CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL C [OSCURATO:PERSONA] Ministero Economia E [OSCURATO:PERSONA].ssa EIisg.1etia Arrabito avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24 marzo 2025, la Corte d'appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza della Corte di cassazione n. 32394/2023, ha respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere, applicata dal 5 dicembre 2006 al 6 febbraio 2009, in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'ingresso ed alla permanenza illegale di persone nel territorio nazionale, di introduzione clandestina di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale e di sequestro di persona (artt. 416 cod. pen., 12, comma 3, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, e 630 cod. pen.), reati da cui è stato assolto dal Tribunale di Crotone con sentenza del 6 dicembre 2011, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2018. 2. La sentenza rescindente ha annullato l'ordinanza rilevando che la stessa non si era attenuta al principio di diritto secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili"» (Sez. 4, n. 486 del03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417; Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667). Da cui l'annullamento con rinvio ad altro giudice per valutare nuovamente la richiesta di equa riparazione avanzata. All'esito del giudizio di rinvio, la leorte territoriale ha escluso il diritto alla riparazione in quanto "ad avviso di questa Corte, le intercettazioni presenti in atti risultano pienamente utilizzabili al fine di valutare correttamente la domanda riparatoria avanzata dal ricorrente atteso che, come si dirà meglio in seguito, dalle intercettazioni captate su utenze ben specificate in uso ad altri coimputati, si evincono contatti dell'odierno istante con soggetti condannati nell'ambito dello stesso processo, costituenti condotta connotata da colpa grave e perciò ostativa all'accoglimento della domanda" (cfr. pag. 5 e 6). Ed ancora tra le conversazioni sulle utenze in uso a due coimputati, condannati per i reati in questione, "ve ne sono molteplici intercorse con l'utenza n. 329351802g/Ia quale è risultata in uso all'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] poiché rivenuta in suo possesso al momento dell'esecuzione del provvedimento di fermo (cfr. pag. 6), precisando che "l'attribuzione di tale specifica utenza all'istante è dato non smentito dai giudici della cognizione" (cfr. pag. 7). 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo con un unico articolato motivo la violazione dell'art. 606 comma 1 lett c) ed e)/,cod.proc.pen. e violazione di legge in relazione all'art. 314.comma 1 cod.pen. Argomenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata, contravvenendo al principio di diritto e a quelli nk il giudice della riparazione deve attenersi, avrebbe respinto la domanda ponendo a base della decisione fatti esclusi dal giudice della cognizione. Segnatamente il Giudice della cognizione avrebbe preso atto che dall'istruttoria non era emersa la possibilità di abbinare determinate utenze all'imputatokche basandosi su quanto sostenuto dall'isp. Bruno sul contenuto di captazioni relative ad un'utenza non specificata1 44 dunque, non individuabile tra quelle oggetto di perizia, doveva ritenersi preclusa l'utilizzabilità a fini di prova delle dichiarazioni di questi " Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe censurabile, altresì, in quanto non solo era stata accertata l'assoluta impossibilità di identificare i soggetti conversanti, ma soprattutto non erano state oggetto di perizia di trascrizione. In secondo luogo, il contenuto delle captazioni indicate dai giudici nel provvedimento impugnato era valutato sulla base di quanto estrapolato dall'ordinanza applicativa della misura cautelare, e non già dall'ascolto diretto delle conversazioni. In conclusione, il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto che sussistessero profili di colpa grave in capo al ricorrente desumibili dal contenuto delle intercettazioni operate sull'utenza attribuita al ricorrente, così sovvertendo gli esiti del giudizio di merito che avevano escluso tale riferibilità. Di 2poi, non avrebbe considerato le dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale ed avrebbe ritenuto neutre quelle rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. La torte territoriale, quale giudice del rinvio a cui era demandata la nuova valutazione della domanda di riparazione con l'unico vincolo di non porre a base della decisione le intercettazioni inutilizzabili, ha disatteso i consolidati principio di diritto nella materia. Nel sistema delineato dagli artt. 314 cod.proc.pen., il compito del giudice della riparazione è la individuazione, ove ne ricorrano eventualmente gli estremi, di eventuali condotte dolose o colpose concausative della privazione della libertà personale (S.U. n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) e deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituisce compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. Per stabilire se chi ha patito ingiusta detenzione vi abbia dato causa (o abbia concorso a darvi causa) con dolo ,fo colpa grave, il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952). In questa valutazione, il giudice della riparazione incontra, però, un limite non superabile dovendo attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636). Com'è evidente, infatti, il dolo o la colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 39818 del 19/11/2025, Iannotti, Rv. 288871 - 01; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, Rv. 198491). 5. A tali principi non si è attenuta l'ordinanza impugnata là dove, a pagg. 6- 7, ha individuato profili di colpa grave sinergici rispetto alla adozione della misura cautelare sul rilievo che sulla base delle intercettazioni, presenti in atti e utilizzabili, 3su utenze ben specificate in uso ad altri coimputati, erano risultati contatti tra l'istante ed altri due soggetti condannati nell'ambito dello stesso processo, e ciò in quanto vi erano conversazioni intercorse con l'utenza n. 3293518025 la quale era risultata in uso all'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] poiché rivenuta in suo possesso al momento dell'esecuzione del provvedimento di fermo (cfr. pag. 6), precisando che "l'attribuzione di tale specifica utenza all'istante è dato non smentito dai giudici della cognizione" (cfr. pag. 7). 6. Tale argomentazione contraddice i principi sopra enunciati dal momento che il giudice della cognizione ha escluso elementi certi da cui potere inferire un collegamento tra le utenze captate e gli imputati (cfr. pagg. 34 e ss) e, dunque ha, con accertamento di fatto coperto da giudicato, escluso che il soggetto avente in uso l'utenza 3293518025, che aveva avuto contatti con i due computati uort 1-tukti v xcondannati, fosse [OSCURATO:PERSONA], anche se era in possesso della Sim al momento del fermo. Il Tribunale di Crotone motiva l'assoluzione dell'imputato (pag. 53-54 della sentenza di assoluzione) sulla circostanza che il teste Bruno aveva riferito di una sola conversazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] con una utenza non specificata, e, anche a voler ritenere che si trattasse dell'utenza avente lirri 3293518025 trovata in possesso del ricorrente al momento dell'esecuzione del fermo, non oggetto di perizia, non vi erano elementi per collegare al ricorrente una o più utenze oggetto di intercettazione. La mancanza di tale collegamento si aggiunge, secondo sempre il giudice della cognizione, all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste sul contenuto delle captazioni, peraltro, su utenza non specificata (cfr. pag. 54). In definitiva, l'ordinanza impugnata ha posto a base del rigetto della domanda di riparazione fatti negati dal giudice della cognizione ovvero che l'interlocutore dell'utenza in contatto con i soggetti condannati si identificasse in [OSCURATO:PERSONA]. 7. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Catanzaro che, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, dovrà valutare nuovamente la domanda di riparazione e segnatamente eventuali profili di colpa in capo al ricorrente secondo i principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la ord P.Q.M