CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05651/2022R.G., proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ( ), in virtù di procura in foglio separato allegato al controricorso; -controricorrente- e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;[OSCURATO:SOCIETA]. ; -intimate- C.C. 12.01.2023 N. R.G. 05651/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 1666/2021 della CORTE di APPELLO di CATANIA, depositata il30 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in due giudizi successivamente riuniti, aveva dichiarato inefficaci nei confronti della società attrice, creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]., i due atti di cessione di ramo d’azienda, aventi ad oggetto il medesimo immobile aziendale, posti in essere dalla debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (in data 8 dicembre 2008) e da quest’ultima in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (in data 23 dicembre 2011). Secondo la Corte territoriale, l’unico motivo di appello – basato sulla deduzione di insussistenza dell’eventus damni, asseritamente individuato, non con riferimento alla situazione patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA]. al momento del compimento del primo atto revocando (8 dicembre 2008), ma con riguardo a quella esistente all’epoca di un successivo atto di trasferimento di ramo d’azienda, estraneo alla controversia (26 gennaio 2010) –era infondato, atteso, da un lato, che in giurisprudenza si sarebbe affermato il principio secondo il quale, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è lesivo del credito anteriore anche l’atto che sia collegato ad uno o più atti successivi ove risulti che essi, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, siano tutti convergenti al medesimo risultato lesivo; e considerato, dall’altro lato, che non sarebbe richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto e difficile il soddisfacimento del credito, in ragione di una variazione C.C. 12.01.2023 N. R.G. 05651/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. quantitativa e qualitativa del patrimonio dello stesso; pertanto, una volta dimostrata tale variazione da parte della società creditrice revocante, sarebbe stato onere del debitore fornire la prova della capienza del patrimonio residuo; prova che, nella fattispecie, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva fornito, essendo emerso, piuttosto, che l’atto revocato si inseriva in una serie di cessioni di rami d’azienda finalizzata ad un progressivo svuotamento del patrimonio della società debitrice in favore di altre società riferibili al medesimo gruppo familiare, con evidente pregiudizio delle ragioni creditorie. Avverso la sentenza della Corte catanese propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico, articolato motivo. Risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, subentrata, ex art.66 legge fall., nella posizione della creditrice ed attrice originaria, [OSCURATO:SOCIETA].. Non svolgonodifese né quest’ultima né la [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso denuncia « violazione dell’art.2901 comma 1 c.c., letto anche in combinato disposto con l’art.2560 comma 2 c.c., in relazione all’art.360 comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Catania ritenuto che l’atto di disposizione patrimoniale impugnato abbia recato pregiudizio alle ragioni creditorie dell’intimata». La società ricorrente sostiene, da un lato, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, essa avrebbe debitamente provato la capienza del proprio patrimonio al momento della cessione del ramo di azienda del 2008, avendo documentalmente dimostrato C.C. 12.01.2023 N. R.G. 05651/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. che a quell’epoca il patrimonio sociale era pari ad oltre 5 milioni di Euro a fronte di un credito di [OSCURATO:SOCIETA]. di circa 2 milioni di Euro; dall’altro lato, che, anche in applicazione del principio evocato dalla Corte territoriale, in ordine alla lesione patrimoniale ascrivibile a più atti collegati, l’atto «più significativo dal punto di vista economico», sarebbe coinciso, non con la cessione del 2008 (del valore di Euro 121.000 circa) ma con quella del 2010 (recante il conferimento ad altra società di quasi tutto il patrimonio residuo di [OSCURATO:SOCIETA].), sicché la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto rivolgere la sua impug nativa a quest’ultimo atto, non al primo. Sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia che il conferimento non impugnato risalente al 2010 aveva avuto ad oggetto, oltre agli elementi attivi del patrimonio, anche i debiti, sicché [OSCURATO:SOCIETA]., senza necessità di esercitare l’azione revocatoria, avrebbe potuto agire direttamente nei confronti della società conferitaria, ai sensi dell’art. 2560 c.c., ponendo in esecuzione in danno di quest’ultima, quale successore particolare nella posizione di debito di [OSCURATO:SOCIETA]., ex art.111, comma quarto, c.p.c., lo stesso titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società cedente, anche ai fini dell’iscrizione di ipoteca. 2.L’unico motivo – e con esso l’intero ricorso – è inammissibile per due indipendenti ragioni che attengono, rispettivamente, al primo e al secondo dei due profili di doglianza appena illustrati. 2.1. Nella parte in cui viene sostenuto che la capienza del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata debitamente provata con riguardo all’epoca della cessione del ramo d’azienda del 2008 e che l’attitudine a ledere le ragioni della creditrice avrebbe dovuto rinvenirsi nel diverso atto posto in essere nel 2010, il motivo censura, inammissibilmente, la valutazione di merito e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie offerto dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’una quanto l’altro costituiscono attività C.C. 12.01.2023 N. R.G. 05651/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente accertato la sussistenza dell’eventus damni, sui rilievi: che, a fronte della cessione del ramo di azienda del valore stimato in oltre 900.000 Euro, l’acquirente aveva versato solo la cifra di circa 121.000 Euro; che la società cessionaria era stata costituita solo qualche giorno prima della cessione e il suo capitale era stato sottoscritto dallo stesso amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] e dal suo coniuge; che appariva pertanto evidente che la cessione era finalizzata a collocare in una società di comodo parte del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]., tra l’altro nell’ambito di un disegno più ampio di progressivo svuotamento del patrimonio della società (come dimostrava anche il rilevante contenzioso instauratosi a seguito dei numerosi atti di cessione posti in essere in esecuzione del medesimo disegno di dismissione patrimoniale) con evidente pregiudizio delle ragioni creditorie; che,stante il principio giurisprudenziale per cui deve reputarsi lesivo del credito anteriore anche l’atto collegato ad uno o più atti successivi, non appariva rilevante la distinzione tra l’atto del 2008 e quello del 2010, né il creditore in revocatoria era tenuto ad impugnare il secondo, potendo bensì rivolgere la propria impugnativa contro quello «più significativo dal punto di vista economico» ma anche contro quello «che meglio [avesse rivelato] gli elementi della frode»; e che, nella descritta situazione, non poteva attribuirsi rilevanza, in senso contrario, alla produzione volta a documentare lo stato patrimoniale della società debitrice (asseritamente pari ad oltre 5 milioni di Euro) al 31 dicembre 2008. C.C. 12.01.2023 N. R.G. 05651/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, l’esaminato profilo del motivo di ricorso è inammissibile, in quanto tende a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e una ricostruzionedei fatti controversi diversa da quella fornita dal giudice di appello, il quale, dopo avere accertato, con apprezzamento insindacabile, la sussistenza dell’eventus damni(unico elemento oggetto di contestazione), ha correttamente rigettato l’impugnazione proposta, confermando la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto oggetto di revocatoria. 2.2. Nella parte in cui, sul rilievo che il conferimento del 2010 avrebbe avuto ad oggetto anche i debiti pregressi (con conseguente possibilità, per la creditrice, di agire direttamente nei confronti della società cessionaria, ai sensi dell’art.2560 c.c., ponendo in esecuzione in danno di quest’ultima lo stesso titolo ottenuto nei confronti della debitrice cedente), il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto diretto a formulare censure che non concernono la ratio decidendidella sentenza impugnata, tra l’altro reputate dalla stessa Corte di appello– con statuizione che non ha formato oggetto di specifica censura – inammissibili, perché introdotte ne l secondo grado solo in sede di comparsa conclusionale senza che avessero formato oggetto di discussione in primo grado, né fossero state sollevate con l’atto di impugnazione della relativa sentenza (p. 7 della sentenza impugnata). 3. In definitiva, il ric orso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. (unica parte controricorrente) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. La manifesta fondatezza delle difese della parte controricorrenteimpone l’applicazione dell’aumento fino ad un terzo del compenso da liquidare in suo favore(art.4, comma 8, d.m. C.C. 12.01.2023 N. R.G. 05651/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. n.55 del 2014). Non si deve provvedere,invece, sulle spese relative ai rapporti processuali tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre società intimate, che non hanno svolto difese in sede di legittimità. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] del fallimento controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de