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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 10875/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità poiché mira ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, al contrario, alla luce del quadro probatorio raccolto, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 3 e 4 sul contenuto della c.n.r. della polizia municipale da cui risultava la prova della condotta illecita, avendo l'imputato esteso la propria attività ben oltre l'area concessagli, attraverso la realizzazione di un manufatto abusivo, di natura evidentemente non transitoria né occasionale poiché infisso al suolo e saldato al chiosco preesistente); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha escluso la sussistenza del presupposto della particolare tenuità dell'offesa con motivazione esente da vizi logici e conforme al dato normativo (si veda, in particolare, pag. 5 sulla valutazione di non particolare tenuità della violazione, considerato l'intralcio causato alla normale circolazione dei pedoni nello spazio occupato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 marzo 2026 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità poiché mira ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, al contrario, alla luce del quadro probatorio raccolto, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 3 e 4 sul contenuto della c.n.r. della polizia municipale da cui risultava la prova della condotta illecita, avendo l'imputato esteso la propria attività ben oltre l'area concessagli, attraverso la realizzazione di un manufatto abusivo, di natura evidentemente non transitoria né occasionale poiché infisso al suolo e saldato al chiosco preesistente); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha escluso la sussistenza del presupposto della particolare tenuità dell'offesa con motivazione esente da vizi logici e conforme al dato normativo (si veda, in particolare, pag. 5 sulla valutazione di non particolare tenuità della violazione, considerato l'intralcio causato alla normale circolazione dei pedoni nello spazio occupato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 marzo 2026 Il
Sentenza Cassazione n. 10875/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris