CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20519/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2283/2018, depositata il 10/4/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n.TKQ016E01812/2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate, relativamenteall’anno 2007, aveva sinteticamente rideterminato il suo maggior redditodi € 54.305,90.2. La CTP di Frosinone accolse il ricorso, sul presupposto che le speseper incrementi patrimoniali, considerate dall’Agenzia delle Entrate ai finidel suddetto accertamento, riguardavano un periodo successivo, e non giàprecedente all’annualità in esame, in violazione di quanto disposto dall’art.Numero registro generale 33813/2018Numero sezionale 4410/2026Numero di raccolta generale 20519/2026Data pubblicazione 17/06/202638, comma 5, d.p.r. n. 600/1973 (introdotto dalla l. n. 413/1991 e rationetemporis applicabile), secondo cui “qualora l'ufficio determinisinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa perincrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo provacontraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stataeffettuata e nei cinque precedenti”.3. La CTR del Lazio accolse l’appello dell’Ufficio, ritenendo integratauna violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto “i primi giudici [avevano]fondato le ragioni dell’accoglimento del ricorso su una circostanza che nonera stata eccepita dal ricorrente, ossia che le spese sostenute perincrementi patrimoniali riguardavano il periodo 2006/2010 e non quelleeffettuate nei cinque anni precedenti”. Nel merito della controversia,ritennero i giudici di secondo grado che il contribuente non avesse fornitola prova contraria sullo stesso incombente, non avendo dimostrato chel’acquisto di uno dei beni indice (l’autovettura [OSCURATO:PERSONA]), avvenutonel 2007, fosse stato effettuato proprio con i fondi ricevuti dal Tortitramite bonifico dalla cognata [OSCURATO:PERSONA].4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 38,commi 4 e 5, d.p.r. n. 600/1973; 1, lett. b), l. n. 413/1991; 112 c.p.c.,per avere la CTR erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado sifosse pronunciato ultra petita, mentre si era limitato a vagliare lalegittimità dell’accertamento sintetico, dall’angolo visuale della previsionedell’art. 38, comma 5, d.p.r. n. 600/1973 (ratione temporis vigente).Il motivo è inammissibile. È pur vero, infatti, che l’evocazione dellafattispecie dell’accertamento sintetico - contrariamente a quantoaffermato dalla CTR - doveva considerarsi idonea a veicolare nel themadecidendum la questione dell’imputazione dell’incremento patrimonialeNumero registro generale 33813/2018Numero sezionale 4410/2026Numero di raccolta generale 20519/2026Data pubblicazione 17/06/2026nell’ambito del periodo quinquennale di cui al previgente art. 38, comma5, d.p.r. n. 600/1973, indipendentemente dalla collocazione cronologicadell’annualità oggetto dell’accertamento nell’ambito del suddettoquinquennio (purché l’imputazione suddetta avvenisse nei limiti di unquinto: si vedano, di recente, Cass., n. 10363/2025 e Cass., n.23475/2024, entrambe richiamate da Cass., n. 16078/2026). È errata,dunque, in punto di diritto, l’affermazione secondo cui la possibilità diimputare all’anno 2007 (in misura di un quinto) un incrementopatrimoniale verificatosi negli anni immediatamente successivi avrebberichiesto una rituale eccezione di parte. Resta il fatto, però, che, nel casodi specie, la spesa in contestazione (quella per l’acquisto di una RenaultModus) era stata sostenuta proprio nell’anno oggetto dell’accertamentofiscale (al quale era stata correttamente imputata per un quinto),divenendo conseguentemente irrilevante qualsivoglia disquisizione intermini di estensione (in avanti o indietro) dell’accertamento ad annualitàdiverse. Il motivo pecca, dunque, di decisività, con conseguente lacarenza di interesse del ricorrente a coltivarlo.2. Il secondo motivo di ricorso censura ancora una volta la violazionedegli artt. 38, commi 4 e 5, d.p.r. n. 600/1973 e 1, lett. b), l. n.413/1991, intendendo il ricorrente “porre in discussione che, per effettodell’accertamento sintetico disciplinato dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 38 -nella versione ratione temporis vigente - l’Ufficio potesse beneficiare diuna presunzione legale relativa fondata sui coefficienti redditometrici che ilcontribuente deve superare fornendo la prova contraria”.Il motivo (che peraltro si mantiene su un registro del tutto astratto, senzaprospettare alcuna “ricaduta” sulla fattispecie concreta, in rapporto alleaffermazioni della sentenza impugnata) è infondato, dal momento che,contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l’art. 38 contempla unapresunzione legale relativa. Possono riassuntivamente riportarsi, alriguardo, le statuizioni di cui a Cass., n. 2893/2024, secondo cui “costanteNumero registro generale 33813/2018Numero sezionale 4410/2026Numero di raccolta generale 20519/2026Data pubblicazione 17/06/2026orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometrointroduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa diritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni benil'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, unavolta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dìcapacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli delvalore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma puòsoltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine allaprovenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché giàsottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie permantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass.11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n.8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass.20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane alcontribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza delpresupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacitàcontributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito,determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parteda redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo diimposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidataopinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esistein misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n.18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588)”.Priva di pregio è, allora, la censura secondo cui il meccanismo del cd.redditometro “non si fonda su una presunzione legale (essendo glielementi indicativi previsti in decreti ministeriali e non definiti da un fattonoto stabilito dalla legge)” (pag. 8 del ricorso per cassazione), in primoluogo perché la base normativa della presunzione legale deve rintracciarsinell’art. 38 citato (nella formulazione ratione temporis vigente) - che è pursempre una norma primaria -; in secondo luogo, perché, a differenza diNumero registro generale 33813/2018Numero sezionale 4410/2026Numero di raccolta generale 20519/2026Data pubblicazione 17/06/2026quanto accade per le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., lepresunzioni legali non riposano sul ragionamento induttivo (che, provato ilfatto noto, consente di risalire al fatto da dimostrare) ma valgono adimprimere direttamente alla fattispecie un determinato assetto distributivodell’onere della prova, imponendo al giudice di considerare un determinatofatto come vero, in mancanza di adeguata prova contraria (ove - come nelcaso che qui occupa - non si tratti di presunzioni legali assolute).3. Con il terzo motivo di ricorso è censurata la violazione dell’art. 38,comma 6, d.p.r. n. 600/1973 nonché “violazione di legge. Omessaconsiderazione e travisamento ed errore sul fatto ai sensi dell’art. 360comma I n. 3 e 5 c.p.c.”, per avere omesso la CTR “di considerare glielementi, documentalmente prodotti fin dalla fase preliminare dell’invito acomparire nel corso del giudizio di primo grado, che erano in grado diprovare il possesso di redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte olegalmente esclusi dalla formazione della base imponibile per giustificarele spese indicate dall’Ufficio”. I giudici di secondo grado avrebbero violatole regole probatorie applicabili alla materia de qua, le quali non richiedonola dimostrazione di una specifica corrispondenza tra le elargizioni di terzi el’acquisto dei beni contestati.Il motivo - inammissibile dall’angolo visuale dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,non indicando il fatto storico la cui considerazione sarebbe stata omessa -è fondato in relazione al vizio di violazione di legge, avendo la CTRrichiesto al contribuente una prova contraria eccessivamente rigida, inossequio a un orientamento giurisprudenziale risalente e ormai superatoda altro più recente, secondo cui, in tema di accertamento sintetico (c.d.redditometro), per vincere la presunzione ex art. 38, comma 1, del d.P.R.n. 600 del 1973 (vigente ratione temporis), la prova contraria di cui èonerato il contribuente non riguarda l'effettivo impiego dei redditi esenti osoggetti a ritenuta alla fonte per le spese contestate, ma soltanto l'entitàdegli stessi e la durata del relativo possesso, che costituiscono circostanzeNumero registro generale 33813/2018Numero sezionale 4410/2026Numero di raccolta generale 20519/2026Data pubblicazione 17/06/2026sintomatiche del fatto che le suddette spese siano state sostenute con talirisorse (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 33204/2025).4. Dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso discende la cassazionecon rinvio della decisione impugnata, affinché il giudice di merito riesaminiil merito della fattispecie sotto l’egida della regula juris, in punto di provacontraria, enucleata al paragrafo precedente. P.Q.MAccoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/5/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]