CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ut-: sLe t.t,srae- P-0 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di Pace di Potenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., per intervenuta remissione di querela. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, deducendo l'erronea applicazione della legge penale. Assume il ricorrente che nel caso di specie deve ritenersi contestata, in fatto, la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, che determina la procedibilità di ufficio dei reati; rispetto ai quali deve peraltro rilevarsi la competenza per materia del tribunale; sicchè insta per l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per l'ulteriore corso. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata; il difensore degli imputati ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.G., ritenendolo aspecifico e comunque infondato. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento; il provvedimento impugnato non si confronta né col il dettato normativo di cui all'art. 582, comma 2, cod. pen. (in ordine alle circostanze aggravanti di cui all'art. 585 c.p.), né con l'indirizzo ermeneutico di codesta Corte, secondo cui: "in tema di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, ai fini ella configurabilità dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell'art. 585, comma primo, c.p., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse" (Cassazione, sez. V, sentenza n. 12743 del 20.02.2020, dep. 22.04.2020, Rv. 279022 -01). Nel caso di specie, come emerge chiaramente dal capo d'imputazione, sono due gli imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ai quali è stato contestato di aver, in concorso e previo concerto tra loro, colpito ripetutamente [OSCURATO:PERSONA] con un forte pugno all'orecchio sinistro e con calci al fianco destro cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in tre giorni, con minacce di un malie ingiusto, il c:he rende sussistente la contestata, e non esclusa dal giudice, circostanza aggravante e, di conseguenza, le necessaria procedibilità d'ufficio per il delitto di lesioni nel caso in esame. La sussistenza dell'aggravante comporta la procedibilità d'ufficio del reato di lesione personale contestato tcon la conseguenza che, di là della irrilevanza della remissione di querela, avrebbe dovuto piuttosto rilevarsi proprio la incompetenza per materia del giudice di pace. 3"la sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Potenza per l'