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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16946/2026

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lla Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione dilegge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo per ilreato di cui all’art. 646 cod. pen non è consentito in sede di legittimità perché fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che le argomentazioni proposte dalla difesa, tra l’altro del tutto reiterative dei motivi diappello e già per ciò solo inammissibili (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan,Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2,n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01) si caratterizzano, dunque, come una rilettura delmerito non consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv.271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01) a fronte di unamotivazione della Corte di appello, ampia ed argomentata, con la quale i ricorrenti non siconfrontano effettivamente (pag. 3 e 4, con particolare riferimento all’elemento soggettivo deldelitto ascritto);rilevato che con il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contestaviolazione di legge in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti del danno dirilevante gravità e dell’abuso di relazioni di prestazioni d’opera sono anch’essi non èconsentiti in sede di legittimità perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(si vedano in particolare le pagg 5 e 6 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione dilegge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo per ilreato di cui all’art. 646 cod. pen non è consentito in sede di legittimità perché fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che le argomentazioni proposte dalla difesa, tra l’altro del tutto reiterative dei motivi diappello e già per ciò solo inammissibili (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan,Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2,n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01) si caratterizzano, dunque, come una rilettura delmerito non consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv.271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01) a fronte di unamotivazione della Corte di appello, ampia ed argomentata, con la quale i ricorrenti non siconfrontano effettivamente (pag. 3 e 4, con particolare riferimento all’elemento soggettivo deldelitto ascritto);rilevato che con il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contestaviolazione di legge in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti del danno dirilevante gravità e dell’abuso di relazioni di prestazioni d’opera sono anch’essi non èconsentiti in sede di legittimità perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(si vedano in particolare le pagg 5 e 6 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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