CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23345/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che il ricorrente reitera il motivo - già proposto in appello - relativo all'intervenuta improcedibilità ex art. 344 bis cod. proc. pen. Ciò sul presupposto che al giudizio di gravame in oggetto non possa applicarsi la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 2 della In. 134 del 2021, ma solo quella di cui al precedente comma 4, con la conseguenza che il termine massimo di durata del giudizio di appello sarebbe pari a due anni, termine che è decorso prima della pronuncia della sentenza di secondo grado (2 novembre 2023); Considerato che tale doglianza è manifestamente infondata, atteso che la disciplina contenuta nel comma 5 dell'art. 2 I.n. 134 del 2021 (che stabilisce che "per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024 i termini previsti ... sono ... di tre anni per il giudizio di appello") si applica chiaramente all'ipotesi in cui l'atto 'zii appello sia - come nel caso in esame - già pervenuto alla Corte di appello prima dell'entrata in vigore della legge n. 134 cit. Invero, la differente interpretazione - invocata dal ricorrente - secondo cui a questi appelli dovrebbe applicarsi l'ordinario termine di improcedibilità biennale (che è quello stabilito per la fase a "regime") non trova conforto né nello scrutinio letterale della disposizione - poiché è evidente che nei procedimenti "nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024" rientrano anche quelli pervenuti al giudice di secondo grado prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina - né nell'interpretazione sistematica della nuova disciplina. Al riguardo, infatti, va rilevato che il regime transitorio ivi introdotto ha la chiara ratio di consentire, in attesa di un riassetto delle risorse, umane e materiali, necessarie per consentire la celere definizione dei giudizi dinanzi alle Corti territoriali, tempi più ampi di quelli stabiliti "a regime" per la definizione delle impugnazioni che, alla data dell'entrata in vigore della nuova disciplina, siano già pendenti presso le Corti di appello ovvero vengano proposte entro il dicembre del 2024. Ratio che verrebbe irrimediabilmente frustrata ove proprio per gli appelli più risalenti si applicassero, come vorrebbe la tesi qui disattesa, i termini di improcedibilità indicati per le impugnazioni presentate quando il sistema sarà ormai "rodato" e che, quindi, hanno durata inferiore rispetto agli appelli proposti precedentemente alla nuova disciplina, ma non ancora definiti, ovvero proposti nella prima fase successiva all'entrata in vigore della "riforma Cartabia" e sino al 31 dicembre 2024. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 6,2 Il C sigliere ten re 5 [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA] a G11rdan