CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 12862/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29260/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' F.[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]. 301-BIS, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa, per mandato ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in via dei Portoghesi n.12 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST.MESSINA n.9566/2021depositata il 26/10/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 07/0