CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10665/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dal ricorso si evince che alla società funotificata una cartella di pagamento, emessa a seguito di controlloautomatizzato ex artt. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e 54 bis d.P.R. n. 633,1972, con la quale era richiesto il pagamento del complessivo imposto di €122.252,72, a titolo di Iva e Irap 2006.RGN 26785/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26728 5/2017Numero sezionale 8708/2025Numero di raccolta generale 10665/2026La società, che aveva richiesto la rateizzazione del pagamento in ventiData pubblicazione 22/04/2026rate, secondo quanto spettante per debiti fiscali di importo superiore ad €50.000,00, e che aveva assolto al pagamento sino alla terza rata, non avevatuttavia provveduto alla accensione della garanzia fideiussoria, così comeprevista dall’art. 3 bis, d.lgv. n. 462 del 1997. L’Agenzia delle entrateingiunse pertanto l’immediato ed integrale pagamento dell’intera sommadovuta.La società impugnò la nuova cartella dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Isernia, che con sentenza n. 79/2011 dichiarò inammissibile ilricorso.L’appello proposto dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributariaregionale del Molise fu accolto con sentenza n. 234/2017. Il giudice regionaleha ritenuto che la disciplina, ratione temporis vigente, non prevedeva ladecadenza dalla rateizzazione per l’ipotesi di mancata presentazione dellagaranzia. Solo il mancato pagamento di una rata prevedeva la decadenzaautomatica dalla agevolazione restitutoria del debito erariale. Inoltre, haritenuto che dalla lettura della norma dovesse evincersi che la prestazionedella garanzia, condizione per l’ammissione al beneficio, doveva esserepresentata o concordata prima dell’ammissione stessa, laddove nel caso dispecie la società era stata ammessa al pagamento rateale, senza alcunapreventiva interlocuzione, e che l’Amministrazione finanziaria avevaaccettato il pagamento delle prime rate, né vi era stata mai alcuna richiestaesplicita di prestazione di idonea garanzia.Con ricorso affidato ad un unico motivo l’Agenzia delle entrate ha chiestola cassazione della sentenza. La società, ormai cancellata, e il Vitullo, citatoquale ultimo “socio superstite” della società, sono rimasti intimati.Nell’adunanza camerale del 11 dicembre 2025 la causa è stata decisa.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve preliminarmente prendersi atto della definitiva cancellazione dellasocietà, ancorché considerando gli effetti dell’ultrattività quinquennale dellesocietà, ex art. 28, comma 4, d.lgv. 175/2014.Deve anche riconoscersi la rituale notifica del ricorso nei confronti delVitullo, atteso che dalla documentazione in atti si evince che, alla tempestivarichiesta di notificazione del ricorso a quest’ultimo, un primo tentativo nonha sortito effetti per la irreperibilità del destinatario presso il suo domicilio,RGN 26785/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26738 5/2017Numero sezionale 8708/2025Numero di raccolta generale 10665/2026così che l’attività di notifica si è perfezionata a mani proprie del socio oltre ilData pubblicazione 22/04/2026termine di legge (12 gennaio 2018), ma nel rispetto dei termini previsti dallagiurisprudenza di questa Corte, ravvisandosi circostanze eccezionali,rappresentate dalla ricerca dell’indirizzo del contribuente, privo di numerocivico (cfr. Sez. U, 14594/2016).Venendo al merito, con l’unico motivo l’ufficio si duole della violazione efalsa applicazione dell’art. 3 bis, d.lgs. n. 462/1997, nonché dell’art. 36 bisd.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ilgiudice regionale avrebbe interpretato erroneamente la disciplinaapplicabile, così da negare che la mancata accensione di una fideiussione agaranzia della restituzione rateizzata del debito erariale non fosseobbligatoria e a pena di decadenza del diritto al pagamento agevolato di undebito superiore ad € 50.000,00.Il motivo è fondato.La norma applicabile, l’art. 3 bis del d.lgv. n. 462 del 1997, rationetemporis vigente, così recitava «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2,comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro […]. Sele somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuenteè tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle sommedovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per ilperiodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno,mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata daun consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cuiagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, esuccessive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficiopuò autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore,ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà delconcedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, compresequelle a titolo di sanzione in misura piena. […]. […] 4. Il mancato pagamentoanche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importodovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quantoversato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procedeall'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dellostesso garante o del terzo datore di ipoteca qualora questi ultimi non versinoRGN 26785/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26748 5/2017Numero sezionale 8708/2025Numero di raccolta generale 10665/2026l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invitoData pubblicazione 22/04/2026contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti delle sommedi fatto e di diritto della pretesa. […]».Dalla piana lettura dei passaggi della disciplina, qui riprodotti e piùpertinenti alla fattispecie per cui è causa, emerge con chiarezza che inrelazione agli importi di debito superiore a 50.000,00 € la garanziafideiussoria costituisce il presupposto per l’accesso al pagamento rateizzatodel debito erariale. Ciò risulta di agevole deduzione dalla lettura del comma4 dell’art. 3 bis, laddove è previsto che il mancato pagamento di una solarata comporta la decadenza immediata dalla rateizzazione e la richiesta dipagamento dell’intero importo dovuto per imposte interessi e sanzioni neiconfronti non solo del contribuente, ma del fideiussore o del terzo datore diipoteca (se la garanzia è stata assicurata mediante tale seconda opzione). Èlogico e conseguente, infatti, che le modalità con cui l’erario aggredisceprontamente l’inadempiente debitore, o il suo garante, implical’obbligatorietà dell’accensione della garanzia medesima.Rispetto al dato letterale della norma non ha dunque rilievo, comepretendeva il contribuente e come riconosciuto dal giudice regionale, che lanorma non sia esplicita nella previsione della dazione di garanzia, qualerequisito per l’accesso al pagamento rateizzato, perché, al contrario, il testonormativo non lascia spazio ad una lettura diversa dell’obbligo cheaccompagna il debitore che intenda fruire di un pagamento agevolato perchédifferito nel tempo, e che a tal fine “è tenuto” a dare la garanzia, così comeil garante risponde immediatamente, unitamente al contribuenteinadempiente, dell’intero credito erariale.D’altronde la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che in temadi riscossione d'imposta, ai fini del pagamento rateale ex art. 3-bis del d.lgs.n. 462 del 1997, nel testo in vigore ratione temporis, per effetto dello iussuperveniens di cui all'art. 7, comma 2, lett. u), del d.l. n. 70 del 2011(conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011), secondo cui la prestazione diidonea garanzia da parte del contribuente è legata alla sussistenza di unimporto complessivo ancora dovuto superiore ad € 50.000, anzichéall'ammontare delle somme originariamente dovute, occorre avere riguardoalla situazione debitoria nel momento di entrata in vigore della nuovaRGN 26785/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26758 5/2017Numero sezionale 8708/2025Numero di raccolta generale 10665/2026normativa invece che al giorno di notifica della cartella contenente l'interoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]importo residuo (Cass., 24 novembre 2017, n. 28168).A parte la pertinenza della fattispecie trattata nel precedente richiamato,tenendo anche conto che nella ipotesi qui controversa, dopo il pagamentodelle prime tre rate, l’importo complessivo per tributi era ben superiore aquel limite anche senza calcolare interessi e sanzioni, si desume come ilprincipio già enunciato acclari e confermi, secondo la disciplina all’epocavigente, la necessaria prestazione della garanzia per la fruizione delpagamento agevolato del credito erariale mediante rateizzazione.Il giudice regionale, nel decidere la causa, non si è attenuto a taleprincipio.In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, conconseguente rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II gradodel Molise, che, in diversa composizione, oltre che provvedere allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità, riesaminerà l’appellotenendo conto del seguente principio di diritto «In tema di riscossioned'imposta, ai fini del pagamento rateale ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del1997, nel testo in vigore ratione temporis e per importi superiori ad €50.000,00, la mancata accensione di una garanzia fideiussoria comporta ladecadenza del contribuente dalle modalità agevolate di adempimento aldebito fiscale». P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di II grado del Molise, cui demanda, in diversacomposizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakRGN 26785/2017Consigliere rel. Federici