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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 45407/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato quanto alla sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva la recidiva specifica contestata a [OSCURATO:PERSONA] - 'ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie - e con le già concesse circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi sette di reclusione, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la mancanza assoluta di motivazione in merito al beneficio della sospensione condizionale della pena, pure oggetto di specifico motivo di gravame.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Vi è, infatti, assenza di motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; e ciò sebbene debba riconoscersi che la mitigazione della pena conseguente all'esclusione della recidiva e l'assenza di condizioni personali ostative, avrebbero astrattamente consentito il riconoscimento del beneficio, sollecitato in sede d'appello.

Né può considerarsi l'ipotesi di motivazione implicita, posto che semmai la Corte fa riferimento all'unicità del precedente da cui l'imputato è gravato, tale da non conferire al fatto in esame un maggior allarme sociale, escludendo per tali ragioni la recidiva.

L'art. 164, comma primo, prevede che la sospensione condizionale della pena sia ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. , il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, con conseguente formulazione di un giudizio prognostico che non può essere limitato alla verifica della mancanza di condizioni ostative (come l'entità della pena o i precedenti penali dell'imputato) ma che, al contrario, escludendo ogni automatismo, implica l'esercizio di un potere discrezionale, così come espressamente stabilito dall'art. 133 al quale l'art. 164 cod. pen. rinvia.

Il giudizio prognostico va effettuato non solo sulla base della situazione esistente al momento della pronuncia della condanna, ma anche degli elementi sopravvenuti attraverso una valutazione che, anche per tale profilo, non spetta al giudizio di legittimità ma è rimessa alla discrezionalità del giudice di appello (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519)

3. Per le ragioni illustrate, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli, limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena, dovendosi comunque dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato quanto alla sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva la recidiva specifica contestata a [OSCURATO:PERSONA] - 'ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie - e con le già concesse circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi sette di reclusione, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la mancanza assoluta di motivazione in merito al beneficio della sospensione condizionale della pena, pure oggetto di specifico motivo di gravame. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Vi è, infatti, assenza di motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; e ciò sebbene debba riconoscersi che la mitigazione della pena conseguente all'esclusione della recidiva e l'assenza di condizioni personali ostative, avrebbero astrattamente consentito il riconoscimento del beneficio, sollecitato in sede d'appello. Né può considerarsi l'ipotesi di motivazione implicita, posto che semmai la Corte fa riferimento all'unicità del precedente da cui l'imputato è gravato, tale da non conferire al fatto in esame un maggior allarme sociale, escludendo per tali ragioni la recidiva. L'art. 164, comma primo, prevede che la sospensione condizionale della pena sia ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. , il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, con conseguente formulazione di un giudizio prognostico che non può essere limitato alla verifica della mancanza di condizioni ostative (come l'entità della pena o i precedenti penali dell'imputato) ma che, al contrario, escludendo ogni automatismo, implica l'esercizio di un potere discrezionale, così come espressamente stabilito dall'art. 133 al quale l'art. 164 cod. pen. rinvia. Il giudizio prognostico va effettuato non solo sulla base della situazione esistente al momento della pronuncia della condanna, ma anche degli elementi sopravvenuti attraverso una valutazione che, anche per tale profilo, non spetta al giudizio di legittimità ma è rimessa alla discrezionalità del giudice di appello (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519) 3. Per le ragioni illustrate, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli, limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena, dovendosi comunque dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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