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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35412/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], nata Trento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo che i loro ricorsi siano accolti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione, confermava la sentenza del 18 novembre 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia.

Agli imputati era stato contestato di aver, in concorso tra loro, il giorno 5 ottobre 2018 sottratto generi alimentari, del valore complessivo di euro 159, esposti in vendita in un supermercato, usando subito dopo violenza per assicurarsene il possesso (segnatamente [OSCURATO:PERSONA] sferrava uno schiaffo a [OSCURATO:PERSONA] addetto alla sicurezza).

La Corte di cassazione, con sentenza del 23 aprile 2021, su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, aveva annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello in data 16 ottobre 2020 di riforma di quella di primo grado e che aveva assolto gli imputati: secondo il giudice di legittimità la Corte di appello, là dove aveva escluso la verificazione della sottrazione dei beni da parte degli imputati, aveva completamente travisato il contenuto delle prove utilizzabili nel giudizio abbreviato e non aveva valutato le dichiarazioni rese ai Carabinieri da alcuni soggetti informati sui fatti, che avevano confermato l'avvenuta sottrazione di generi alimentari per un importo pari ad euro

159. La Suprema Corte, a fronte di tale vizio, aveva ritenuto non decisiva la versione fornita dagli imputati, circa la restituzione della merce, poiché oltre a contrastare tale dato con la fuga dal luogo di consumazione dai fatti a seguito dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA] il quale esercitava anche violenza, tale possibilità pareva esclusa dalla mancata video registrazione di tale frazione dell'azione che sarebbe dovuta avvenire all'interno del supermercato oltre che con il già indicato ammanco dei beni alimentari accertato dai responsabili dell'attività.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati sopra indicati, denunciando, a mezzo dei propri difensori, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Ricorsi congiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti, per manifesta illogicità delle argomentazioni e travisamento delle sommarie informazioni di Zuzzi e Morano, delle spontanee dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e del contenuto delle videoriprese delle telecamere di sorveglianza.

La Corte di appello, nel ritenere che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse trasportato all'esterno i formaggi, ha travisato le dichiarazioni rese da Zuzzi e Morano e ha reso una motivazione illogica:- dalle stesse dichiarazioni dei testi non emerge che i due abbiano notato la merce all'interno della borsa (Zuzzi, entrato in contatto con la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe certamente notato la merce; i due testi hanno attivato il controllo solo per un furto in precedenza o non per sospetti attuali); - i due testi inoltre non descrivono neppure in modo preciso i beni sottratti, rendendo incerto il reato, e non ammettono né escludono la circostanza del rinvenimento della merce in uno scaffale diverso da quello originario; - illogica è la argomentazione che non erano sufficienti dieci secondi per svuotare la borsa e 17 secondi per controllare la borsa.

Anche in ordine ai filmati la motivazione è contraddittoria in quanto ne ha travisato il contenuto: - dalle immagini si nota chiaramente come la [OSCURATO:PERSONA], di corporatura normale, all'uscita dal supermercato cammini regolarmente senza alcuno sforzo (in contrasto con l'ipotesi che avesse asportato merce di notevole spazio e di consistente peso); - dalle immagini si evince come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si avvicinano all'auto con andamento moderato (senza nulla da nascondere), lasciando la portiera aperta e attendendo diverso tempo, mentre precedentemente [OSCURATO:PERSONA], posteggiato lontano dall'ingresso del supermercato e intento a controllare l'olio del motore dell'auto, teneva un comportamento contrastante con quello di chi sta preparando una rapina; - dalle immagini non risulta che la borsa della [OSCURATO:PERSONA] fosse piena.

2.1.2. Violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto nel reato di furto per [OSCURATO:PERSONA] e nel reato di percosse per [OSCURATO:PERSONA].

Gli imputati hanno chiarito che scopo dell'azione di [OSCURATO:PERSONA] era soltanto di reagire allo strattonamento di Zuzzi.

2.1.3. Violazione di legge in relazione al mancato riferimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

La Corte di appello ha erroneamente ritenuta insufficiente la somma di 550 euro per risarcire tanto la merce che il danno patito da Zuzzi.

2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente.

Si contestano i seguenti punti della sentenza: la appropriazione della refurtiva (pur avendo la Corte di appello dato atto di un lasso di 10 secondi in cui gli imputati non sono stati inquadrati dalle telecamere e nei quali ben potevano posare la merce) e il comportamento tenuto dagli imputati durante ai fatti (se fosse stato complice degli altri due, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe logicamente dato alla fuga anziché rimanere sul posto; l'auto del [OSCURATO:PERSONA] non era pronta ad allontanarsi, posto che stesso si trovava a distanza di alcuni metri dall'uscita dal supermercato e stava facendo manutenzione al proprio veicolo, terminata dopo 4 secondi dall'uscita dei presunti coimputati).

2.2.2. Violazione di legge in relazione al ritenuto concorso del ricorrente nel reato (art. 110 cod. pen.).

Nessun contributo, neppure morale, è stato dato dal ricorrente in ordine alla violenza perpetrata da [OSCURATO:PERSONA] ai danni del personale del supermercato, trattandosi di azione del tutto autonoma e frutto di una reazione istintiva allo strattonamento della moglie del [OSCURATO:PERSONA].

2.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 628, secondo comma cod. pen.

Manca la prova che la reazione del [OSCURATO:PERSONA] fu il frutto di un accordo tra i correi.

La stessa era funzionale alla reazione ad un atto illegittimo dello Zuzzi.

Ne consegue che il fatto andava derubricato nel reato di furto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto deducono prevalentemente questioni di mero fatto e sono comunque meramente reiterativi di questioni già risolte con corretti ed adeguati argomenti dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio.

2. Quanto ai presunti travisamenti della prova, va rammentato che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777).

Sul punto i ricorsi sono silenti e pertanto generici sulla ammissibilità della denuncia del vizio in questa sede.

In ogni caso, i travisamenti denunciati dai ricorrenti altro non sono che una inammissibile rilettura del compendio probatorio, volta a reiterare la tesi difensiva ritenuta "più plausibile" rispetto alla ricostruzione accertata dalla sentenza impugnata.

Va rilevato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel i ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decis o, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (tra tante, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370).

Quanto poi alla manifesta illogicità della motivazione, va inoltre ribadito che sono inammissibili, in tema di motivi di ricorso per cassazione, tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità •quando non manifesta, così come quelle che , sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).

3. Per contro, va rilevato che la Corte di appello ha seguito un ragionamento probatorio lineare, con valutazioni non manifestamente illogiche, in quanto prive di salti logici e strettamente agganciate al materiale probatorio esposto, con le quali ha confutato la tesi difensiva dei ricorrenti in questa sede nuovamente proposta.

E proprio rispetto alla tesi difensiva sostenuta dagli imputati (il riposizionamento della merce prelevata, la esibizione della borsa da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Zuzzi, lo schiaffo dato a quest'ultimo solo per lo strattonamento subito dalla [OSCURATO:PERSONA] e l'immotivato trattenimento) — che era stata smentita dai filmati - la Corte di appello ha tratto ulteriori argomenti di conforto alla ricostruzione del fatto.

4. Quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vanno aggiunte le seguenti notazioni.

4.1. I ricorrenti, oltre ad astrarsi dalle fonti effettivamente utilizzate per la ricostruzione dei fatti (richiamando quelle non pertinenti o selezionando quelle a loro avviso più convenienti), contestano genericamente da un lato le valutazioni effettuate dalla Corte di appello nel visionare le immagini (così quelle della borsa della [OSCURATO:PERSONA]; la corporatura di quest'ultima; l'incedere dei ricorrenti; lo snodarsi delle azioni) e dall'altro il ricorso a massime di esperienza (quanto al tempo necessario per riporre la merce sullo scaffale e percorrere il tratto di supermercato che li portava alla cassa; al trasporto della merce nella borsa della [OSCURATO:PERSONA]; alla possibilità della [OSCURATO:PERSONA] di aver esibito la borsa alla Zuzzi nel tempo di uscita dal supermercato al parcheggio), suscettibili di verifica empirica e basate su una pur minima plausibilità (cfr. tra tante, Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 20 Rv. 281385), come tali pertanto incensurabili in sede di legittimità.Inoltre, propongono una lettura, a loro avviso più "logica" dei fatti, notoriamente preclusa in questa sede.

In ogni caso, la Corte di appello ha affrontato le questioni in questa sede riproposte con motivazione immune da censure: - così la tipologia di merce sottratta: la Corte di appello ha valutato in definitiva del tutto convergenti le indicazioni rese dai testi, agevolmente confermate, quanto ad identificazione, dal punto del prelevamento della merce, visionabile dalle immagini; - la tesi del riposizionamento della merce, di cui si è già detto; - il peso della merce (la Corte di appello ha ritenuto che, a fronte del valore corrispondente al massimo a 6-7 chili, la merce era ampiamente trasportabile dalla [OSCURATO:PERSONA] nella borsa a spalla); - il comportamento tenuto dai ricorrenti all'esterno del supermercato (la Corte di appello ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano in auto, fermi pochi minuti, in attesa di verificare cosa stesse accadendo tra [OSCURATO:PERSONA] e il personale del supermercato, peraltro posti a debita distanza e con il [OSCURATO:PERSONA] già posizionato al posto di guida).

4.2. Il secondo motivo declina argomentazioni di merito e aspecifiche, posto che si basa sulla personale ricostruzione del fatto, motivatamente smentita, come si è detto, dalla Corte di appello.

La Corte di appello ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva portato fuori del supermercato la merce trafugata, rifiutandosi di esibire il contenuto della borsa allo Zuzzi, e che immediatamente [OSCURATO:PERSONA] si era diretto verso di lei, schiaffeggiando il predetto, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era posti a distanza in auto con la refurtiva controllando a distanza la situazione, con [OSCURATO:PERSONA] già al posto di guida.

Queste circostanze venivano a smentire la tesi degli imputati circa la finalità meramente "difensiva" dello schiaffo dato allo Zuzzi.

4.3. Aspecifico e meramente reiterativo è anche il motivo sull'attenuante del risarcimento del danno.

La Corte di appello ha infatti rilevato che la somma indicata a titolo di risarcimento dagli imputati (euro 550) era stata versata al solo supermercato e non anche allo Zuzzi (anch'egli persona offesa dal reato).

Trattandosi di risarcimento non integrale, correttamente il Giudice dell'udienza preliminare ne aveva tenuto conto ai fini delle attenuanti generiche.

5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Anche il primo motivo proposto dal ricorrente in relazione alla ritenuta responsabilità nel reato è inammissibile per le ragioni sopra indicate, quanto ai presunti travisamenti e alla illogicità della motivazione.

Il ricorrente propone in modo ripetitivo la ricostruzione dei fatti prospettata in appello e dalla Corte di merito esclusa con motivazione non censurabile in questa sede.

In particolare, quanto alla contestazione della avvenuta appropriazione della merce e al comportamento tenuto dagli imputati durante i fatti, si è detto con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I rilievi difensivi finiscono per proporre in definitiva soltanto una alternativa e, ad avviso del ricorrente, più plausibile e a tratti anche del tutto personale lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità

5.2. Il secondo e terzo motivo, volti a contestare il ritenuto concorso del ricorrente nel reato e la qualificazione giuridica del fatto in rapina impropria, sono inammissibili in quanto la tesi difensiva si basa ancora una volta su una diversa ricostruzione del fatto, quanto al ruolo del ricorrente e alla condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello Zuzzi.

Secondo quanto accertato dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] era in attesa fuori del supermercato della moglie e del [OSCURATO:PERSONA] e alla vista dello Zuzzi che aveva chiesto alla moglie di visionare la borsa "immediatamente" si era diretto verso lo Zuzzi schiaffeggiandolo, mentre la moglie e [OSCURATO:PERSONA] riparavano in auto, con quest'ultimo già pronto al posto di guida.

La sequenza così descritta dell'azione, ricostruita sulla base delle dichiarazioni dei due testi Zuzzi e Morano nonché delle videoriprese, veniva ad escludere la tesi sia della estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla illecita sottrazione della merce sia della finalità della reazione del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della moglie.

Già questa Corte ha più volte affermato che la responsabilità del correo può essere esclusa, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., soltanto se il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anornnalo, eccezionale, e quindi non prevedibile e che sussiste il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quelli di rapina impropria (e resistenza), commessi successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l'impunità (tra tante, Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Rv. 274467).

6. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento del spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di na somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nata Trento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo che i loro ricorsi siano accolti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione, confermava la sentenza del 18 novembre 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia. Agli imputati era stato contestato di aver, in concorso tra loro, il giorno 5 ottobre 2018 sottratto generi alimentari, del valore complessivo di euro 159, esposti in vendita in un supermercato, usando subito dopo violenza per assicurarsene il possesso (segnatamente [OSCURATO:PERSONA] sferrava uno schiaffo a [OSCURATO:PERSONA] addetto alla sicurezza). La Corte di cassazione, con sentenza del 23 aprile 2021, su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, aveva annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello in data 16 ottobre 2020 di riforma di quella di primo grado e che aveva assolto gli imputati: secondo il giudice di legittimità la Corte di appello, là dove aveva escluso la verificazione della sottrazione dei beni da parte degli imputati, aveva completamente travisato il contenuto delle prove utilizzabili nel giudizio abbreviato e non aveva valutato le dichiarazioni rese ai Carabinieri da alcuni soggetti informati sui fatti, che avevano confermato l'avvenuta sottrazione di generi alimentari per un importo pari ad euro 159. La Suprema Corte, a fronte di tale vizio, aveva ritenuto non decisiva la versione fornita dagli imputati, circa la restituzione della merce, poiché oltre a contrastare tale dato con la fuga dal luogo di consumazione dai fatti a seguito dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA] il quale esercitava anche violenza, tale possibilità pareva esclusa dalla mancata video registrazione di tale frazione dell'azione che sarebbe dovuta avvenire all'interno del supermercato oltre che con il già indicato ammanco dei beni alimentari accertato dai responsabili dell'attività. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati sopra indicati, denunciando, a mezzo dei propri difensori, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorsi congiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti, per manifesta illogicità delle argomentazioni e travisamento delle sommarie informazioni di Zuzzi e Morano, delle spontanee dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e del contenuto delle videoriprese delle telecamere di sorveglianza. La Corte di appello, nel ritenere che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse trasportato all'esterno i formaggi, ha travisato le dichiarazioni rese da Zuzzi e Morano e ha reso una motivazione illogica:- dalle stesse dichiarazioni dei testi non emerge che i due abbiano notato la merce all'interno della borsa (Zuzzi, entrato in contatto con la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe certamente notato la merce; i due testi hanno attivato il controllo solo per un furto in precedenza o non per sospetti attuali); - i due testi inoltre non descrivono neppure in modo preciso i beni sottratti, rendendo incerto il reato, e non ammettono né escludono la circostanza del rinvenimento della merce in uno scaffale diverso da quello originario; - illogica è la argomentazione che non erano sufficienti dieci secondi per svuotare la borsa e 17 secondi per controllare la borsa. Anche in ordine ai filmati la motivazione è contraddittoria in quanto ne ha travisato il contenuto: - dalle immagini si nota chiaramente come la [OSCURATO:PERSONA], di corporatura normale, all'uscita dal supermercato cammini regolarmente senza alcuno sforzo (in contrasto con l'ipotesi che avesse asportato merce di notevole spazio e di consistente peso); - dalle immagini si evince come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si avvicinano all'auto con andamento moderato (senza nulla da nascondere), lasciando la portiera aperta e attendendo diverso tempo, mentre precedentemente [OSCURATO:PERSONA], posteggiato lontano dall'ingresso del supermercato e intento a controllare l'olio del motore dell'auto, teneva un comportamento contrastante con quello di chi sta preparando una rapina; - dalle immagini non risulta che la borsa della [OSCURATO:PERSONA] fosse piena. 2.1.2. Violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto nel reato di furto per [OSCURATO:PERSONA] e nel reato di percosse per [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati hanno chiarito che scopo dell'azione di [OSCURATO:PERSONA] era soltanto di reagire allo strattonamento di Zuzzi. 2.1.3. Violazione di legge in relazione al mancato riferimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. La Corte di appello ha erroneamente ritenuta insufficiente la somma di 550 euro per risarcire tanto la merce che il danno patito da Zuzzi. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Si contestano i seguenti punti della sentenza: la appropriazione della refurtiva (pur avendo la Corte di appello dato atto di un lasso di 10 secondi in cui gli imputati non sono stati inquadrati dalle telecamere e nei quali ben potevano posare la merce) e il comportamento tenuto dagli imputati durante ai fatti (se fosse stato complice degli altri due, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe logicamente dato alla fuga anziché rimanere sul posto; l'auto del [OSCURATO:PERSONA] non era pronta ad allontanarsi, posto che stesso si trovava a distanza di alcuni metri dall'uscita dal supermercato e stava facendo manutenzione al proprio veicolo, terminata dopo 4 secondi dall'uscita dei presunti coimputati). 2.2.2. Violazione di legge in relazione al ritenuto concorso del ricorrente nel reato (art. 110 cod. pen.). Nessun contributo, neppure morale, è stato dato dal ricorrente in ordine alla violenza perpetrata da [OSCURATO:PERSONA] ai danni del personale del supermercato, trattandosi di azione del tutto autonoma e frutto di una reazione istintiva allo strattonamento della moglie del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 628, secondo comma cod. pen. Manca la prova che la reazione del [OSCURATO:PERSONA] fu il frutto di un accordo tra i correi. La stessa era funzionale alla reazione ad un atto illegittimo dello Zuzzi. Ne consegue che il fatto andava derubricato nel reato di furto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto deducono prevalentemente questioni di mero fatto e sono comunque meramente reiterativi di questioni già risolte con corretti ed adeguati argomenti dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio. 2. Quanto ai presunti travisamenti della prova, va rammentato che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777). Sul punto i ricorsi sono silenti e pertanto generici sulla ammissibilità della denuncia del vizio in questa sede. In ogni caso, i travisamenti denunciati dai ricorrenti altro non sono che una inammissibile rilettura del compendio probatorio, volta a reiterare la tesi difensiva ritenuta "più plausibile" rispetto alla ricostruzione accertata dalla sentenza impugnata. Va rilevato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel i ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decis o, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (tra tante, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). Quanto poi alla manifesta illogicità della motivazione, va inoltre ribadito che sono inammissibili, in tema di motivi di ricorso per cassazione, tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità •quando non manifesta, così come quelle che , sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). 3. Per contro, va rilevato che la Corte di appello ha seguito un ragionamento probatorio lineare, con valutazioni non manifestamente illogiche, in quanto prive di salti logici e strettamente agganciate al materiale probatorio esposto, con le quali ha confutato la tesi difensiva dei ricorrenti in questa sede nuovamente proposta. E proprio rispetto alla tesi difensiva sostenuta dagli imputati (il riposizionamento della merce prelevata, la esibizione della borsa da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Zuzzi, lo schiaffo dato a quest'ultimo solo per lo strattonamento subito dalla [OSCURATO:PERSONA] e l'immotivato trattenimento) — che era stata smentita dai filmati - la Corte di appello ha tratto ulteriori argomenti di conforto alla ricostruzione del fatto. 4. Quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vanno aggiunte le seguenti notazioni. 4.1. I ricorrenti, oltre ad astrarsi dalle fonti effettivamente utilizzate per la ricostruzione dei fatti (richiamando quelle non pertinenti o selezionando quelle a loro avviso più convenienti), contestano genericamente da un lato le valutazioni effettuate dalla Corte di appello nel visionare le immagini (così quelle della borsa della [OSCURATO:PERSONA]; la corporatura di quest'ultima; l'incedere dei ricorrenti; lo snodarsi delle azioni) e dall'altro il ricorso a massime di esperienza (quanto al tempo necessario per riporre la merce sullo scaffale e percorrere il tratto di supermercato che li portava alla cassa; al trasporto della merce nella borsa della [OSCURATO:PERSONA]; alla possibilità della [OSCURATO:PERSONA] di aver esibito la borsa alla Zuzzi nel tempo di uscita dal supermercato al parcheggio), suscettibili di verifica empirica e basate su una pur minima plausibilità (cfr. tra tante, Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 20 Rv. 281385), come tali pertanto incensurabili in sede di legittimità.Inoltre, propongono una lettura, a loro avviso più "logica" dei fatti, notoriamente preclusa in questa sede. In ogni caso, la Corte di appello ha affrontato le questioni in questa sede riproposte con motivazione immune da censure: - così la tipologia di merce sottratta: la Corte di appello ha valutato in definitiva del tutto convergenti le indicazioni rese dai testi, agevolmente confermate, quanto ad identificazione, dal punto del prelevamento della merce, visionabile dalle immagini; - la tesi del riposizionamento della merce, di cui si è già detto; - il peso della merce (la Corte di appello ha ritenuto che, a fronte del valore corrispondente al massimo a 6-7 chili, la merce era ampiamente trasportabile dalla [OSCURATO:PERSONA] nella borsa a spalla); - il comportamento tenuto dai ricorrenti all'esterno del supermercato (la Corte di appello ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano in auto, fermi pochi minuti, in attesa di verificare cosa stesse accadendo tra [OSCURATO:PERSONA] e il personale del supermercato, peraltro posti a debita distanza e con il [OSCURATO:PERSONA] già posizionato al posto di guida). 4.2. Il secondo motivo declina argomentazioni di merito e aspecifiche, posto che si basa sulla personale ricostruzione del fatto, motivatamente smentita, come si è detto, dalla Corte di appello. La Corte di appello ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva portato fuori del supermercato la merce trafugata, rifiutandosi di esibire il contenuto della borsa allo Zuzzi, e che immediatamente [OSCURATO:PERSONA] si era diretto verso di lei, schiaffeggiando il predetto, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era posti a distanza in auto con la refurtiva controllando a distanza la situazione, con [OSCURATO:PERSONA] già al posto di guida. Queste circostanze venivano a smentire la tesi degli imputati circa la finalità meramente "difensiva" dello schiaffo dato allo Zuzzi. 4.3. Aspecifico e meramente reiterativo è anche il motivo sull'attenuante del risarcimento del danno. La Corte di appello ha infatti rilevato che la somma indicata a titolo di risarcimento dagli imputati (euro 550) era stata versata al solo supermercato e non anche allo Zuzzi (anch'egli persona offesa dal reato). Trattandosi di risarcimento non integrale, correttamente il Giudice dell'udienza preliminare ne aveva tenuto conto ai fini delle attenuanti generiche. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1. Anche il primo motivo proposto dal ricorrente in relazione alla ritenuta responsabilità nel reato è inammissibile per le ragioni sopra indicate, quanto ai presunti travisamenti e alla illogicità della motivazione. Il ricorrente propone in modo ripetitivo la ricostruzione dei fatti prospettata in appello e dalla Corte di merito esclusa con motivazione non censurabile in questa sede. In particolare, quanto alla contestazione della avvenuta appropriazione della merce e al comportamento tenuto dagli imputati durante i fatti, si è detto con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I rilievi difensivi finiscono per proporre in definitiva soltanto una alternativa e, ad avviso del ricorrente, più plausibile e a tratti anche del tutto personale lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità 5.2. Il secondo e terzo motivo, volti a contestare il ritenuto concorso del ricorrente nel reato e la qualificazione giuridica del fatto in rapina impropria, sono inammissibili in quanto la tesi difensiva si basa ancora una volta su una diversa ricostruzione del fatto, quanto al ruolo del ricorrente e alla condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello Zuzzi. Secondo quanto accertato dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] era in attesa fuori del supermercato della moglie e del [OSCURATO:PERSONA] e alla vista dello Zuzzi che aveva chiesto alla moglie di visionare la borsa "immediatamente" si era diretto verso lo Zuzzi schiaffeggiandolo, mentre la moglie e [OSCURATO:PERSONA] riparavano in auto, con quest'ultimo già pronto al posto di guida. La sequenza così descritta dell'azione, ricostruita sulla base delle dichiarazioni dei due testi Zuzzi e Morano nonché delle videoriprese, veniva ad escludere la tesi sia della estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla illecita sottrazione della merce sia della finalità della reazione del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della moglie. Già questa Corte ha più volte affermato che la responsabilità del correo può essere esclusa, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., soltanto se il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anornnalo, eccezionale, e quindi non prevedibile e che sussiste il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quelli di rapina impropria (e resistenza), commessi successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l'impunità (tra tante, Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Rv. 274467). 6. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento del spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di na somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.
Sentenza Cassazione n. 35412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris