CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 aprile 2021
Cassazione n. 25967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 aprile 2021 (dep. il 9 giugno 2021) la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del 25 ottobre 2017, con la quale il Tribunale di Cosenza aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ABBRUZZESE per il delitto aggravato di furto di energia elettrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - ha denunciato la violazione degli artt. 157, comma 8 -bis, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., nonché degli artt. 3, 24, e 111 Cost., poiché la notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stata effettuata presso il medesimo difensore, come esposto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il quale ha dichiarato di non accettarla. 2.2. Con il secondo motivo - - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, con requisitoria scritta ritualmente presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in ragione della manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso (dovendosi ritenere inefficace la comunicazione della mancata accettazione della notifica da parte del difensore in epoca successiva al recapito dell'atto), nonché della genericità e della manifesta infondatezza di quanto prospettato con il secondo motivo. Non deve, inyece, tenersi conto delle conclusioni rassegnate nell'interesse dell'imputato, poiché l'atto difensivo che le contiene è stato inviato il 28 febbraio 2022 (quantunque l'udienza sia stata celebrata il 3 marzo 2022) e, quindi, quando il termine ultimo previsto dal rito («il quinto giorno antecedente l'udienza»: cfr. ex art. 23, comma 8, cit.) era già spirato. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono, e deve essere accolto, con il conseguente assorbimento del secondo motivo. 1. Con il primo motivo si è dedotto che: - il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato presso il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; - il medesimo difensore ha comunicato alla Corte territoriale di non accettare la notifica per conto dell'imputato ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e ha chiesto - non essendo riuscito a mettersi in contatto con l'ABBRUZZESE - che la notificazione venisse effettuata personalmente al ricorrente; ed ha aver reiterato la richiesta con le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.l. 149/2020 (rectius: ex art. 23-bis, comma 2, d.l. 137/2020, cit.); - la sentenza impugnata non avrebbe argomentato criticamente e compiutamente né sul punto né sulla responsabilità dell'imputato.1.1. Fermo restando che in ordine alla censura in discorso - con la quale è stata dedotta la violazione di una norma processuale posta a pena di nullità - non può rilevare il vizio di motivazione pure addotto dal ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01: «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente»; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01), nel caso in esame dagli atti presenti nel fascicolo (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) consta che: - all'udienza del 17 giugno 2019 la Corte di appello ha disposto la rinnovazione della notifica all'imputato della citazione per il giudizio di appello (che con decreto del 24 aprile 2019 era stato fissato per la stessa udienza), notifica che in effetti era stata eseguita a mezzo posta e non si era perfezionata in quanto l'ABBRUZZESE era risultato non reperibile all'indirizzo cui era stato inviato il plico; la Corte ha, pertanto, disposto un rinvio all'udienza del 16 marzo 2020; - tale udienza non è stata celebrata e con decreto del 29 dicembre 2020, a cagione del rinvio «d'ufficio fuori udienza» del procedimento in forza della disciplina emergenziale emanata in ragione della pandemia da COVID-19; quindi, il Presidente del Collegio di secondo grado ha reso un nuovo decreto di citazione delle parti, per la celebrazione del giudizio di appello, all'udienza del 7 aprile 2021; tale atto è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] ABBRUZZESE a mezzo PEC (in data 11 gennaio 2021) presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.; - con le conclusioni scritte inviate il 30 marzo 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato di essere stato nominato difensore dell'ABBRUZZESE ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (oltre a rappresentare di non essere riuscito a contattarlo e di non accettare la notifica a lui indirizzata; - come già esposto, la Corte di appello, sulle conclusioni delle parti, in data 7 aprile 2021 ha rigettato il gravame. Deve, infine, rilevarsi che in effetti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato nominato difensore dell'ABBRUZZESE (assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio) all'udienza del 27 marzo 2017 dal Tribunale di Cosenza. 1.2. Alla luce di quanto esposto, deve rilevarsi che: - la prima citazione a giudizio dell'imputato per l'udienza del 17 giugno 2019 non si era perfezionata; - l'udienza del 16 marzo 2020, come esposto non ha avuto luogo e non ne risulta il differimento a data fissa; - e il successivo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 7 aprile 2021 (data in cui la Corte di appello ha reso la sentenza impugnata) - emesso nella vigenza dell'art. 23 -bis d.l. 137/2020 cit. (cfr. art. 1, comma 2, della legge di conversione 176/2020, cit.), che non contempla deroghe all'ordinaria disciplina della notificazione della citazione nei confronti dell'imputato - è stato irritualmente indirizzato, per l'ABRUZZESE, all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., per la dirimente considerazione che il disposto di tale norma consente le notificazioni nei confronti dell'imputato presso il difensore di fiducia (salva la facoltà di quest'ultimo di dichiarare tempestivamente di non accettare la notificazione) e non anche - come nella specie è avvenuto - presso il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Ne deriva che la notificazione all'imputato del decreto di citazione deve ritenersi omessa - e dunque ricorre una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio -, tenuto conto che il rapporto tra il difensore che ha ricevuto la notifica e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza della citazione da parte di quest'ultimo (cfr. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541 - 01; Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097 - 01). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della