CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 39829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al'art. 5, lett. h) I. n. 283 del 1962 per la violazione dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento all'omesso avviso, all'interessato, dell'esecuzione delle analisi - è inammissibile, in quanto non si confronta con il principio secondo cui, in materia alimentare, l'obbligo di avviso all'interessato delle operazioni di analisi sui campioni prelevati é richiesto allorché si tratti di sostanze deteriorabili, mentre, per quelle non deteriorabili - come nella specie, trattandosi di mele annurca - tale avviso non è previsto, essendo consentita la richiesta di revisione delle stesse (Sez. 3, n. 2360 del 19/11/2009, dep. 19/01/2010, Prevedini, Rv. 245910), il che è avvenuto nel caso di specie, essendo stato l'imputato espressamente informato di tale facoltà, che tuttavia non è stata esercitata (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); letta la memoria del 31 luglio 2023, che, reiterando le argomentazioni sviluppate nel ricorso, non apporta elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.