CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 agosto 2022
Cassazione n. 47691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; vista la rinuncia al ricorso ritualmente depositata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 agosto 2022, il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 73, comma 4, T.U. stup. 2. A mezzo del difensore fiduciario, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 3. Con memoria datata 17 ottobre 2022, l'indagato - la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore, pure costituito procuratore speciale al fine della formalizzazione della rinuncia - ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo il g.i.p., nelle more, dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura per decorso del termine di fase, con provvedimento allegato alla memoria stessa. Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, come l'intervenuta revoca, o declaratoria d'inefficacia, della misura nei procedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso