CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10160/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-controsentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5349/2024 depositata il30/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità diamministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] conveniva-no [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Cooperativa per la Costruzione diCase Economiche e [OSCURATO:PERSONA] a r.l. dinanzi al Tribu-Numero registro generale 23637/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 10160/2026Data pubblicazione 19/04/2026nale di Civitavecchia per ottenere l’accertamento dell’acquisto per usuca-pione di una porzione immobiliare. Gli attori esponevano che La CambusaImmobiliare aveva usucapito una diversa porzione della medesima parti-cella catastale 11 in virtù di un giudicato della Corte di appello di Roma del2010. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo che talegiudicato avesse accertato l’usucapione dell’intera particella in favore dellasocietà convenuta e che la domanda degli attori mirasse a rimuoverne glieffetti.La Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, ri-levando che il giudicato del 2010 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] proprietaria per usucapione di un terreno di circa 2000 mq, a fronte diuna superficie complessiva di 9232 mq della particella in controversia, eche la porzione oggetto della domanda degli appellanti era diversa daquella già usucapita.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con due motivi diricorso, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], eStefania Feligioni con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 12preleggi c.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c. Si censura l’interpretazione del giudi-cato del 2010 ad opera della Corte territoriale, assumendo chequest’ultima ne abbia arricchito il contenuto con materiale istruttorio —segnatamente una perizia — prodotto nel presente giudizio, ma estraneo aquello nel quale si è formato il giudicato. Sostiene che l’interpretazione delcomando giurisdizionale deve basarsi esclusivamente sulla fonte medesi-ma e che dalla lettura del provvedimento del 2010 emerge la sovrapponi-bilità della porzione usucapita con l’intera particella in controversia.Il motivo è infondato.Numero registro generale 23637/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 10160/2026Data pubblicazione 19/04/2026Secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite,l’interpretazione del giudicato esterno deve essere condotta alla streguadell’esegesi delle norme giuridiche e non degli atti negoziali, con la conse-guenza che essa costituisce una quaestio iuris sindacabile in sede di legit-timità non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nell’ottica dellaviolazione di legge (Cass., sez. un., 24664/2007; sez. un., 5669/2022;Cass. 29806/2024). Il giudice di legittimità può dunque accertare diretta-mente l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena,che si estende al riesame degli atti del processo e alla loro interpretazione.Nel caso in esame, la sentenza in epigrafe ha correttamente interpreta-to il contenuto della sentenza del 2010. Quest’ultima ha dichiarato LaCambusa Immobiliare proprietaria per usucapione «di un terrenodell’estensione di circa 2000 mq, iscritto in catasto al foglio 20, part. 11».Tale particella ha una superficie catastale complessiva di 9232 mq, comerisulta dalla perizia asseverata prodotta in giudizio e dalle visure catastaliprodotte in primo grado. La Corte territoriale non ha arricchito il contenutodel giudicato con elementi estranei: ha rilevato che il giudicato del 2010 siriferiva espressamente a una porzione di circa 2000 mq e non all’interaparticella, sicché è incorso in errore il Tribunale nel ritenere che la senten-za del 2010 avesse dichiarato la Cambusa proprietaria dell’intera particel-Il ricorso alla perizia asseverata e alle visure catastali è servito unica-mente a verificare la superficie complessiva della particella, al fine di ac-certare che la porzione oggetto del presente giudizio (circa 293 mq) fossediversa da quella già usucapita dalla Cambusa (circa 2000 mq). Non sussi-ste alcun conflitto tra giudicati, poiché la porzione oggetto del presentegiudizio è diversa da quella già usucapita nel giudizio definito con la sen-tenza del 2010. L’interpretazione del giudicato operata dalla sentenza inepigrafe è conforme ai criteri ermeneutici di cui all’art. 12 delle preleggi: ildato testuale della sentenza del 2010, che indica un’estensione di «circaNumero registro generale 23637/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 10160/2026Data pubblicazione 19/04/20262000 mq», è chiaro e univoco e non consente di estendere l’oggettodell’accertamento all’intera particella catastale di 9232 mq. La circostanzache la sentenza sia stata trascritta senza procedere al frazionamentodell’originario mappale è irrilevante, poiché la trascrizione non ha efficaciasostanziale ma assolve alla limitata funzione di rendere l’atto opponibile aiterzi (tra le molte, Cass. 19058 del 2003; Cass. 2161 del 2005; Cass.20292 del 2004).Né vale l’argomento, svolto nella memoria illustrativa, secondo cui il di-spositivo della sentenza del 2010, indicando il terreno usucapito come«iscritto in catasto al foglio 20, part. 11» senza la specificazione «partedella», avrebbe attribuito alla Cambusa l’intera particella: il dato quantita-tivo espresso nel medesimo dispositivo — «dell’estensione di circa 2000mq» — circoscrive in modo univoco l’oggetto dell’accertamento a una por-zione della particella, la cui superficie complessiva è di 9232 mq, sicché ilriferimento alla particella 11 assolve alla mera funzione di identificazionecatastale del fondo, non di delimitazione dell’area usucapita.2. - Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 404 c.p.c. Si deduceche la sentenza in epigrafe avrebbe violato l’art. 404 c.p.c. omettendo didichiarare l’inammissibilità dell’azione ordinaria di usucapione, poichél’opposizione di terzo costituirebbe l’unico rimedio esperibile per i soggettiestranei a un giudizio che intendano contrastare gli effetti di un giudicatoche ha già statuito sulla proprietà del bene.Il motivo è infondato.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’opposizione diterzo ordinaria ex art. 404 co. 1 c.p.c. costituisce un mezzo di impugna-zione facoltativo, in quanto il terzo può far valere le proprie ragioni anchemediante un’autonoma azione di accertamento (Cass., sez. un., n. 11092del 2002). L’azione è inammissibile solo se proposta al fine di rimuovere lasentenza, poiché per conseguire questo obiettivo l’ordinamento apprestaappunto il rimedio dell’opposizione di terzo.Numero registro generale 23637/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 10160/2026Data pubblicazione 19/04/2026Nel caso in esame, i controricorrenti non hanno proposto un’azione voltaa rimuovere la sentenza del 2010 o a contestarne gli effetti, maun’autonoma azione di usucapione su una porzione di terreno diversa daquella già usucapita dalla Cambusa, pertanto senza mettere in discussioneil contenuto del precedente giudicato.3. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorsoa titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r.115/2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare al-la parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €3.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorsoa titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 09/04/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI