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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21862/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 24505/2020Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 21862/2026Data pubblicazione 26/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 24505/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amatucci e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania - Sez. [OSCURATO:PERSONA], n. 9129/2/2019 depositata il 9 dicembre 2019.Visto l’atto depositato l’11 giugno 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento, dichiarando di aver definito la controversia;considerato che, tale istanza, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente,con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 24505/2020Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 21862/2026Data pubblicazione 26/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 24505/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amatucci e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania - Sez. [OSCURATO:PERSONA], n. 9129/2/2019 depositata il 9 dicembre 2019.Visto l’atto depositato l’11 giugno 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento, dichiarando di aver definito la controversia;considerato che, tale istanza, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente,con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]