Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1988

ECLI:EU:C:1988:458
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61987CJ0165_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa 165/87, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], consigliere presso il servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del dipartimento degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento della decisione 87/369 del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e del relativo protocollo di emendamento ( GU L 198, pag . 1 ),

LA CORTE,

composta dai signori [OSCURATO:PERSONA], presidente, G .

Bosco, O .

Due, J.C .

Moitinho de Almeida e G.C . [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, T .

Koopmans, U .

Everling, K .

Bahlmann, Y .

Galmot, R .

Joliet e T.F . [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale : C.O .

Lenz cancelliere : H.A .

Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 19 maggio 1988, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 giugno 1988, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 giugno 1987, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione 87/369 del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e del relativo protocollo di emendamento ( GU L 198, pag . 1 ). 2 Detta convenzione, in vigore dal 1° gennaio 1988, è stata adottata il 14 giugno 1983 nell' ambito del Consiglio per la cooperazione doganale con l' intento di sostituire la convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci 15 dicembre 1950 ( Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, volume 347, pag . 127 ) sulla quale era basata la tariffa doganale comune ( in prosieguo : "TDC ") della Comunità . 3 [OSCURATO:PERSONA] contesta la base giuridica della decisione impugnata, la quale rientrerebbe esclusivamente nell' ambito della politica commerciale e, pertanto, avrebbe dovuto essere basata - come essa aveva proposto - sul solo art . 113 e non sugli artt . 28, 113 e 235 del trattato . 4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza .

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . 5 In via preliminare si deve rilevare che l' oggetto essenziale della convenzione cui si riferisce la decisione controversa è l' istituzione di un sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinato ad essere usato dalle parti contraenti per le loro nomenclature doganali e statistiche . 6 Per stabilire se il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sia fondato, occorre valutare la competenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, tenendo conto dei due aspetti che costituiscono oggetto della predetta convenzione, cioè la nomenclatura doganale e la nomenclatura statistica . 7 Per quanto riguarda il primo di detti aspetti, dal testo dell' art . 28 del trattato, che costituisce la base giuridica per "qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune", e dall' art . 113 del trattato, che contempla una politica commerciale comune fondata su principi uniformi, specie per quanto riguarda le modifiche tariffarie e la conclusione di accordi doganali, emerge che nessuna di dette disposizioni conferisce espressamente al Consiglio il potere di stabilire una nomenclatura doganale . 8 Si deve tuttavia rilevare che l' istituzione di una nomenclatura doganale è indispensabile per l' applicazione dei dazi doganali .

Infatti, senza un sistema di classificazione delle merci sarebbe impossibile ricollegare queste ultime a voci doganali determinate .

Ne consegue che la competenza del Consiglio a procedere a modifiche tariffarie implica necessariamente, in mancanza di espresse disposizioni del trattato, quella di stabilire e di modificare la nomenclatura relativa all' applicazione della tariffa doganale comune . 9 Ne consegue che il Consiglio dispone in materia doganale di una competenza generale che, come tale, rientra sia nell' art . 28 sia nell' art . 113 del trattato in quanto è indipendente dalla questione se la modifica dei dazi della TDC sia stata effettuata autonomamente ( art . 28 ) o nell' ambito di accordi doganali o di altre misure di politica commerciale comune ( art . 113 ). 10 La tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la sfera di applicazione dell' art . 28 è assorbita da quella dell' art . 113 del trattato deve, pertanto, essere disattesa . 11 Si deve aggiungere che, qualora la competenza di una istituzione riposi su due disposizioni del trattato, l' istituzione è tenuta ad adottare gli atti corrispondenti sulla base di ambedue le disposizioni considerate . 12 La scelta di questa doppia base giuridica corrisponde, d' altronde, ad una prassi costante delle istituzioni comunitarie in materia doganale, corroborata dal fatto che l' Atto unico europeo ha uniformato i requisiti procedurali prescritti dall' art . 28 a quelli contemplati dall' art . 113 del trattato . 13 Si deve pertanto rilevare che gli artt . 28 e 113 del trattato costituiscono cumulativamente la base giuridica appropriata per la fissazione di una nomenclatura doganale e, di conseguenza, per la stipulazione di una convenzione internazionale corrispondente . 14 Per quanto riguarda, poi, la nomenclatura statistica, si deve rilevare che le nomenclature statistiche contemplate dalla convenzione alla quale si riferisce la decisione impugnata sono "nomenclature di merci elaborate dalla parte contraente per la raccolta di dati che servono all' elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d' esportazione" (( art . 1, lett . c ), della convenzione )), vale a dire, per quanto riguarda la Comunità, le statistiche del proprio commercio estero con esclusione delle statistiche del commercio intracomunitario . 15 La competenza a stabilire una siffatta nomenclatura statistica emerge dall' art . 113 del trattato .

Infatti, le statistiche del commercio estero, al pari della nomenclatura relativa, costituiscono uno strumento indispensabile di una politica commerciale .

Peraltro, si deve rilevare che l' elenco delle misure di politica commerciale contenuto nell' art . 113 non ha carattere tassativo, ma è redatto soltanto a titolo esemplificativo . 16 Il Consiglio sostiene cionondimeno che il ricorso all' art . 235 era giustificato dal fatto che la convenzione incideva su di un atto anch' esso basato su detto articolo, cioè il regolamento del Consiglio 24 aprile 1972, n . 1445, relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( Nimexe ) ( GU L 161, pag . 1 ). 17 La tesi del Consiglio dev' essere disattesa .

Il fatto che la decisione impugnata possa incidere su di un altro atto basato sull' art . 235 non implica necessariamente il ricorso a detta disposizione come base giuridica .

Detto articolo può essere preso in considerazione come tale solo se l' istituzione interessata non possa basare la propria competenza su nessun' altra disposizione del trattato ( vedasi sentenza 26 marzo 1987, causa 45/86, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, Racc . 1987, pag . 1493 ). 18 Da quanto precede risulta che il Consiglio, essendo competente ad adottare la decisione controversa in forza degli artt . 28 e 113 del trattato, non aveva il diritto di basarsi sull' art . 235 . 19 Tuttavia, dato che, al momento dell' adozione della decisione impugnata, prima dell' entrata in vigore dell' Atto unico europeo, l' art . 28 del trattato prescriveva, al pari dell' art . 235, l' unanimità del Consiglio, l' illegittimità accertata costituisce nel caso di specie solo un vizio puramente formale, che non può comportare la nullità dell' atto . 20 E vero che, a differenza dell' art . 28, l' art . 235 prescrive la consultazione del Parlamento europeo e che detta consultazione, che nel caso di specie ha avuto luogo, può produrre conseguenze sul contenuto dell' atto adottato .

Cionondimeno, mentre l' inosservanza dell' obbligo di consultazione comporta la nullità dell' atto considerato ( sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, Racc . pag . 3333 ), la consultazione del Parlamento, della quale il Consiglio ha sempre la facoltà di avvalersi, non può essere considerata illegittima anche se non è obbligatoria . 21 Considerato quanto sopra, il ricorso deve essere respinto .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 22 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese .

A norma del § 3 dello stesso articolo, la Corte può compensare le spese per motivi eccezionali . 23 Anche se il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, la Corte ritiene che nel caso di specie le spese debbano essere compensate, poiché, in ragione del carattere meramente formale dell' illegittimità accertata, la tesi giuridica della [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta in misura sostanziale . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0165_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa 165/87, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], consigliere presso il servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del dipartimento degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento della decisione 87/369 del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e del relativo protocollo di emendamento ( GU L 198, pag . 1 ), LA CORTE, composta dai signori [OSCURATO:PERSONA], presidente, G . Bosco, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, R . Joliet e T.F . [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale : C.O . Lenz cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 19 maggio 1988, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 giugno 1988, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 giugno 1987, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione 87/369 del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e del relativo protocollo di emendamento ( GU L 198, pag . 1 ). 2 Detta convenzione, in vigore dal 1° gennaio 1988, è stata adottata il 14 giugno 1983 nell' ambito del Consiglio per la cooperazione doganale con l' intento di sostituire la convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci 15 dicembre 1950 ( Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, volume 347, pag . 127 ) sulla quale era basata la tariffa doganale comune ( in prosieguo : "TDC ") della Comunità . 3 [OSCURATO:PERSONA] contesta la base giuridica della decisione impugnata, la quale rientrerebbe esclusivamente nell' ambito della politica commerciale e, pertanto, avrebbe dovuto essere basata - come essa aveva proposto - sul solo art . 113 e non sugli artt . 28, 113 e 235 del trattato . 4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . 5 In via preliminare si deve rilevare che l' oggetto essenziale della convenzione cui si riferisce la decisione controversa è l' istituzione di un sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinato ad essere usato dalle parti contraenti per le loro nomenclature doganali e statistiche . 6 Per stabilire se il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sia fondato, occorre valutare la competenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, tenendo conto dei due aspetti che costituiscono oggetto della predetta convenzione, cioè la nomenclatura doganale e la nomenclatura statistica . 7 Per quanto riguarda il primo di detti aspetti, dal testo dell' art . 28 del trattato, che costituisce la base giuridica per "qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune", e dall' art . 113 del trattato, che contempla una politica commerciale comune fondata su principi uniformi, specie per quanto riguarda le modifiche tariffarie e la conclusione di accordi doganali, emerge che nessuna di dette disposizioni conferisce espressamente al Consiglio il potere di stabilire una nomenclatura doganale . 8 Si deve tuttavia rilevare che l' istituzione di una nomenclatura doganale è indispensabile per l' applicazione dei dazi doganali . Infatti, senza un sistema di classificazione delle merci sarebbe impossibile ricollegare queste ultime a voci doganali determinate . Ne consegue che la competenza del Consiglio a procedere a modifiche tariffarie implica necessariamente, in mancanza di espresse disposizioni del trattato, quella di stabilire e di modificare la nomenclatura relativa all' applicazione della tariffa doganale comune . 9 Ne consegue che il Consiglio dispone in materia doganale di una competenza generale che, come tale, rientra sia nell' art . 28 sia nell' art . 113 del trattato in quanto è indipendente dalla questione se la modifica dei dazi della TDC sia stata effettuata autonomamente ( art . 28 ) o nell' ambito di accordi doganali o di altre misure di politica commerciale comune ( art . 113 ). 10 La tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la sfera di applicazione dell' art . 28 è assorbita da quella dell' art . 113 del trattato deve, pertanto, essere disattesa . 11 Si deve aggiungere che, qualora la competenza di una istituzione riposi su due disposizioni del trattato, l' istituzione è tenuta ad adottare gli atti corrispondenti sulla base di ambedue le disposizioni considerate . 12 La scelta di questa doppia base giuridica corrisponde, d' altronde, ad una prassi costante delle istituzioni comunitarie in materia doganale, corroborata dal fatto che l' Atto unico europeo ha uniformato i requisiti procedurali prescritti dall' art . 28 a quelli contemplati dall' art . 113 del trattato . 13 Si deve pertanto rilevare che gli artt . 28 e 113 del trattato costituiscono cumulativamente la base giuridica appropriata per la fissazione di una nomenclatura doganale e, di conseguenza, per la stipulazione di una convenzione internazionale corrispondente . 14 Per quanto riguarda, poi, la nomenclatura statistica, si deve rilevare che le nomenclature statistiche contemplate dalla convenzione alla quale si riferisce la decisione impugnata sono "nomenclature di merci elaborate dalla parte contraente per la raccolta di dati che servono all' elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d' esportazione" (( art . 1, lett . c ), della convenzione )), vale a dire, per quanto riguarda la Comunità, le statistiche del proprio commercio estero con esclusione delle statistiche del commercio intracomunitario . 15 La competenza a stabilire una siffatta nomenclatura statistica emerge dall' art . 113 del trattato . Infatti, le statistiche del commercio estero, al pari della nomenclatura relativa, costituiscono uno strumento indispensabile di una politica commerciale . Peraltro, si deve rilevare che l' elenco delle misure di politica commerciale contenuto nell' art . 113 non ha carattere tassativo, ma è redatto soltanto a titolo esemplificativo . 16 Il Consiglio sostiene cionondimeno che il ricorso all' art . 235 era giustificato dal fatto che la convenzione incideva su di un atto anch' esso basato su detto articolo, cioè il regolamento del Consiglio 24 aprile 1972, n . 1445, relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( Nimexe ) ( GU L 161, pag . 1 ). 17 La tesi del Consiglio dev' essere disattesa . Il fatto che la decisione impugnata possa incidere su di un altro atto basato sull' art . 235 non implica necessariamente il ricorso a detta disposizione come base giuridica . Detto articolo può essere preso in considerazione come tale solo se l' istituzione interessata non possa basare la propria competenza su nessun' altra disposizione del trattato ( vedasi sentenza 26 marzo 1987, causa 45/86, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, Racc . 1987, pag . 1493 ). 18 Da quanto precede risulta che il Consiglio, essendo competente ad adottare la decisione controversa in forza degli artt . 28 e 113 del trattato, non aveva il diritto di basarsi sull' art . 235 . 19 Tuttavia, dato che, al momento dell' adozione della decisione impugnata, prima dell' entrata in vigore dell' Atto unico europeo, l' art . 28 del trattato prescriveva, al pari dell' art . 235, l' unanimità del Consiglio, l' illegittimità accertata costituisce nel caso di specie solo un vizio puramente formale, che non può comportare la nullità dell' atto . 20 E vero che, a differenza dell' art . 28, l' art . 235 prescrive la consultazione del Parlamento europeo e che detta consultazione, che nel caso di specie ha avuto luogo, può produrre conseguenze sul contenuto dell' atto adottato . Cionondimeno, mentre l' inosservanza dell' obbligo di consultazione comporta la nullità dell' atto considerato ( sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, Racc . pag . 3333 ), la consultazione del Parlamento, della quale il Consiglio ha sempre la facoltà di avvalersi, non può essere considerata illegittima anche se non è obbligatoria . 21 Considerato quanto sopra, il ricorso deve essere respinto . Decisione relativa alle spese Sulle spese 22 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . A norma del § 3 dello stesso articolo, la Corte può compensare le spese per motivi eccezionali . 23 Anche se il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, la Corte ritiene che nel caso di specie le spese debbano essere compensate, poiché, in ragione del carattere meramente formale dell' illegittimità accertata, la tesi giuridica della [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta in misura sostanziale . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
Sentenza Corte di giustizia UE/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris