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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 04139/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4497/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi

12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n. 7860/2022depositata il 23/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] conduceva, con ditta individuale in agro nisseno, attività di rivendita tabacchi e generi di monopolio, unitamente a lotteria e gratta e vinci.

Nei medesimi locali insisteva attività di bar, condotta da una societàdi cui il 90% era in capo allo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA], mentre il 10% era intestato alla di lui madre, sig.a [OSCURATO:PERSONA].

Sull’anno di imposta 2011 il contribuente era attinto da avviso di accertamento notificatogli il 24 ottobre 2016, in ragione dei costi di esercizio della società ribaltati sulla ditta individuale.

Il contribuente provvedeva a correggere la dichiarazione dei redditi, ma l’Ufficio riteneva tardiva ed inammissibile tale rettifica, perché successiva alla notifica dell’atto impositivo che era avversato dal contribuente con apprezzamento delle proprie ragioni in primo grado, ove si riteneva emendabile la dichiarazione in ogni momento.

Parzialmente accolto era l’appello dell’Ufficio, donde la sentenza di secondo grado riteneva legittimo l’avviso di accertamento, ma limitatamente alle sanzioni, poiché riteneva ammissibile la rimodulazione delle dichiarazioni dei redditi.

Avverso questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi, cui replica il patrono del contribuente, spiegando tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare di merito, occorre esaminare la dichiarazione di avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197/2022, con conseguente istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio avanzata in controricorso.

1.1. La dichiarazione di avvenuta definizione non è accompagnata dall’annunciata ammissione alla definizione ed attestazione di pagamento, tale da ritenere completata la procedura agevolata.

Né l’esame dei fascicoli processuali di parte e di ufficio aiutano a discernere questi elementi.

Donde la procedura agevolata non può darsi per definita ed il ricorso dev’essere scrutinato.

2. Con il primo motivo si prospetta censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n 4, d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..

2.1. Il motivo non può essere accolto.

Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018) .

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018).

Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass.

S.U. n. 34476/2019).

Nel caso in esame, la motivazione della sentenza in scrutinio si colloca ben al di sopra del prefato “minimo costituzionale”, donde il suo sindacato esula dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità, né la motivazione può dirsi meramente parvente.

Sicché il primo motivo è infondato.

3. Con il secondo motivo si prospetta censura per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n.322 e dell’articolo 5, del d.l. 22 ottobre 2016, n.193 convertito dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nella sostanza criticando la sentenza che ha ammesso la rettifica della dichiarazione dei redditi in un momento successivo alla notifica dell’avviso di accertamento sui redditi proprio in quell’anno dichiarati.

3.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Il nuovo comma 8, dell’articolo 2, del d.P.R. n.322/1998 non distingue più tra dichiarazione a favore e a sfavore ed ha unificato il termine per porre rimedio a errori od omissioni che hanno determinato il versamento di maggiori imposte o l’emersione di minori crediti, entro i termini per l’accertamento.

Ne consegue che chi, prima della scadenza prevista dal citato articolo 43, del d.P.R. n.600/73, riceve un avviso di accertamento che rettifica la dichiarazione dei redditi già presentata non potrà presentare dichiarazione integrativa ai sensi del novellato articolo 2, comma 8, del d.P.R. n.322/98.

In buona sostanza tale istituto funziona come il ravvedimento operoso, ex articolo 13, del d.lgs. 472/1997, che prevede la correzione di eventuali errori ed omissioni con applicazione della relativa sanzione, a condizione che il contribuente non abbia ricevuto l’accertamento da parte dell’Ufficio.

Nel caso in esame, non è controverso in atti che la modifica della dichiarazione dei redditi sia intervenuta a seguito (e a causa) del notificato avviso di accertamento, donde non poteva essere ammessa, come invece ha fatto la sentenza in scrutinio.

In questo senso, è stato affermato che in tema d'imposte sui redditi, in caso di omessa o lacunosa esposizione di componenti negative del reddito inerenti operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati, la contestazione della violazione costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto idonea a sanare l'illecito la dichiarazione integrativa del contribuente successiva alla verifica parziale dell'Amministrazione finanziaria, ma anteriore alla notifica del processo verbale di constatazione) (cfr. Cass.

V, n. 15798/2015; conforme n. 15015/2017).

Ne consegue, pertanto, che il la sentenza in scrutinio ha fatto malgoverno dei suesposti precedenti.

4. In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi a sopra citati principi.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4497/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi 12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n. 7860/2022depositata il 23/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] conduceva, con ditta individuale in agro nisseno, attività di rivendita tabacchi e generi di monopolio, unitamente a lotteria e gratta e vinci. Nei medesimi locali insisteva attività di bar, condotta da una societàdi cui il 90% era in capo allo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA], mentre il 10% era intestato alla di lui madre, sig.a [OSCURATO:PERSONA]. Sull’anno di imposta 2011 il contribuente era attinto da avviso di accertamento notificatogli il 24 ottobre 2016, in ragione dei costi di esercizio della società ribaltati sulla ditta individuale. Il contribuente provvedeva a correggere la dichiarazione dei redditi, ma l’Ufficio riteneva tardiva ed inammissibile tale rettifica, perché successiva alla notifica dell’atto impositivo che era avversato dal contribuente con apprezzamento delle proprie ragioni in primo grado, ove si riteneva emendabile la dichiarazione in ogni momento. Parzialmente accolto era l’appello dell’Ufficio, donde la sentenza di secondo grado riteneva legittimo l’avviso di accertamento, ma limitatamente alle sanzioni, poiché riteneva ammissibile la rimodulazione delle dichiarazioni dei redditi. Avverso questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi, cui replica il patrono del contribuente, spiegando tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare di merito, occorre esaminare la dichiarazione di avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197/2022, con conseguente istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio avanzata in controricorso. 1.1. La dichiarazione di avvenuta definizione non è accompagnata dall’annunciata ammissione alla definizione ed attestazione di pagamento, tale da ritenere completata la procedura agevolata. Né l’esame dei fascicoli processuali di parte e di ufficio aiutano a discernere questi elementi. Donde la procedura agevolata non può darsi per definita ed il ricorso dev’essere scrutinato. 2. Con il primo motivo si prospetta censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n 4, d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. 2.1. Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018) . In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019). Nel caso in esame, la motivazione della sentenza in scrutinio si colloca ben al di sopra del prefato “minimo costituzionale”, donde il suo sindacato esula dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità, né la motivazione può dirsi meramente parvente. Sicché il primo motivo è infondato. 3. Con il secondo motivo si prospetta censura per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n.322 e dell’articolo 5, del d.l. 22 ottobre 2016, n.193 convertito dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nella sostanza criticando la sentenza che ha ammesso la rettifica della dichiarazione dei redditi in un momento successivo alla notifica dell’avviso di accertamento sui redditi proprio in quell’anno dichiarati. 3.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Il nuovo comma 8, dell’articolo 2, del d.P.R. n.322/1998 non distingue più tra dichiarazione a favore e a sfavore ed ha unificato il termine per porre rimedio a errori od omissioni che hanno determinato il versamento di maggiori imposte o l’emersione di minori crediti, entro i termini per l’accertamento. Ne consegue che chi, prima della scadenza prevista dal citato articolo 43, del d.P.R. n.600/73, riceve un avviso di accertamento che rettifica la dichiarazione dei redditi già presentata non potrà presentare dichiarazione integrativa ai sensi del novellato articolo 2, comma 8, del d.P.R. n.322/98. In buona sostanza tale istituto funziona come il ravvedimento operoso, ex articolo 13, del d.lgs. 472/1997, che prevede la correzione di eventuali errori ed omissioni con applicazione della relativa sanzione, a condizione che il contribuente non abbia ricevuto l’accertamento da parte dell’Ufficio. Nel caso in esame, non è controverso in atti che la modifica della dichiarazione dei redditi sia intervenuta a seguito (e a causa) del notificato avviso di accertamento, donde non poteva essere ammessa, come invece ha fatto la sentenza in scrutinio. In questo senso, è stato affermato che in tema d'imposte sui redditi, in caso di omessa o lacunosa esposizione di componenti negative del reddito inerenti operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati, la contestazione della violazione costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto idonea a sanare l'illecito la dichiarazione integrativa del contribuente successiva alla verifica parziale dell'Amministrazione finanziaria, ma anteriore alla notifica del processo verbale di constatazione) (cfr. Cass. V, n. 15798/2015; conforme n. 15015/2017). Ne consegue, pertanto, che il la sentenza in scrutinio ha fatto malgoverno dei suesposti precedenti. 4. In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi a sopra citati principi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizio
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