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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11087/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18902/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in GROTTAFERRATA , VIA DELL'ARTIGIANATO, N 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2802/2019 depositata il24/04/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 131/2004 per il pagamento di €. 24.360,41 emesso in data 01.03.2004 dal Tribunale di Frosinone su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale residuo importo dovuto dalla Ceccarelli per l'esecuzione di lavori edili, elettrici e termoidraulici eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso l'immobile di proprietà dell'ingiunta, sito in Frosinone.

A sostegno della sua pretesa, l’opponente asseriva: che l'affidamento dei lavori di ristrutturazione era stato concordato con l’opposta sulla base di un preventivo del 06.02.2002 pari a vecchie Lire 55.625.000 (€28.727,92, IVA esclusa); che ella aveva versato alla società opposta assegni per complessivi €20.627,87 a titolo di acconto, rispetto alle quali somme la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non emetteva alcuna fattura; che la società opposta si era obbligata ad assumere alle proprie dipendenze [OSCURATO:PERSONA], cognato dell'opponente, con l'accordo che le retribuzioni a lui spettanti sarebbero state scomputate dalle spese preventivate per la ristrutturazione, ma che alla data del 31.12.2002 il Ferrante aveva maturato un credito per retribuzioni non corrisposte pari ad €8.392,00; che detto accordo sarebbe stato provato nell'atto di citazione con la produzione del «Riepilogo conteggi a saldo», con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riconosceva l'obbligo nei confronti della committente dei lavori a detrarre dal prezzo dell'appalto la predetta somma dovuta al Ferrante per l’attività lavorativa prestata sino al 30.11.2002.

1.1. Il Tribunale ordinario di Frosinone revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Ceccarelli al pagamento dei residui €9.206,13.

2. Avverso detta pronuncia interponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza n. 2802/2019 qui impugnata, rigettava l'appello.

Per quel che qui ancora rileva, il giudice di seconde cure confermava il credito della società fallita per €.9.206,13; riteneva priva di pregio la richiesta, benché ammissibile in quanto eccezione (non domanda) riconvenzionale, posto che il credito che la Ceccarelli vorrebbe opporre in compensazione non è di titolarità dell'appellante, bensì (per sua stessa allegazione) di [OSCURATO:PERSONA].

Non può, dunque, trovare applicazione l'art.1241 cod. civ., stante la mancanza del requisito della reciprocità dei crediti, che si ha quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra; requisito , peraltro,necessario quando la compensazione è invocata nei confronti del fallito, giacché l'art. 56 leggefall. ammette per i creditori del fallito la compensazione dei loro debiti solo a tale condizione.

Né, precisava la Corte distrettuale , le dichiarazioni del legale rappresentante della società fallita in merito all'obbligo assunto nei confronti della Ceccarelli per il pagamento della retribuzione del Ferrante sono opponibili al curatore del fallimento, exartt. 42, 43 legge fall.

3. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sei motivi.

Resiste concontroricorso la C uratela del F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

La ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, pur riconoscendo l'ammissibilità della domanda di compensazione qualificata come eccezione riconvenzionale, ometteva di pronunciarsi sull’avanzata richiesta di riforma della sentenza impugnata, perché pronunciata in violazione dell’art. 56 leggefall., e sulla conseguenziale condanna della parte convenuta alle spese di lite, exart. 91 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

Per le stesse ragioni dedotte con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunciala nullità della sentenza in quanto affetta da vizio di omessa pronuncia sulla riforma della sentenza di prime cure resain violazione dell’art. 56 legge fall.

3. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto censurano, sotto i due diversi profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, la mancata compensazione di crediti vantati dalla debitrice della società fallitain violazione dell’art. 56 l. fall.

Entrambi sono inammissibili.

Come affermato ripetutamente da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. tra le varie,Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 ; v. anche Cass. mn. 8247/2024 non massimata).

Nel caso in esame i motivinon colgono la ratio della motivazione: la Corte d’Appello, infatti, si è pronunciata sulla questione dedotta dall’allora appellantedecidendo nel merito e pronunciando sulle spese: infatti, ha ritenuto che la richiesta di compensazione della Ceccarelli dovesse essere qualificata come eccezione e non domanda, riconvenzionale; ha argomentato in merito all ’ esclusione della compensazione – pur ammissibile nel giudizio ordinario in cui parte convenuta è una curatela fallimentare – ma ncando il requisito della reciprocità del debito e del credito vantato, essendo il credito che si vorrebbe opporre in compensazione di titolarità non dell’appellante Ceccarelli bensì di un terzo, [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza p. 8, 3° capoverso).

4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello esaminato la domanda di compensazione senza che fosse stato proposto un motivo di appello incidentale dalla Curatela fallimentare.

5. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

Per le stesse ragioni dedotte con il terzo motivo di ricorso, si eccepisce altresì la nullità della sentenza impugnata.

6. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, poiché censurano un vizio di ultrapetizione, benché sotto diversi profili.

Entrambi sonoinfondati.

Ilfallimento risultava vittorioso in prime cure , posto che la richiesta della Ceccarelli in ordine allo scomputo dalle spese di ristrutturazione dal pagamento del corrispettivo dovuto al Ferrante veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Frosinone; tanto bastavaad escludere la necessità di proposizione dell’appello incidentale,se pure condizionato.

Del resto, è opportuno ricordare che vige nel nostro ordinamento il principio, espresso dall’art. 113 cod. proc. civ.,della libertà del giudice nell’applicare le norme di diritto ( iura novit curia ) , anche mutando la qualificazione giuridica della fattispecie impressa dalla parte o da altro giudice senza perciò incorrere in ultrapetizione , purché tale riqualificazione non implichi il riferimento a fatti non allegati; come accaduto nel caso che ci occupa, ove la Corte distrettuale, dinanzi ad un motivo di gravame con il quale l’appellante denunciava la falsa applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell’art. 56 legge fall., ha correttamente esercitato il suo potere-dovere di rispondere alla censura interpretando la norma menzionata, nonché la richiesta avanzata in via riconvenzionale da lla Ceccarelli: riqualificata l’istanza come eccezione riconvenzionale, ne ha comunque escluso la fondatezza in ragione dell’assenza del requisito della reciprocità dei crediti.

7. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

La ricorrente afferma che l'obbligazione di detrazione assunta per iscritto dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della committente Ceccarelli con il «Riepilogo conteggio a saldo» appariva provata, in quanto tale documento non era stato in alcun modo contestato dalla società appellata che, anzi, per tramite del proprio legale rappresentante lo aveva riconosciuto come autentico.

Del resto, l'accordo intervenuto tra la committente e la società appaltatrice era confermato dalla testimonianza del Ferrante.

In sintesi, la società appellata -per una propria scelta imprenditoriale - si era obbligata a non corrispondere al proprio dipendente Ferrante la somma contestata in modo da portarlain detrazione da quanto doveva ricevere in pagamento dalla committente a titolo di corrispettivo del prezzo di appalto: dunque, la Corte d' A ppello avrebbe dovuto riconoscere il diritto dedotto dalla committente di ricevere dalla società appaltatrice la detrazione di cui trattasi.

8. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

La ricorrente deduce che l'appellante era legittimata ad avanzare la domanda di riduzione del debito, in quanto titolare del relativo diritto: erroneamente, pertanto, la Corte d'Appello ha omesso di esaminare il documento prodotto nell'atto di citazione in primo grado denominato «Riepilogo conteggi a saldo».

9. Questi due motivi possono esaminarsi congiuntamente , in quanto entrambi censurano la pronuncia impugnata sotto il profilo della valutazione delle prove a sostegno della pretesa dell’allora appellante.

Essi sono entrambi infondati.

Ledoglianze invest ono l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, in quanto, come affermato in giurisprudenza (Cass. Sez.

U, sentenza n. 20867 del 30/09/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.

10. In definitiva, il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.800,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18902/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in GROTTAFERRATA , VIA DELL'ARTIGIANATO, N 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2802/2019 depositata il24/04/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 131/2004 per il pagamento di €. 24.360,41 emesso in data 01.03.2004 dal Tribunale di Frosinone su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale residuo importo dovuto dalla Ceccarelli per l'esecuzione di lavori edili, elettrici e termoidraulici eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso l'immobile di proprietà dell'ingiunta, sito in Frosinone. A sostegno della sua pretesa, l’opponente asseriva: che l'affidamento dei lavori di ristrutturazione era stato concordato con l’opposta sulla base di un preventivo del 06.02.2002 pari a vecchie Lire 55.625.000 (€28.727,92, IVA esclusa); che ella aveva versato alla società opposta assegni per complessivi €20.627,87 a titolo di acconto, rispetto alle quali somme la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non emetteva alcuna fattura; che la società opposta si era obbligata ad assumere alle proprie dipendenze [OSCURATO:PERSONA], cognato dell'opponente, con l'accordo che le retribuzioni a lui spettanti sarebbero state scomputate dalle spese preventivate per la ristrutturazione, ma che alla data del 31.12.2002 il Ferrante aveva maturato un credito per retribuzioni non corrisposte pari ad €8.392,00; che detto accordo sarebbe stato provato nell'atto di citazione con la produzione del «Riepilogo conteggi a saldo», con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riconosceva l'obbligo nei confronti della committente dei lavori a detrarre dal prezzo dell'appalto la predetta somma dovuta al Ferrante per l’attività lavorativa prestata sino al 30.11.2002. 1.1. Il Tribunale ordinario di Frosinone revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Ceccarelli al pagamento dei residui €9.206,13. 2. Avverso detta pronuncia interponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza n. 2802/2019 qui impugnata, rigettava l'appello. Per quel che qui ancora rileva, il giudice di seconde cure confermava il credito della società fallita per €.9.206,13; riteneva priva di pregio la richiesta, benché ammissibile in quanto eccezione (non domanda) riconvenzionale, posto che il credito che la Ceccarelli vorrebbe opporre in compensazione non è di titolarità dell'appellante, bensì (per sua stessa allegazione) di [OSCURATO:PERSONA]. Non può, dunque, trovare applicazione l'art.1241 cod. civ., stante la mancanza del requisito della reciprocità dei crediti, che si ha quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra; requisito , peraltro,necessario quando la compensazione è invocata nei confronti del fallito, giacché l'art. 56 leggefall. ammette per i creditori del fallito la compensazione dei loro debiti solo a tale condizione. Né, precisava la Corte distrettuale , le dichiarazioni del legale rappresentante della società fallita in merito all'obbligo assunto nei confronti della Ceccarelli per il pagamento della retribuzione del Ferrante sono opponibili al curatore del fallimento, exartt. 42, 43 legge fall. 3. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sei motivi. Resiste concontroricorso la C uratela del F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, pur riconoscendo l'ammissibilità della domanda di compensazione qualificata come eccezione riconvenzionale, ometteva di pronunciarsi sull’avanzata richiesta di riforma della sentenza impugnata, perché pronunciata in violazione dell’art. 56 leggefall., e sulla conseguenziale condanna della parte convenuta alle spese di lite, exart. 91 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Per le stesse ragioni dedotte con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunciala nullità della sentenza in quanto affetta da vizio di omessa pronuncia sulla riforma della sentenza di prime cure resain violazione dell’art. 56 legge fall. 3. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto censurano, sotto i due diversi profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, la mancata compensazione di crediti vantati dalla debitrice della società fallitain violazione dell’art. 56 l. fall. Entrambi sono inammissibili. Come affermato ripetutamente da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. tra le varie,Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 ; v. anche Cass. mn. 8247/2024 non massimata). Nel caso in esame i motivinon colgono la ratio della motivazione: la Corte d’Appello, infatti, si è pronunciata sulla questione dedotta dall’allora appellantedecidendo nel merito e pronunciando sulle spese: infatti, ha ritenuto che la richiesta di compensazione della Ceccarelli dovesse essere qualificata come eccezione e non domanda, riconvenzionale; ha argomentato in merito all ’ esclusione della compensazione – pur ammissibile nel giudizio ordinario in cui parte convenuta è una curatela fallimentare – ma ncando il requisito della reciprocità del debito e del credito vantato, essendo il credito che si vorrebbe opporre in compensazione di titolarità non dell’appellante Ceccarelli bensì di un terzo, [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza p. 8, 3° capoverso). 4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello esaminato la domanda di compensazione senza che fosse stato proposto un motivo di appello incidentale dalla Curatela fallimentare. 5. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Per le stesse ragioni dedotte con il terzo motivo di ricorso, si eccepisce altresì la nullità della sentenza impugnata. 6. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, poiché censurano un vizio di ultrapetizione, benché sotto diversi profili. Entrambi sonoinfondati. Ilfallimento risultava vittorioso in prime cure , posto che la richiesta della Ceccarelli in ordine allo scomputo dalle spese di ristrutturazione dal pagamento del corrispettivo dovuto al Ferrante veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Frosinone; tanto bastavaad escludere la necessità di proposizione dell’appello incidentale,se pure condizionato. Del resto, è opportuno ricordare che vige nel nostro ordinamento il principio, espresso dall’art. 113 cod. proc. civ.,della libertà del giudice nell’applicare le norme di diritto ( iura novit curia ) , anche mutando la qualificazione giuridica della fattispecie impressa dalla parte o da altro giudice senza perciò incorrere in ultrapetizione , purché tale riqualificazione non implichi il riferimento a fatti non allegati; come accaduto nel caso che ci occupa, ove la Corte distrettuale, dinanzi ad un motivo di gravame con il quale l’appellante denunciava la falsa applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell’art. 56 legge fall., ha correttamente esercitato il suo potere-dovere di rispondere alla censura interpretando la norma menzionata, nonché la richiesta avanzata in via riconvenzionale da lla Ceccarelli: riqualificata l’istanza come eccezione riconvenzionale, ne ha comunque escluso la fondatezza in ragione dell’assenza del requisito della reciprocità dei crediti. 7. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente afferma che l'obbligazione di detrazione assunta per iscritto dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della committente Ceccarelli con il «Riepilogo conteggio a saldo» appariva provata, in quanto tale documento non era stato in alcun modo contestato dalla società appellata che, anzi, per tramite del proprio legale rappresentante lo aveva riconosciuto come autentico. Del resto, l'accordo intervenuto tra la committente e la società appaltatrice era confermato dalla testimonianza del Ferrante. In sintesi, la società appellata -per una propria scelta imprenditoriale - si era obbligata a non corrispondere al proprio dipendente Ferrante la somma contestata in modo da portarlain detrazione da quanto doveva ricevere in pagamento dalla committente a titolo di corrispettivo del prezzo di appalto: dunque, la Corte d' A ppello avrebbe dovuto riconoscere il diritto dedotto dalla committente di ricevere dalla società appaltatrice la detrazione di cui trattasi. 8. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. La ricorrente deduce che l'appellante era legittimata ad avanzare la domanda di riduzione del debito, in quanto titolare del relativo diritto: erroneamente, pertanto, la Corte d'Appello ha omesso di esaminare il documento prodotto nell'atto di citazione in primo grado denominato «Riepilogo conteggi a saldo». 9. Questi due motivi possono esaminarsi congiuntamente , in quanto entrambi censurano la pronuncia impugnata sotto il profilo della valutazione delle prove a sostegno della pretesa dell’allora appellante. Essi sono entrambi infondati. Ledoglianze invest ono l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, in quanto, come affermato in giurisprudenza (Cass. Sez. U, sentenza n. 20867 del 30/09/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli. 10. In definitiva, il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.800,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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