CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 32959/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
______ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 658 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E09 H501Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 43 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P10 H501O) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10049/2017, pubblicatain data 18 maggio 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 27 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: Ric. n. 658/2019– S ez. 3 - U d. 27 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 5 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiara- zione di inammissibilità del ricorso; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il condominio controricorrente. Fatti di causa L’amministratore del condominio del fabbricato sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 43, ha proposto opposizione all’esecu- zione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pa- gamento notificatagli dall’agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo da [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Romaha dichiarato inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ritenendolo privo di ragionevoli probabilità di accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso l’amministratore del condominio del fabbricato sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 43. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione (anche relativa alla regolarità del contraddittorio) la verifica della tem- pestività del ricorso, che sortisce esito negativo. Ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., in caso di dichiara- zione di inammissibilità dell’appello pronunziata ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, c.p.c., può essere proposto ricorso per cassazionecontro il provvedimento di primo grado e il re- lativo termine decorre dalla data di comunicazione (o dalla no- tificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inam- missibilità (ex multis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, Rv. 641784 –01; conf.: Cass., Sez. 1, Ordinanza Ric. n. 658/2019– S ez. 3 - U d. 27 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 5 n. 12988del 15/05/2019, Rv. 654251 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20852 del 21/08/2018 , Rv. 650427 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 2594 del 09/02/2016, Rv. 639068 –01; Sez. U, Sen- tenza n. 25208 del 15/12/2015, Rv. 637628 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297 –01; Sez. 6 -3, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015, Rv. 637570 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912 – 01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23526 del 05/11/2014, Rv. 633488 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10723 del 15/05/2014, Rv. 630697 –01, la quale espressamente precisa, sulla base di con- siderazioni cui va dato integralmente seguito, che, con riguardo al regime normativo così ricostruito «va esclusa qualunque vio- lazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell’impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, né, comunque, tale termine de- correrebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ri- condurre il provvedimento adottato a quello previsto dall’art.348 bis c.p.c.»). Altrettanto è a dirsi (lo si osserva solo a fini di completezza espositiva) per il caso in cui, eccezionalmente, risulti diretta- mente ricorribile per cassazione la stessa ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, che va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall’art. 348 ter, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015, Rv. 636967 –01; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanzan. 25456 del 12/12/2016 , Rv. 641935 – 01; nel mede- simo senso, per l’eventuale revocazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14622del 13/06/2017 , Rv. 644646 – 01). Nella specie, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, deposi- tata in data 24 luglio 2018, risulta comunicata a mezzo P.E.C. Ric. n. 658/2019– S ez. 3 - U d. 27 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 5 al procuratore costituito della ricorrentein pari data (come da attestazione della Cancelleria della Corte d’appello di Roma, in atti). Il termine per proporre il ricorso scadeva,dunque (non essendo nella specie applicabile la sospensione feriale dei termini pro- cessuali, trattandosi di causa in materia di opposizione all’ese- cuzione), in data22 settembre 2018. Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 20 dicembre 2018. Esso è dunque tardivo (e va rilevato, per completezza, che lo sarebbe anche se si fosse potuta applicare la sospensione fe- riale dei termini processuali) e, come tale, inammissibile. Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha avanzato la relativa richiesta,ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna dell’ente ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.100,00, oltre € 200,00 per Ric. n. 658/2019– S ez. 3 - U d. 27 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 5 esborsi, spese generali ed accessori di legge,con distra- zione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’entericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello ste sso art. 13 . Così de