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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 1983

Cassazione n. 31723/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (01L8AFB) nato il 11/02/1983 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 30/09/2020, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, ritenuta la recidiva specifica contestata, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e con nuova espulsione dal territorio nazionale, da eseguirsi mediante accompagnamento alla frontiera; Rilevato che ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando omessa motivazione, quanto all'invocato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché dolendosi della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che le doglianze non possano superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità.

Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare l'istituto de quo, considerando la presenza di diversi pregiudizi penali.

Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto alla formulazione di una positiva prognosi di vita e, consequenzialmente, all'ottenimento di benefici; Ritenuto, in definitiva, che la motivazione risulti esaustiva e priva di profili di incoerenza e che la sentenza impugnata sia destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità;Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (01L8AFB) nato il 11/02/1983 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 30/09/2020, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, ritenuta la recidiva specifica contestata, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e con nuova espulsione dal territorio nazionale, da eseguirsi mediante accompagnamento alla frontiera; Rilevato che ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando omessa motivazione, quanto all'invocato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché dolendosi della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che le doglianze non possano superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare l'istituto de quo, considerando la presenza di diversi pregiudizi penali. Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto alla formulazione di una positiva prognosi di vita e, consequenzialmente, all'ottenimento di benefici; Ritenuto, in definitiva, che la motivazione risulti esaustiva e priva di profili di incoerenza e che la sentenza impugnata sia destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità;Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 31723/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris