CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 luglio 2025
Cassazione n. 32354/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: B.M. avverso il decreto del 24/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di ORISTANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Nella impossibilità di dare esecuzione al decreto di espulsione adottato il 14 giugno 2018 dal Prefetto di Biella, il Questore di Napoli disponeva in data 8 gennaio 2025, nei confronti di B.M. , il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Nuoro - Macomer ai sensi dell'art. 14 T.U.I. Il decreto di trattenimento veniva convalidato dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Oristano con provvedimento del 10 gennaio 2025. 2. A seguito dell'avvenuta formalizzazione, in data 14 gennaio 2025, da parte del cittadino straniero, di richiesta di protezione internazionale, il Questore di Nuoro, ritenuta la domanda palesemente pretestuosa e finalizzata a impedire o ritardare l'esecuzione dell'espulsione, con provvedimento assunto in pari data, disponeva il ri-trattenimento del B.M. presso lo stesso C.P.R. prima indicato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), e comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015. Il decreto veniva convalidato dalla Corte di appello di Cagliari in data 17 gennaio 2025. 3. [OSCURATO:PERSONA] territoriale competente, in data 20 gennaio 2025, dichiarava manifestamente infondata la richiesta di protezione internazionale e attestava l'obbligo di rimpatrio dello straniero. Detto provvedimento non veniva impugnato. 4. Su richiesta della Questura, l'originario trattenimento, disposto ai sensi dell'art. 14 T.U.I., veniva prorogato dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Oristano con provvedimenti del 18 aprile e del 24 luglio 2025 (depositato il 25 luglio 2025). 5. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando due motivi. 5.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 14, commi 4 e 5, T.U.I. in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU; nullità del decreto impugnato per motivazione apparente; proroga disposta dopo lo spirare dei termini del trattenimento. Si lamenta, in particolare, che la richiesta della seconda proroga del trattenimento originario sarebbe stata irregolarmente inoltrata dal Questore in data 22 luglio 2025, data coincidente con quella di scadenza della prima proroga, considerati i 14 giorni di sospensione durante i quali il ricorrente era stato sottoposto a trattenimento "secondario" (il termine della prima proroga sarebbe, cioè, slittato dall'8 al 22 aprile 2025). Su tale eccezione, il [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe reso una motivazione "apparente". 25.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 14, commi 4 e 5, T.U.I., dell'art. 15, par. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. Si rimprovera al [OSCURATO:PERSONA] adito di non aver dato conto delle ragioni per le quali non aveva ritenuto di aderire alle ragioni della difesa in tema di improbabilità del buon esito delle operazioni di identificazione e di rilascio del titolo di viaggio, nonché di aver omesso di analizzare, in modo dettagliato, gli atti depositati dalla Questura. Se lo avesse fatto, rilevato che dalla prima richiesta di identificazione del gennaio 2025 erano trascorsi sei mesi (e altre quattro richieste) senza che la Questura fosse stata in grado di acquisire elementi identificativi utili, non sarebbe incorso nell'affermazione, meramente assertiva, secondo cui "nessuna corrispondenza induce ad escludere che la procedura di rimpatrio non possa andare a buon fine". 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, richiamata nella odierna discussione orale, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, anche se per ragioni diverse da quelle esposte dalla difesa. 2. Occorre premettere che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale che decide sulla richiesta di proroga di trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1, n. 15746 del 22/04/2025, 0., Rv. 287810 - 01; conf.: Sez. 1 civ., n. 6064 del 2019, Rv. 653101 - 01). In coerenza con tale principio, è stato, ad esempio, affermato che «È illegittima la proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione (CIE) disposta oltre il termine di quarantotto ore dalla richiesta del questore, dovendo in tal caso cessarne gli effetti in quanto misdha di 3privazione della libertà personale adottabile in presenza delle condizioni di legge e coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 13 Cost. (Sez. 1 civ., n. 27939 del 30/10/2019, Rv. 655650 - 01). Analogamente, è stata ritenuta illegittima la proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri che sia stata disposta sulla base di un'istanza formulata successivamente alla scadenza del termine iniziale, o prorogato, della misura restrittiva, sicché, anche qualora l'iniziale convalida della misura restrittiva non sia stata tempestivamente impugnata dal destinatario, il provvedimento di proroga va cassato senza rinvio, con conseguente cessazione del trattenimento (Sez. 1 civ., n. 33178 del 16/12/2019, Rv. 656561 - 01). 3. Esaminato alla luce degli esposti principi, il primo motivo di ricorso, così come prospettato, è infondato. Come correttamente messo in luce dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la sequenza dei provvedimenti inerenti al ricorrente, già sintetizzata nella superiore esposizione in fatto, si è svolta come segue: a) in data 8 gennaio 2025 il Questore di Napoli ha disposto, nei confronti del B.M. , il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Nuoro - Macomer ai sensi dell'art. 14 T.U.I., convalidato dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Oristano con provvedimento del 10 gennaio 2025; b) a seguito dell'avvenuta formalizzazione, in data 14 gennaio 2025, da parte del cittadino straniero, di richiesta di protezione internazionale, il Questore di Nuoro, con provvedimento in pari data, ha disposto il secondo trattenimento (o ri-trattenimento) dello straniero presso lo stesso C.P.R., ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), e comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, convalidato dalla Corte di appello di Cagliari in data 17 gennaio 2025; c) la [OSCURATO:PERSONA] territoriale competente, in data 20 gennaio 2025, ha dichiarato manifestamente infondata la richiesta di protezione internazionale e ha attestato l'obbligo di rimpatrio del richiedente, con provvedimento notificato in data 21 gennaio 2025 e non impugnato; d) su richiesta della Questura, l'originario trattenimento, disposto ai sensi dell'art. 14 T.U.I., è stato prorogato dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Oristano, una prima volta, con provvedimento del 18 aprile e, una seconda volta, con provvedimento del 24 luglio 2025 (depositato il 25 luglio 2025). Posto che il trattenimento (secondario) disposto ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 ha avuto durata dal 15 al 28 gennaio 2025 (inclusi i sette giorni di tempo inutilmente decorsi, dalla notifica, per impugnare il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] territoriale: vedi, sul punto, Sez. 1, n. 23920 del 26/06/2025, non mass.), deve ritenersi che il primo trattenimento, disposto in data 8 genna\ko 2025 4ai sensi dell'art. 14 T.U.I., computati i 14 giorni di sospensione, sia scaduto il 22 aprile 2025 (8 aprile + 14 giorni). Il primo decreto di proroga, tempestivamente intervenuto in data 18 aprile 2022, ha determinato lo spostamento del termine finale al 22 luglio 2025. L'ulteriore richiesta di proroga del trattenimento originario non può considerarsi tardiva, poiché risulta avanzata il 22 luglio 2025, quindi l'ultimo giorno utile. 4. Tuttavia, non rileva, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, che la richiesta sia stata inoltrata dalla Questura l'ultimo giorno utile, coincidente con lo spirare dei tre mesi inerenti al primo provvedimento di proroga (22 aprile - 22 luglio 2025), atteso che entro quella stessa data, per evitare soluzione di continuità, avrebbe dovuto essere emanato il successivo decreto di proroga da parte del [OSCURATO:PERSONA] di pace, viceversa emesso il 24 luglio e depositato l'indomani in cancelleria. Deve essere rimarcato, al riguardo, che l'art. 14, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che «Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presentino gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi», rispetto ai complessivi tre mesi di permanenza presso nel C.P.P. che, a mente del primo periodo dello stesso comma, la convalida del primo trattenimento comporta. Il quarto periodo del medesimo comma 5, poi, dispone che «Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi». Dal chiaro tenore letterale della norma si evince che, mentre il trattenimento originario di cui all'art. 14, comma 1, T.U.I. è disposto dal Questore ed è convalidato dal [OSCURATO:PERSONA] di pace, i provvedimenti di proroga appartengono alla competenza di quest'ultimo, che decide su apposita richiesta del Questore. Nel primo caso, quindi, l'Autorità amministrativa (Questore) adotta un provvedimento, quello di trattenimento, che, in quanto limitativo della libertà personale, deve essere convalidato dall'Autorità giudiziaria ([OSCURATO:PERSONA] di pace) entro un determinato termine, perentorio (48 ore dalla ricezione degli atti dalla Questura, che, a sua volta, deve assolvere all'adempimento nelle 48 ore dall'emissione del trattenimento, come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 14 cit.). Nel secondo caso, viceversa, l'Autorità amministrativa (Questore) pone in essere un mero atto d'impulso (richiesta di proroga del trattenimento), rispetto a 5quale è l'Autorità giudiziaria investita ([OSCURATO:PERSONA] di pace) a dover decidere: diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, dove si parla, errando, di "convalida" del "trattenimento", il [OSCURATO:PERSONA] di pace dispone la proroga del trattenimento. Da quanto appena precisato si deduce, quale conseguenza necessitata, che il provvedimento di proroga, e a fortiori la richiesta che lo precede, non possono che essere emessi entro la data di scadenza dell'originario provvedimento di trattenimento (se si tratta della prima proroga) o del precedente provvedimento di proroga, di tal che non vi sia soluzione di continuità nella sequenza dei provvedimenti limitativi della libertà personale. Nel caso di specie, la stessa Questura di Nuoro, nella missiva inviata in data 10 agosto 2025 all'Avvocatura generale dello Stato, ha manifestato la sua consapevolezza circa tale stringente necessità, sottolineando che "sarebbe venuto meno il titolo del trattenimento, per decorso dell'ulteriore periodo di tre mesi, solamente a far data dal 23 luglio 2025", proprio perché la nuova proroga sarebbe dovuta intervenire entro e non oltre il 22 luglio 2025. Essendo, viceversa, il nuovo provvedimento di proroga (non di "convalida" del "trattenimento") oggi impugnato intervenuto il 24 luglio 2025, se ne deve registrare, con la sua tardività, la conseguente illegittimità, derivante dalla violazione dell'art. 14, comma 5, quarto periodo, T.U.I. 4. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q P.Q.Mrr' 7) n - " 1. 443r¦if t...Tu. 5 z 6