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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 maggio 2024

Cassazione n. 14195/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20031/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CALABRIA n.1400/2024 depositata il 20/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alla parte ricorrente il 28.3.2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20031/2024 Numero sezionale 1398/2025 Numero di raccolta generale 14195/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 20031/2024 Numero sezionale 1398/2025 Numero di raccolta generale 14195/2025 Data pubblicazione 28/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20031/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CALABRIA n.1400/2024 depositata il 20/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alla parte ricorrente il 28.3.2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20031/2024 Numero sezionale 1398/2025 Numero di raccolta generale 14195/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 20031/2024 Numero sezionale 1398/2025 Numero di raccolta generale 14195/2025 Data pubblicazione 28/05/2025
Decreto Cassazione n. 14195/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris