado. Secondo tale norma, "il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato". Tale ultimo richiamo al necessario accertamento della responsabilità impone al giudice della impugnazione, in caso di prescrizione del reato, la verifica in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato medesimo, senza i quali non sarebbe possibile un accertamento di responsabilità. Ed è proprio quello che è avvenuto nel caso in esame, per le ragioni esplicitate trattando dei precedenti motivi di ricorso. Non risulta conforme al vero, inoltre, che la Corte non abbia motivato le ragioni della confisca. A fg. 12 della sentenza impugnata, infatti, sono stati indicati i rilievi di merito, non rivedibili in questa sede e neanche oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, in virtù dei quali la somma di 70 mila euro oggetto del provvedimento ablativo dovesse ritenersi profitto del reato ascritto al ricorrente, avuto riguardo alla somma oggetto del prestito illecito, alle modalità ed ai tempi dei pagamenti degli interessi siccome provati attraverso le dichiarazioni della persona offesa ed i riscontri documentali. 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente non ha titolo per dolersi della statuizione relativa alla quantificazione della provvisionale in favore della parte civile. Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (tra le più recenti, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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