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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 21276/2026

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nale di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SimonettaCeccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con provvedimentodel 7 maggio 2025, ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto del Tribunale di Roma con ilquale era stata rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lo vedeva imputato delreato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 4, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis,80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.La pronuncia di rigetto dell’istanza, confermata con il provvedimento oggettodi ricorso, è fondata essenzialmente sulla incertezza in ordine alla reale identitàdell’istante (oltre che sulla mancata indicazione dei redditi percepiti dall’imputatoe dal suo nucleo familiare nell’anno antecedente all’istanza: tema, questo, nonaffrontato dal provvedimento impugnato né dal presente ricorso).2.

Avverso detto provvedimento, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso, formulando due motivi, di seguito sintetizzati conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza, ai sensi dell’art.178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioniconcernenti le condizioni di capacità del giudice, per essere stato ilprovvedimento pronunciato da autorità giudiziaria diversa da quella indicatanell’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002.

Si osserva che, a norma dell’art.99 d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza a decidere, nel caso di specie,spettava al Presidente del Tribunale, del quale faceva parte il magistrato cheaveva adottato il decreto opposto, mentre la decisione era stata adottata da ungiudice delegato dal Presidente della Settima Sezione penale del Tribunale, inassenza di una delega da parte del capo dell’ufficio giudiziario.

Trattandosi di unacompetenza funzionale, la sua violazione ha determinato una nullità rilevabile diufficio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si richiamano, tra lepiù recenti, Sez. 4, n. 38147 del 16/10/2025, Marotta, 288859 - 01; Sez. 4, n.37519 del 03/05/2017, Romano, 270851 - 01).2.2.

Con il secondo motivo si deduce la nullità del provvedimento perviolazione degli artt. 76, 79, 96 e 98 d.P.R. n. 115 del 2002 (da interpretarsi allaluce degli artt. 24, comma 3, Cost., 6, comma 3, lett. c), C.E.D.U., 14, comma3, lett. d), Patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e 4dir. 2016/1919/UE) nonché mancanza di motivazione in relazione alla ritenutaincertezza dell’identità del ricorrente.Si censura che il giudice dell’opposizione abbia fondato il rigetto sullainidoneità del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, allegatoall’istanza, in assenza di un documento di identità proveniente dal paesed’origine, a conferire certezza sull’identità dell’istante, in quanto fondato su datiforniti dallo stesso straniero, e sulla inidoneità agli stessi fini dei rilievi fotograficie dattiloscopici, i quali garantiscono l’identità fisica dell’imputato ma non giàquella anagrafica, postulata dalla disciplina dell’istituto del patrocinio a spesedello Stato.Si sostiene che tale motivazione sia in contrasto con l’inquadramentodell’istituto fornito dalla Corte Costituzionale e dagli organismi sovranazionali,che, con l'evidente obiettivo di garantire un accesso effettivo alla tutelagiurisdizionale soprattutto nel processo penale, pongono come condizioneprimaria non la regolare presenza sul territorio dello Stato o la disponibilità di undocumento di identificazione, bensì la indisponibilità di mezzi sufficienti.

Talicriteri devono guidare anche l’interpretazione delle norme del d.P.R. n. 115 del2002, sicché l’impossibilità di procurarsi i documenti del paese di origine, comenel caso del ricorrente, richiedente asilo, non può legittimare l’esclusione dalpatrocinio a spese dello Stato.

Si osserva, ancora, che il ricorrente avevaallegato all’istanza il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciatogli dallaQuestura di Roma, scaduto, la richiesta di rinnovo e, con successivaintegrazione, il titolo di soggiorno debitamente rinnovato, oltre al certificatorilasciato dall’Agenzia delle Entrate che gli aveva attribuito il codice fiscale.

Taledocumentazione, rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015,costituiva prova della condizione di richiedente asilo e della conseguenteimpossibilità del ricorrente di rivolgersi alle autorità del paese di origine; alcontempo, costituiva titolo sufficiente per dare inizio al procedimento diiscrizione anagrafica per il rilascio di carta d’identità, come previsto dall’art. 5bis, commi 1 e 4, del medesimo decreto.

La validità di tale documentazione erastata riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate, ossia dallo stesso ufficiopreposto ai controlli sulla condizione reddituale ai sensi dell’art. 98 d.P.R. n. 115del 2002.

La valenza di tale documentazione era stata, invece, negata dalTribunale di Roma che, con motivazione apparente, si era limitato a ritenereincerta l’identità del ricorrente, omettendo di spiegare su quali elementi taledubbio si fondasse.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

Il Procuratore generale di questa Corte, in persona del SostitutoSimonetta Ciccarelli, ha presentato conclusioni scritte nei termini indicati inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto, con riferimento al secondo motivo.2.

Il primo motivo, incentrato sulla incompetenza a decidere l’opposizionedel giudice delegato dal Presidente della Settima Sezione penale del Tribunale diRoma, è aspecifico.2.1.

L'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che avverso il provvedimentodi rigetto o di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spesedello Stato (ovvero di revoca di ufficio dell'ammissione secondo quanto stabilitoda Sez.

U, n. 19 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 - 01), l’interessato puòproporre ricorso al Presidente del Tribunale, ovvero al Presidente della Corte diAppello, a seconda dell’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che haemesso il provvedimento impugnato.2.2.

Questa Corte ha già chiarito che la competenza a decidere il ricorso inopposizione in capo al Presidente del Tribunale (o della Corte di appello) a cuiappartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (o di inammissibilitàdell’istanza) è di carattere funzionale, dovendosi intendere per tale quella cherelazione alle sue diverse fasi (fase procedimentale e fase processuale, giudiziodi primo grado e giudizio di appello, ecc.) o rispetto a particolari atti.

Lacompetenza funzionale, secondo Sez.

U, n. 14 del 01/08/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv.198219 - 01, pur non avendo trovato un'esplicita previsione neppure nel nuovocodice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzionenormativa delle attribuzioni del giudice e allo sviluppo del rapporto processuale,è desumibile dal sistema ed esprime la sua rilevanza in relazione alla legittimitàdel provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende questonon più conforme ai parametri normativi di riferimento.

L'incompetenzafunzionale, dunque, deve essere valutata alla stregua dei vizi concernenti lacapacità del giudice, ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e puòessere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Propriomuovendo dal rilievo del carattere funzionale della competenza a decideresull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 attribuita al Presidente dellaCorte di Appello e al Presidente del Tribunale, la giurisprudenza di legittimità hachiarito che è emessa da organo incompetente la decisione sul reclamo adottatadalla Corte di appello in composizione collegiale, anziché dal Presidente, organomonocratico, e che la relativa nullità è rilevabile di ufficio (Sez. 4, n. 37519 del03/05/2017, Romano, Rv. 270851 – 01; Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012,Bagarella, Rv. 253644 – 01).Costituisce, altresì, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità,ribadito di recente da Sez. 4, n. 38147 del 16/10/2025, Marotta, Rv. 288859 –01, che il capo dell'ufficio possa delegare ad altro giudice la propria competenzafunzionale a decidere sull'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, acondizione che la delega sia ancorata alla generale disciplina della ripartizionedegli affari interna all’ufficio ovvero sia conferita in virtù di un provvedimentointerno di distribuzione degli affari che trovi la propria fonte nelle previsioni delletabelle di organizzazione.2.3.

Nel caso di specie, il ricorrente non contesta i principi sopra richiamati,ma si limita ad affermare assertivamente l’inesistenza di una delega da parte delcapo dell’ufficio, senza però indicare o allegare documenti idonei a dimostrare ilsuo assunto, così venendo meno anche al proprio onere di autosufficienza delricorso.

Formulata in questi termini, la censura è, quindi, generica, in quanto nonsi può sostenere che vi sia stata violazione delle regole che presiedono alladistribuzione degli affari all’interno del Tribunale di Roma né – tanto meno – sipuò affermare che la delega sia stata conferita al fine di eludere o violare ilprincipio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge.3.

Il secondo motivo, relativo al merito del provvedimento impugnato, èfondato.3.1.

Costituisce principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza dellaCorte di cassazione, a mente del quale «E' legittimo il provvedimento con cui ilgiudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelcaso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendoimpedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione albeneficio» (ex multis, Sez. 4, n. 38009 del 09/06/2023, Privitera, Rv. 284957 –01).Questa Corte ha, peraltro, già avuto occasione di chiarire che detto principio,che attiene alla tutela di un interesse patrimoniale dello Stato, deve, tuttavia,essere compreso nella sua reale portata senza trascurare, da un lato, che lamateria richiede la ricerca di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto didifesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica inmateria di giustizia (Corte Cost. n.16 del 10 gennaio 2018), e, d'altro canto, conspecifico riguardo al processo penale, in cui l'azione viene subìta da chi aspira alpatrocinio a spese dello Stato, che deve essere «assicurata [...] una più intensaprotezione, sganciando l'ammissione al beneficio de quo da qualsiasi filtro di nonmanifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato» (Corte Cost. n.47del 12 febbraio 2020).In siffatti termini si è condivisibilmente espressa Sez. 4, n. 46172 del09/12/2021, Camara, Rv. 282553 – 01 in una fattispecie analoga a quella inesame, in cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata negata aun cittadino straniero non appartenente a Stati dell'Unione Europea, provvisto dicarta d'identità rilasciata sulla base di un permesso di soggiorno per motiviumanitari.Si è osservato, in particolare, che le norme che disciplinano le condizioni diammissione al patrocinio a spese dello Stato non escludono l'accesso al beneficioin ragione del tipo di procedimento con cui il richiedente abbia conseguito ildocumento d'identità «in linea con l'ovvia considerazione che sarebbe, in talcaso, riservato un diverso trattamento in funzione delle modalità di avvio delprocedimento per il rilascio del documento perché sarebbe sempre preclusa - achi è in una condizione di ingresso nel territorio senza documenti e a prescinderedalle ragioni di tale condizione - l'effettività dell'accesso alla giustizia, conconseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutelagiurisdizionale».Si è chiarito, altresì, che, ferma restando la validità del principio per cui deveritenersi legittimo il provvedimento che neghi l'ammissione al patrocinio a spesedello Stato qualora vi sia assoluta incertezza sulle generalità del richiedente, «ilcittadino di Paesi non aderenti all'Unione europea che abbia documentato leproprie generalità mediante allegazione di un documento rilasciato dalle autoritàdello Stato (nella specie carta d'identità), non può essere onerato di dimostrareche i dati riportati nel predetto documento corrispondano alle generalità riportatein altro documento proveniente dal Paese di origine.

Tale probatio diabolicacontrasterebbe, qualora si verta in materia di misure privative della libertàpersonale, con il fondamentale diritto a un equo processo, la cui effettività passaanche per il sostegno economico necessario per l'assistenza tecnica di undifensore d'ufficio o di fiducia a chi ne sia sprovvisto (art.6.3, lett. c, C.E.D.U.,che riconosce ad ogni accusato il diritto di «difendersi personalmente o averel'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire undifensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quandolo esigono gli interessi della giustizia», Corte EDU, Benham c. [OSCURATO:PERSONA] § 61;Quaranta c.

Svizzera, § 33; [OSCURATO:PERSONA] c.

Bulgaria, § 38)».Su tali premesse, la Corte ha, pertanto, precisato che «l'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato può essere negata nei soli casi nei quali vi sia«fondato» motivo di dubitare dell'esattezza delle generalità, non essendo a talfine sufficiente che tale incertezza derivi dalla circostanza che il documentod'identità esibito dal richiedente sia stato rilasciato in base a dati riferiti, tantopiù ove si osservi che il legislatore ha ritenuto sufficiente un'autocertificazionedella situazione reddituale, onde evitare trattamenti discriminatori nei confrontidi stranieri non appartenenti a Stati dell'Unione Europea in condizioni dioggettiva impossibilità di documentarla».3.2.

Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che il giudice dimerito, a fronte della allegazione del permesso di soggiorno e del codice fiscalerilasciati dallo Stato italiano, si è limitato a ritenere, apoditticamente, incertal'identità del richiedente, tralasciando di considerare le ragioni del rilascio delsuddetto permesso, la cui specificità è costituita dall’esistenza di un conflitto conil paese di origine, evocando genericamente la circostanza che tali documentierano fondati su dati riferiti dallo stesso imputato, sminuendo la rilevanza deirilievi dattiloscopici, che, a norma dell'art. 10 ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,sono strettamente funzionali all'accertamento dell'identità personale in difetto diidonea documentazione e all'avvio del procedimento di protezione internazionale(nel caso in esame pacificamente avviato), omettendo, così, di spiegare su qualielementi specifici basasse la propria valutazione di incertezza.La carenza del profilo argomentativo dell’ordinanza impugnata, si traduce inuna motivazione apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro generee su asserzioni prive di efficacia dimostrativa, integrando il lamentato vizio diviolazione di legge.4.

Per le ragioni esposte l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio alPresidente del Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Presidentedel Tribunale di Roma.Così deciso, il 20/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SimonettaCeccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con provvedimentodel 7 maggio 2025, ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto del Tribunale di Roma con ilquale era stata rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lo vedeva imputato delreato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 4, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis,80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.La pronuncia di rigetto dell’istanza, confermata con il provvedimento oggettodi ricorso, è fondata essenzialmente sulla incertezza in ordine alla reale identitàdell’istante (oltre che sulla mancata indicazione dei redditi percepiti dall’imputatoe dal suo nucleo familiare nell’anno antecedente all’istanza: tema, questo, nonaffrontato dal provvedimento impugnato né dal presente ricorso).2. Avverso detto provvedimento, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso, formulando due motivi, di seguito sintetizzati conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza, ai sensi dell’art.178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioniconcernenti le condizioni di capacità del giudice, per essere stato ilprovvedimento pronunciato da autorità giudiziaria diversa da quella indicatanell’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002. Si osserva che, a norma dell’art.99 d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza a decidere, nel caso di specie,spettava al Presidente del Tribunale, del quale faceva parte il magistrato cheaveva adottato il decreto opposto, mentre la decisione era stata adottata da ungiudice delegato dal Presidente della Settima Sezione penale del Tribunale, inassenza di una delega da parte del capo dell’ufficio giudiziario. Trattandosi di unacompetenza funzionale, la sua violazione ha determinato una nullità rilevabile diufficio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si richiamano, tra lepiù recenti, Sez. 4, n. 38147 del 16/10/2025, Marotta, 288859 - 01; Sez. 4, n.37519 del 03/05/2017, Romano, 270851 - 01).2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità del provvedimento perviolazione degli artt. 76, 79, 96 e 98 d.P.R. n. 115 del 2002 (da interpretarsi allaluce degli artt. 24, comma 3, Cost., 6, comma 3, lett. c), C.E.D.U., 14, comma3, lett. d), Patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e 4dir. 2016/1919/UE) nonché mancanza di motivazione in relazione alla ritenutaincertezza dell’identità del ricorrente.Si censura che il giudice dell’opposizione abbia fondato il rigetto sullainidoneità del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, allegatoall’istanza, in assenza di un documento di identità proveniente dal paesed’origine, a conferire certezza sull’identità dell’istante, in quanto fondato su datiforniti dallo stesso straniero, e sulla inidoneità agli stessi fini dei rilievi fotograficie dattiloscopici, i quali garantiscono l’identità fisica dell’imputato ma non giàquella anagrafica, postulata dalla disciplina dell’istituto del patrocinio a spesedello Stato.Si sostiene che tale motivazione sia in contrasto con l’inquadramentodell’istituto fornito dalla Corte Costituzionale e dagli organismi sovranazionali,che, con l'evidente obiettivo di garantire un accesso effettivo alla tutelagiurisdizionale soprattutto nel processo penale, pongono come condizioneprimaria non la regolare presenza sul territorio dello Stato o la disponibilità di undocumento di identificazione, bensì la indisponibilità di mezzi sufficienti. Talicriteri devono guidare anche l’interpretazione delle norme del d.P.R. n. 115 del2002, sicché l’impossibilità di procurarsi i documenti del paese di origine, comenel caso del ricorrente, richiedente asilo, non può legittimare l’esclusione dalpatrocinio a spese dello Stato. Si osserva, ancora, che il ricorrente avevaallegato all’istanza il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciatogli dallaQuestura di Roma, scaduto, la richiesta di rinnovo e, con successivaintegrazione, il titolo di soggiorno debitamente rinnovato, oltre al certificatorilasciato dall’Agenzia delle Entrate che gli aveva attribuito il codice fiscale. Taledocumentazione, rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015,costituiva prova della condizione di richiedente asilo e della conseguenteimpossibilità del ricorrente di rivolgersi alle autorità del paese di origine; alcontempo, costituiva titolo sufficiente per dare inizio al procedimento diiscrizione anagrafica per il rilascio di carta d’identità, come previsto dall’art. 5bis, commi 1 e 4, del medesimo decreto. La validità di tale documentazione erastata riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate, ossia dallo stesso ufficiopreposto ai controlli sulla condizione reddituale ai sensi dell’art. 98 d.P.R. n. 115del 2002. La valenza di tale documentazione era stata, invece, negata dalTribunale di Roma che, con motivazione apparente, si era limitato a ritenereincerta l’identità del ricorrente, omettendo di spiegare su quali elementi taledubbio si fondasse.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Il Procuratore generale di questa Corte, in persona del SostitutoSimonetta Ciccarelli, ha presentato conclusioni scritte nei termini indicati inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, con riferimento al secondo motivo.2. Il primo motivo, incentrato sulla incompetenza a decidere l’opposizionedel giudice delegato dal Presidente della Settima Sezione penale del Tribunale diRoma, è aspecifico.2.1. L'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che avverso il provvedimentodi rigetto o di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spesedello Stato (ovvero di revoca di ufficio dell'ammissione secondo quanto stabilitoda Sez. U, n. 19 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 - 01), l’interessato puòproporre ricorso al Presidente del Tribunale, ovvero al Presidente della Corte diAppello, a seconda dell’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che haemesso il provvedimento impugnato.2.2. Questa Corte ha già chiarito che la competenza a decidere il ricorso inopposizione in capo al Presidente del Tribunale (o della Corte di appello) a cuiappartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (o di inammissibilitàdell’istanza) è di carattere funzionale, dovendosi intendere per tale quella cherelazione alle sue diverse fasi (fase procedimentale e fase processuale, giudiziodi primo grado e giudizio di appello, ecc.) o rispetto a particolari atti. Lacompetenza funzionale, secondo Sez. U, n. 14 del 01/08/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv.198219 - 01, pur non avendo trovato un'esplicita previsione neppure nel nuovocodice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzionenormativa delle attribuzioni del giudice e allo sviluppo del rapporto processuale,è desumibile dal sistema ed esprime la sua rilevanza in relazione alla legittimitàdel provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende questonon più conforme ai parametri normativi di riferimento. L'incompetenzafunzionale, dunque, deve essere valutata alla stregua dei vizi concernenti lacapacità del giudice, ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e puòessere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Propriomuovendo dal rilievo del carattere funzionale della competenza a decideresull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 attribuita al Presidente dellaCorte di Appello e al Presidente del Tribunale, la giurisprudenza di legittimità hachiarito che è emessa da organo incompetente la decisione sul reclamo adottatadalla Corte di appello in composizione collegiale, anziché dal Presidente, organomonocratico, e che la relativa nullità è rilevabile di ufficio (Sez. 4, n. 37519 del03/05/2017, Romano, Rv. 270851 – 01; Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012,Bagarella, Rv. 253644 – 01).Costituisce, altresì, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità,ribadito di recente da Sez. 4, n. 38147 del 16/10/2025, Marotta, Rv. 288859 –01, che il capo dell'ufficio possa delegare ad altro giudice la propria competenzafunzionale a decidere sull'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, acondizione che la delega sia ancorata alla generale disciplina della ripartizionedegli affari interna all’ufficio ovvero sia conferita in virtù di un provvedimentointerno di distribuzione degli affari che trovi la propria fonte nelle previsioni delletabelle di organizzazione.2.3. Nel caso di specie, il ricorrente non contesta i principi sopra richiamati,ma si limita ad affermare assertivamente l’inesistenza di una delega da parte delcapo dell’ufficio, senza però indicare o allegare documenti idonei a dimostrare ilsuo assunto, così venendo meno anche al proprio onere di autosufficienza delricorso. Formulata in questi termini, la censura è, quindi, generica, in quanto nonsi può sostenere che vi sia stata violazione delle regole che presiedono alladistribuzione degli affari all’interno del Tribunale di Roma né – tanto meno – sipuò affermare che la delega sia stata conferita al fine di eludere o violare ilprincipio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge.3. Il secondo motivo, relativo al merito del provvedimento impugnato, èfondato.3.1. Costituisce principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza dellaCorte di cassazione, a mente del quale «E' legittimo il provvedimento con cui ilgiudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelcaso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendoimpedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione albeneficio» (ex multis, Sez. 4, n. 38009 del 09/06/2023, Privitera, Rv. 284957 –01).Questa Corte ha, peraltro, già avuto occasione di chiarire che detto principio,che attiene alla tutela di un interesse patrimoniale dello Stato, deve, tuttavia,essere compreso nella sua reale portata senza trascurare, da un lato, che lamateria richiede la ricerca di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto didifesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica inmateria di giustizia (Corte Cost. n.16 del 10 gennaio 2018), e, d'altro canto, conspecifico riguardo al processo penale, in cui l'azione viene subìta da chi aspira alpatrocinio a spese dello Stato, che deve essere «assicurata [...] una più intensaprotezione, sganciando l'ammissione al beneficio de quo da qualsiasi filtro di nonmanifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato» (Corte Cost. n.47del 12 febbraio 2020).In siffatti termini si è condivisibilmente espressa Sez. 4, n. 46172 del09/12/2021, Camara, Rv. 282553 – 01 in una fattispecie analoga a quella inesame, in cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata negata aun cittadino straniero non appartenente a Stati dell'Unione Europea, provvisto dicarta d'identità rilasciata sulla base di un permesso di soggiorno per motiviumanitari.Si è osservato, in particolare, che le norme che disciplinano le condizioni diammissione al patrocinio a spese dello Stato non escludono l'accesso al beneficioin ragione del tipo di procedimento con cui il richiedente abbia conseguito ildocumento d'identità «in linea con l'ovvia considerazione che sarebbe, in talcaso, riservato un diverso trattamento in funzione delle modalità di avvio delprocedimento per il rilascio del documento perché sarebbe sempre preclusa - achi è in una condizione di ingresso nel territorio senza documenti e a prescinderedalle ragioni di tale condizione - l'effettività dell'accesso alla giustizia, conconseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutelagiurisdizionale».Si è chiarito, altresì, che, ferma restando la validità del principio per cui deveritenersi legittimo il provvedimento che neghi l'ammissione al patrocinio a spesedello Stato qualora vi sia assoluta incertezza sulle generalità del richiedente, «ilcittadino di Paesi non aderenti all'Unione europea che abbia documentato leproprie generalità mediante allegazione di un documento rilasciato dalle autoritàdello Stato (nella specie carta d'identità), non può essere onerato di dimostrareche i dati riportati nel predetto documento corrispondano alle generalità riportatein altro documento proveniente dal Paese di origine. Tale probatio diabolicacontrasterebbe, qualora si verta in materia di misure privative della libertàpersonale, con il fondamentale diritto a un equo processo, la cui effettività passaanche per il sostegno economico necessario per l'assistenza tecnica di undifensore d'ufficio o di fiducia a chi ne sia sprovvisto (art.6.3, lett. c, C.E.D.U.,che riconosce ad ogni accusato il diritto di «difendersi personalmente o averel'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire undifensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quandolo esigono gli interessi della giustizia», Corte EDU, Benham c. [OSCURATO:PERSONA] § 61;Quaranta c. Svizzera, § 33; [OSCURATO:PERSONA] c. Bulgaria, § 38)».Su tali premesse, la Corte ha, pertanto, precisato che «l'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato può essere negata nei soli casi nei quali vi sia«fondato» motivo di dubitare dell'esattezza delle generalità, non essendo a talfine sufficiente che tale incertezza derivi dalla circostanza che il documentod'identità esibito dal richiedente sia stato rilasciato in base a dati riferiti, tantopiù ove si osservi che il legislatore ha ritenuto sufficiente un'autocertificazionedella situazione reddituale, onde evitare trattamenti discriminatori nei confrontidi stranieri non appartenenti a Stati dell'Unione Europea in condizioni dioggettiva impossibilità di documentarla».3.2. Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che il giudice dimerito, a fronte della allegazione del permesso di soggiorno e del codice fiscalerilasciati dallo Stato italiano, si è limitato a ritenere, apoditticamente, incertal'identità del richiedente, tralasciando di considerare le ragioni del rilascio delsuddetto permesso, la cui specificità è costituita dall’esistenza di un conflitto conil paese di origine, evocando genericamente la circostanza che tali documentierano fondati su dati riferiti dallo stesso imputato, sminuendo la rilevanza deirilievi dattiloscopici, che, a norma dell'art. 10 ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,sono strettamente funzionali all'accertamento dell'identità personale in difetto diidonea documentazione e all'avvio del procedimento di protezione internazionale(nel caso in esame pacificamente avviato), omettendo, così, di spiegare su qualielementi specifici basasse la propria valutazione di incertezza.La carenza del profilo argomentativo dell’ordinanza impugnata, si traduce inuna motivazione apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro generee su asserzioni prive di efficacia dimostrativa, integrando il lamentato vizio diviolazione di legge.4. Per le ragioni esposte l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio alPresidente del Tribunale di Roma per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Presidentedel Tribunale di Roma.Così deciso, il 20/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]