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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49575/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad escludere l'ipotesi lieve in ragione, non solo del dato ponderale comunque significativo vista la purezza della sostanza stupefacente del tipo cocaina sottoposta a sequestro, ma soprattutto per le modalità della condotta essendo la sostanza detenuta, per come apprezzato dai Giudici di merito, dal ricorrente mentre era in auto con altri tre persone e, pertanto, in una fase di trasporto; rilevato che la motivazione in tali termini resa risulta conforme alla copiosa giurisprudenza pur enunciata nel ricorso che richiede una valutazione complessiva della condotta onde escludere o ritenere l'integrazione dell'ipotesi lieve che qualora, come nel caso di specie, si riveli completa e logica, si sottrae al sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad escludere l'ipotesi lieve in ragione, non solo del dato ponderale comunque significativo vista la purezza della sostanza stupefacente del tipo cocaina sottoposta a sequestro, ma soprattutto per le modalità della condotta essendo la sostanza detenuta, per come apprezzato dai Giudici di merito, dal ricorrente mentre era in auto con altri tre persone e, pertanto, in una fase di trasporto; rilevato che la motivazione in tali termini resa risulta conforme alla copiosa giurisprudenza pur enunciata nel ricorso che richiede una valutazione complessiva della condotta onde escludere o ritenere l'integrazione dell'ipotesi lieve che qualora, come nel caso di specie, si riveli completa e logica, si sottrae al sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 49575/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris