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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20874/2026

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rrente –controAVEPA - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controAGEA - [OSCURATO:PERSONA];- intimata –Numero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2254/2021depositata il 03/09/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleSTEFANO PEPE, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso;uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente e l'avvocataRAFFAELLA CHIUMMIENTO per la controricorrente.1.

L’[OSCURATO:PERSONA] (azienda agricola ‘Rigodanzo’)chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Padova decreto ingiuntivo perl’importo di €. 107.641,10 a titolo di contributi comunitari PAC giàriconosciuti da AVEPA (Agenzia Veneta per il Pagamenti in Agricoltura), inqualità di organismo pagatore per la Regione Veneta, mai liquidati.Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione AVEPA (chechiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa AGEA, Agenzia per leErogazioni in Agricoltura) innanzi al medesimo Tribunale eccependo, tral’altro, l’estinzione integrale del debito per compensazione, monitoriamenteazionato dalla controparte.L’opposta dava atto di avere ricevuto, a titolo di contributo PAC, partedelle somme richieste con decreto ingiuntivo limitatamente alle annate2006 e 2008 e dava atto della riduzione della pretesa creditoria ad €.85.964,45.Il Tribunale adìto accoglieva l’opposizione e dichiarava estinto percompensazione il credito azionato dall’[OSCURATO:PERSONA],compensando integralmente le spese di lite tra le parti.La pronuncia di prime cure veniva impugnata dall’azienda agricolaRigodanzo innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, che rigettava il gravamesostenendo, per quanto ancora qui di interesse, alla luce del recentemutamento di giurisprudenza della Corte di legittimità, che laNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026compensazione tra crediti comunitari (pagamenti diretti dei contributicomunitari PAC) e crediti statali (prelievi supplementari di quote latte) èconforme al diritto comunitario sotto forma di compensazione impropria,purché i debiti portati in compensazione siano accertati in conformità allalegislazione nazionale.

Tanto perché detta compensazione nasce nell’ambitodi un medesimo rapporto unitario, a prescindere dal rapporto dicorrispettività delle prestazioni reciproche, e consente altresì di garantirepiena efficacia al diritto dell’Unione Europea.2.

La pronuncia in epigrafe è impugnata dalla Azienda AgricolaRigodanzo per la cassazione con ricorso affidato a tre motivi e illustrato damemoria.Resiste AVEPA con controricorso.Resta intimata AGEA.Il Pubblico Ministero si è espresso nel senso del rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360, comma1, nn. 3) e 5) c.p.c. - violazione ed errata applicazione di norme di diritto,errata interpretazione della norma sostanziale di cui all'art. 1243 ss. c.c. -carenza del presupposto indefettibile della omogeneità e della certezza delpresunto credito vantato da AGEA ed AVEPA - insussistenza di un creditoper prelievo supplementare che possa definirsi omogeneo e certo - nuoviorientamenti giurisprudenziali sopravvenuti e accertamenti giurisdizionalidella non dovutezza del prelievo supplementare così come imputatonell'ordinamento giuridico statuale italiano dall'inizio del sistema dicontingentamento sino alla campagna produttiva 2007/2008 - omessavalutazione di un tema di indagine decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5)c.p.c.Sostiene la ricorrente che il più recente orientamento di questa Corte(Cass. n. 118 del 2022; Cass. n. 41593 del 2021) avrebbe superato il“contrasto” ingenerato dalla pronuncia n. 24325 del 2020, nella parte in cuiNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026le suddette sentenze affermano che la certezza del credito opposto incompensazione, anche atecnica o impropria, deve considerarsi presuppostoe requisito indefettibile per l’opponibilità del controcredito, ai sensi dell’art.1243, comma 2 c.c.La ricorrente sottolinea, altresì, l'illegittimità dichiarata dalle pronuncedella Corte di Giustizia Europea di tutti i prelievi supplementari, per esserestate redistribuite illegittimamente le cosiddette «quote inutilizzate» tra iproduttori, secondo criteri prioritari e privilegiati non lineari e paritari.

Sutale questione la ricorrente è, inoltre, parte interessata e lesa in unprocedimento penale pendente innanzi al gip del Tribunale penale di Roma.Infine, si afferma che innanzi al T.A.R.

Veneto pendono azioni da questapromosse avverso le intimazioni di pagamento notificategli da AGEA edAgenzia Riscossione nei confronti delle imputazioni di prelievo checostituirebbero le matrici generiche del controcredito contestato dalricorrente.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (ex art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.), violazione ed errata applicazione di diritto - erratainterpretazione dell'art. 8-ter, comma 2 legge n. 33/2009 - concetto dilitigiosità del credito; irrilevanza - pendenza di giudizi amministratividell'azienda ricorrente.

Non definitività del controcredito posto incompensazione.

Ordinanza T.A.R.

Veneto n. 80/22 e 161/21 emessa infavore della ricorrente di sospensione di esecutorietà di prelievisupplementari - assenza dei requisiti di certezza e definitività dei creditiinvocati da AVEPA.Premesso che il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ha valoredi mera notizia e che, quindi, i prelievi supplementari sono impugnabiliinnanzi al T.A.R. territorialmente competente, la ricorrente evidenzia comenel caso di specie non sussista il requisito della certezza del controcreditoopposto in compensazione da AVEPA, oltre che della sua omogeneità, inquanto i presunti debiti sono ancora sub iudice.

Tanto perché l’iscrizione deiNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026suddetti debiti nel SIAN ha reso comunque possibile la loro contestazionein sede di giurisdizione amministrativa innanzi al T.A.R.

Veneto.

Sì che,conclude il ricorrente, le ordinanze del T.A.R. (nn. 80/22 e 727/21) con lequali sono state sospese in via cautelare i solleciti di pagamento fannovenire meno il requisito della certezza del controcredito opposto incompensazione da AVEPA.3.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto entrambi censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui haaffermato la certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito di AVEPA perprelievo supplementare posto in compensazione.

Entrambi presentanoprofili di inammissibilità e infondatezza, per le ragioni di seguito esposte.3.1.

Preliminarmente rileva il Collegio l’inammissibilità della primadoglianza con riferimento al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., ricorrendol’ipotesi della c.d.

«doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c. (applicabile ratione temporis): la ricorrente, al fine di evitarel’inammissibilità del motivo avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis:Cass.

Sez. 6-2, n. 8320 del 2022; Cass. Sez. 3, 14.07.2022 n. 22244; Cass.Sez.

L, 20.07.2022 n. 22782; Cass. Sez. 6-2, 15.03.2022 n. 8320; Cass.Sez.

L, 06.08.2019 n. 20994).Nella specie, con particolare riferimento alla censura principaleemergente da entrambi i motivi, la Corte territoriale ha confermato lamotivazione resa dal primo giudice nella parte in cui quest’ultimo avevariscontrato i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità del controcreditodello Stato «[…] per la mancanza di contenzioso giudiziale ovvero a seguitodella sua definizione con sentenze non più soggette a gravame» (v.sentenza impugnata pag. 6, righi 9-10).3.2.

Esaminando la doglianza sotto il profilo della violazione di legge, siosserva quanto segue.Numero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026E’ vero che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (‘CGUE’) hacensurato il meccanismo delle compensazioni applicato dallo Stato italiano,affermando che i criteri per la riassegnazione dei quantitativi di riferimentoinutilizzati non avrebbero dovuto essere stabiliti dalla normativa italiana,che ha applicato la compensazione sulla base di categorie prioritarie, maavrebbero dovuto essere necessariamente di tipo proporzionale aiquantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore da ripartirsipoi tra tutti gli allevatori, nel rispetto dell’art. 2, par. 1, secondo comma,del Reg. (CEE) n. 3950/92 (CGUE 27/06/2019, [OSCURATO:PERSONA] BarausseAntonio e [OSCURATO:PERSONA] semplice contro Agenzia per le Erogazioni inAgricoltura (AGEA), causa C-348/18; CGUE 11/09/2019, Caseificio SocialeSan Rocco e a., causa C-46/18; CGUE 13/01/2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), causaC-377/19).Nelle pronunce sopra citate, la CGUE ha altresì sostenuto che l'art. 2del Reg. (CEE) n. 3950/92 (che aveva prorogato e riordinato il sistema dellec.d.

«quote latte» introdotto nel 1984 dal Regolamento (CEE) n. 856/84;sistema definitivamente abrogato dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, consopravvivenza transitoria al 31 marzo 2015) deve essere interpretato nelsenso che l'accertamento dell'incompatibilità con tale disposizione dellanormativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievosupplementare da parte dell'acquirente presso i produttori, non implica chei produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo(v. in particolare CGUE causa C-48/18, punti 20-32; v. anche quintoconsiderando del Reg.

CE n. 1788/2003).In sostanza, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha precisato chel’illegittimità dei criteri nazionali di riassegnazione dei quantitativi inutilizzatiincide sul modo di determinazione del contributo dovuto dal singoloproduttore, imponendo, per le annate disciplinate dal Reg. (CEE) n.3950/92, l’applicazione del solo criterio proporzionale, ma non implica cheNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026i produttori non siano più debitori del prelievo, semmai determina lanecessità di procedere alla sua corretta rideterminazione secondo iparametri imposti dal diritto dell’Unione (CGUE causa C-348/18, punti 39,42; CGUE causa C-49/18, punti 25, 30, 32).La disciplina italiana sopravvenuta di cui all’art. 10-bis del d.l. 13 giugno2023, n. 69 - promulgata in materia di «Regime delle quote latte» a valledella procedura di infrazione 2013/2092 avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] contestare all'Italia il mancato recupero dei prelievi arretrati (le c.d.«multe latte») dovuti dagli allevatori per aver superato i limiti produttivinazionali – ha dato attuazione alle sentenze della CGUE rese in tema dierrato meccanismo delle compensazioni applicato dallo Stato italiano,prevedendo un’articolata procedura di ricalcolo del prelievo supplementare.Con tale intervento, il legislatore non ha previsto l’azzeramentogeneralizzato del debito, ma - nei confronti dei produttori destinatari di unasentenza definitiva che aveva annullato l'imputazione di prelievosupplementare (art. 10-bis, comma 1) – ha disposto l’esecuzione delleoperazioni di compensazione e la rideterminazione del prelievosupplementare e degli interessi dovuti (secondo le modalità e il criterio dicui ai commi 2 e 3), con conseguente inefficacia e sostituzione dellecomunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entratain vigore della legge di conversione del citato decreto (comma 4).Per i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione dellalegge di conversione del presente decreto (29.11.2023), hanno promossoricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo,ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso isuccessivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motiviinerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazionedel prelievo latte alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della CGUEdi cui al comma 1, l’accesso al ricalcolo degli importi è consentito previapresentazione all’AGEA di istanza di ricalcolo del prelievo, entro sessantaNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretoin esame a pena di decadenza, e a condizione che aderiscano alla possibilitàdi rateizzazione (art. 10-bis, commi 6 e 7).Va sottolineato che il comma 6 dell’art. 10-bis in esame configuraun’ipotesi eccezionale e delimitata di accesso al ricalcolo del prelievosupplementare, riservata ai soli produttori che abbiano promosso, entro iltermine normativamente previsto, un ricorso pendente esclusivamenteavverso i provvedimenti di imputazione del prelievo, fondato su questioniinerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo alla luce dellesentenze della Corte di giustizia richiamate dalla disposizione, concontestuale adesione alla rateizzazione.In tale assetto, l’inciso «ad eccezione di coloro i quali hanno promossoulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e diriscossione» ha inequivoca valenza escludente, poiché sottrae dall’ambitoapplicativo della norma i soggetti che abbiano esteso il contenzioso ad attiulteriori rispetto all’originario provvedimento di imputazione.

Una diversalettura, oltre a porsi in contrasto con il tenore letterale della clausolaeccettuativa, priverebbe di significato l’avverbio «esclusivamente» efrustrerebbe la ratio selettiva e deflattiva del meccanismo delineato daicommi successivi, correlato all’istanza di ricalcolo, all’accettazione delnuovo conteggio e all’estinzione del giudizio pendente.3.2.1.

Tornando al caso in esame, il primo mezzo di gravame richiamai principi della CGUE come sopra sintetizzati, senza tuttavia chiarire – allaluce della normativa nazionale sopra riportata – quali siano le sentenzedefinitive riferite all’odierna ricorrente che avevano annullato l'imputazionedi prelievo supplementare (ex art. 10-bis, comma 1 d.l. n. 69 del 2003; sulpunto, cfr. sentenza impugnata pag. 6, punto 2); ovvero i giudizi ancorapendenti promossi con ricorso (nei termini e alle condizioni previste dalmedesimo decreto-legge) esclusivamente contro i provvedimenti diimputazione di prelievo (ex art. 10-bis, commi 6 e 7 d.l. n. 69 del 2003).Numero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026Sì che la doglianza si rivela inammissibile per difetto di specificità edautosufficienza.Quanto alle ordinanze del T.A.R.

Veneto menzionate nel secondo mezzodi grave, con le quali sono state sospese in via cautelare le intimazioni dipagamento per il recupero di presunti debiti per prelievi supplementaririferite alle campagne 1995-2008, si tratta di procedimenti promossiavverso successivi provvedimenti amministrativi e di riscossioneespressamente esclusi – come sopra evidenziato – dal ricalcolo dei prelievi(ex art. 10-bis, comma 6 d.l. n. 69 del 2003).Sotto tale ultimo profilo, dunque, il motivo si rivela infondato.4.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (ex art. 360, comma1, n. 3) c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione dei requisiti legali dicompensazione previsti dalla legislazione nazionale, ex art. 1243 c.c. -errata e fuorviante interpretazione del concetto di compensazione impropriafinanziaria e atecnica e di unicità del rapporto come motivo legittimantel'operazione di compensazione - violazione ed errata interpretazione delReg.

CE n. 1034/18 e art. 8-ter, comma 2 legge n. 33/2009.Osserva la ricorrente che la Corte di legittimità ha stabilito che le normesulla compensazione impropria o atecnica, in base alla quale vi è unsemplice accertamento contabile di dare avere con elisione automatica deirispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, si verificano e si applicanosoltanto in presenza di corrispettività delle prestazioni: ipotesi che nonricorrono nel caso di specie, in cui l'unitarietà del rapporto non esclude inogni caso l'autonomia delle obbligazioni da cui derivano i singoli reciprocidebiti.

Pertanto, conclude la ricorrente che l'applicazione della disposizionedi cui all'art. 1246, n. 3 c.c. comporta che il medesimo credito per ilcontributo PAC dell'allevatore non sia affatto estinguibile percompensazione, non ricorrendo il requisito della corrispettività.Il ricorso ritorna, poi, sulla questione attinente alla certezza dei debiticompensati per aggiungere che l'iscrizione nel Registro, pur essendoNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026espressamente equiparata all'iscrizione al ruolo, così legittimando lariscossione coattiva dell'importo risultante addebito, non ha luogo sulla basedi un titolo definitivo, bensì di un accertamento unilaterale compiutodall'Amministrazione, contestabile dall'interessato in sede giurisdizionale.Del resto, soggiunge la ricorrente, anche la normativa addotta dallaCorte territoriale a sostegno della sua decisione (art. 5-ter Reg.

CE21.06.2006, modif. dal Reg.

UE n. 1034/2008) - peraltro neancheapplicabile al caso di specie poiché si riferisce al recupero di importierroneamente corrisposti o versati ad allevatori agricoltori in base a vizi oerrori materiali di procedure di liquidazione - si riferisce ad una mera facoltà,non già ad un obbligo dello Stato membro dell'UE di effettuare la trattenutadel contributo dovuto per la PAC.Quanto alla normativa italiana, la legge n. 231 del 2005 sancisce la nonsequestrabilità/pignorabilità dei contributi comunitari e, di conseguenza, laloro non compensabilità; né ammette forme di compensazione atipiche,del nostro codice civile.4.1.

Il motivo, articolato in diverse censure, non merita accoglimento.4.2.

Con riferimento all’assenza della corrispettività tra prestazioniquale requisito essenziale per procede alla compensazione impropria,preme innanzitutto precisare che l’orientamento espresso da questa Cortein tema di compensazione atecnica dei crediti e debiti dell’agricoltore nelsistema PAC non è affatto superato, come invece sostenuto più volte inricorso (pag. 5,primi 7 righi; pag. 18, ultimo capoverso).Già con l’ordinanza della Sez. 1 dell’11/04/2019 n. 10222 questa Corteaveva ritenuto la legittimità della compensazione «atecnica» o impropria.Successivamente - superando un precedente indirizzo (per tutte: Cass.Sez. 3, Sentenza n. 4313 del 14/02/2019) - questa Corte si è pronunciataaffrontando funditus la questione con la sentenza della Sez. 1, n. 24325 del03/11/2020, concludendo nel senso che in tema di rapporti tra il creditoNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione Europea conseguenti allaPolitica Agricola Comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievosupplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cosiddettacompensazione impropria o «atecnica», a condizione che il controcredito siacerto e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile insede di legittimità; a tal fine è stata valorizzata l'unitarietà del rapporto, inbase al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC,il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recuperodelle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limitinazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dallalegge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cuicompensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato daldiritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postulal'interpretazione conforme delle norme nazionali.Nella menzionata pronuncia n. 24325 del 2020 questa Corte haosservato che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo “considerando”, en. 885 del 2006, art. 5-ter, rimettono agli Stati membri l’accertamento deldebito «in conformità alla legislazione nazionale»; che a questoaccertamento consegue necessariamente la deduzione degli «importi darecuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario»; chelo stesso Regolamento n. 1034 del 2008 ha imposto agli Stati membri di«rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità (compensatoria) daparte degli Stati membri»; che la legislazione nazionale conferisceall'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quotelatte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2,degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivaleall'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (legge n. 33 del2009, art. 8-ter, comma 4; sul punto Cass., Sez.

Un., n. 25261 del01/12/2009); che la compensazione cosiddetta atecnica o impropria èprevista anche nell'ordinamento nazionale; che la unicità del rapportoNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026(anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti,dai quali i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è unacaratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazionedelle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare eavere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale od eccezione dicompensazione, diversamente dalla compensazione propria che postula,invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono.Con particolare riferimento, poi, all’asserita assenza di corrispettività,tale da rendere inapplicabile la compensazione impropria, la medesimapronuncia (n. 24352 del 2020) ha precisato che la necessità che icontrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbeimplicitamente l'esigenza che le obbligazioni, per essere compensabili, sitrovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmonica conla previsione che la compensazione (in qualunque forma) si verificaqualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1);che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli aicontributi PAC (ai sensi del d.l. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies,come convertito in legge n. 231 del 2005) e, quindi, della sua noncompensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c. non può operare,alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.

L, n.21646 del 26/10/2016; Cass. Sez.

L, n. 5024 del 02/03/2009; Cass. Sez.3, n. 18498 del 25/08/2006), con riferimento al fenomeno dellacompensazione impropria, alla quale il meccanismo di cui qui si discute, perla sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile.In altri termini, la compensazione impropria, per sua natura, costituisceun mero accertamento contabile del dare e dell'avere nell'ambito delmedesimo rapporto giuridico e proprio per questo, introducendo una formadi compensazione in deroga all'art. 1246 c.c., è connaturata allaconfigurazione del rapporto unitario nel quale si iscrive, sicché la suaoperatività non richiede un’espressa e specifica previsione legislativa,Numero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026sull'erroneo presupposto che integri una forma atipica di compensazione insenso stretto non prevista dalla legislazione nazionale, mentre garantiscel'effettività del diritto europeo (come meglio si dirà infra, punto 4.2.) e ilrecupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare.Quanto, ancora, alla mera facoltà della compensazione deducibile dallanormativa comunitaria, sempre la medesima pronuncia a Sezioni Unite hachiarito - peraltro in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (apartire dalla sentenza della Terza Sezione n. 487 del 2015, conf.: sentenzen. 186, n. 188, n. 202 del 2015 e, della Seconda Sezione, la n. 5692 del2019) - che il regime dei contributi previsto per la PAC costituisce unsistema complesso che prevede l'attribuzione, a favore degli agricoltori, didiverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessie agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeoper un corretto sviluppo dell'agricoltura; che il sistema è pensato come ununicum con più attori che agiscono a livelli differenti per perseguire gliobiettivi previsti dal Trattato, in primo luogo, l'Unione Europea e lo Statomembro in qualità di «finanziatori» e, al contempo, di controllori delprocesso di erogazione dei contributi, in secondo luogo, gli organismi dicoordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e locale e, infine,i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti inassociazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazioneo commercializzazione; che i vari soggetti e, in particolare, l'insieme degliorganismi nazionali con funzioni di raccordo tra l'Unione Europea e ibeneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l'effettività del sistemanel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciatadella PAC su tutto il territorio europeo; che a tal fine è fondamentale che gliStati membri diano una corretta applicazione della disciplina europea inmateria di agricoltura ed evitino di frapporre ostacoli alla correttaapplicazione delle misure previste da Bruxelles; che il regime delle quotelatte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito cheNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026maturano in capo ai produttori agricoli, sicché assume particolare rilievo iltema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo;che i produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limitinazionali «sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del lorocontributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettiviquantitativi di riferimento disponibili» (quinto “considerando” del Reg.

CE n.1788/2003); che l’art. 17 del Reg.

CE n. 595 del 2004 pone a carico degliStati membri il dovere di adottare «tutte le misure necessarie affinchél'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota suiproduttori che hanno contribuito al superamento»; che il meccanismo dellaPAC è invero da lungo tempo consolidato nella legislazione europea ed èprevisto da disposizioni ormai risalenti, come i Regolamenti CE n. 1258 e n.1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 del 2003, n. 796 del 2004 e n. 1290 del2005; che per la sua peculiare strutturazione, che si fonda su un rapportounico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC(domanda unica con cui l'agricoltore può chiedere il pagamento di premiafferenti a più settori di intervento, fascicolo unico aziendale dell'agricoltoreche raccoglie l'insieme della documentazione comprovante le informazionicomuni ai diversi procedimenti e relative alla consistenza aziendale di ogniagricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni, pagamentirimborsati ecc. che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere), ilmeccanismo consente che tali aiuti possano, ad esempio, essere ridotti oesclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneri imposti a colui che lirichiede (artt. 5, 6 e 7 del Reg.

CE n. 1782 del 2003).4.3.

Alla luce di quanto sopra, emerge che nel sistema delfinanziamento della Politica agricola comune il recupero delle sommeindebitamente percepite o comunque dovute al bilancio unionale costituisceun obbligo inderogabile degli Stati membri, i quali sono responsabili tantodell’erogazione quanto della restituzione dei fondi e sono tenuti ad adottarestrumenti effettivi, equivalenti e dissuasivi, senza poter opporre limitiNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026derivanti dal diritto interno o margini di discrezionalità circa l’an delrecupero.Tale meccanismo integra una forma di compensazione pubblicistica ooperante in via necessaria, con conseguente irrilevanza di eventuali limitiinterni alla compensabilità o alla pignorabilità dei crediti, in quantoincompatibili con il principio di primazia e con le esigenze di effettività deldiritto unionale.Non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione dei principi in tema dicompensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. ss., giacché la compensazioneimpropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, èun effetto diretto e naturale conseguenza della normativa europea, insitonel modo stesso con il quale è strutturata e opera la PAC, implicando unmero accertamento contabile del dare e dell'avere che efficacemente attuae soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede almeccanismo delle c.d.

«quote latte», come individuata dalla Corte digiustizia (sentenza del 25 marzo 2004, C-231/00, C-303/00 e C-451/00),consistente nel «ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerta sul mercatolattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzionelattiera».In sintesi, la tesi a favore della compensazione impropria (tra il creditodell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievosupplementare relativo alle quote latte) è effetto di una correttaapplicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinatodisposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazionedella PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce unaparte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguiregli scopi della normativa comunitaria.

La compensazione degli importidovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta,infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la suaNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026esclusione comprometterebbe l'effettività del sistema; l'Unione Europeasarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche adagricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti,altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà direcupero successivo.Pertanto, per rendere concretamente operante la prevalenza del dirittodell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sonochiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle normenazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione (ex multis, Cass., Sez.Un., n. 9479 del 06/04/2023; Cass. Sez. 1, n. 12721 del 10/5/2023; Cass.Sez.1, 19/07/2023 n. 19942; Cass. Sez. 1, n. 16530 del 23/05/2022).4.4.

La giurisprudenza successiva di questa Corte (ex multis: Cass. Sez.2, n. 7196 del 18/03/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23046dell’11/08/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22827 del 13/08/2024; Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 34262 del 07/12/2023; Cass. Sez.1, 19/07/2023 n.19942; Cass. Sez. 1, n. 16530 del 23/5/2022; Cass. Sez. 2, n.8230 del14/03/2022; Cass. Sez. 1, n. 16530 del 23/5/2022; Cass. Sez. 1, n. 41593del 27/12/2021) ha ribadito che in tema di rapporti tra il creditodell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti allaPolitica Agricola Comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievosupplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la c.d.compensazione impropria o «atecnica», a condizione che il controcredito siacerto e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile insede di legittimità.4.4.1.

Tra le suddette pronunce confermative dell’orientamentoimpresso da Cass. n. 24325 del 2020 possono essere incluse anche quellecitate in ricorso, tutte sollecitate da ricorsi di AGEA: in esse, infatti, ricordatii principi sopra evocati (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 118 del 04/01/2022;Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 41593 del 27/12/2021; v. anche Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 18852 del 12.07.2019), questa Corte si è limitata ad applicarliNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026al caso concreto.

Come evidenziato anche dal PM, ribadito che lacompensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il creditoopposto sia certo, analogamente alla compensazione propria, rispetto allaquale la certezza è presupposto della liquidità, a sua volta requisito(unitamente all’esigibilità) dell’opponibilità del controcredito in sedegiudiziaria ai sensi dell’art. 1243, comma 2, c.c., nelle fattispecie in esamele Corti di merito avevano registrato che l’accertamento del controcreditoera ancora sub iudice, evidenziando così implicitamente come lo stessofosse privo del requisito della certezza.Ipotesi quest’ultima che, come argomentato supra (punti 3.1.-3.2.1.),non ricorre nel caso di specie.5.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come dadispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013,stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta i primi due motivi del ricorso edichiara inammissibile il terzo;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 5.500,00 percompensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nellamisura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente –controAVEPA - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controAGEA - [OSCURATO:PERSONA];- intimata –Numero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2254/2021depositata il 03/09/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleSTEFANO PEPE, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso;uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente e l'avvocataRAFFAELLA CHIUMMIENTO per la controricorrente.1. L’[OSCURATO:PERSONA] (azienda agricola ‘Rigodanzo’)chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Padova decreto ingiuntivo perl’importo di €. 107.641,10 a titolo di contributi comunitari PAC giàriconosciuti da AVEPA (Agenzia Veneta per il Pagamenti in Agricoltura), inqualità di organismo pagatore per la Regione Veneta, mai liquidati.Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione AVEPA (chechiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa AGEA, Agenzia per leErogazioni in Agricoltura) innanzi al medesimo Tribunale eccependo, tral’altro, l’estinzione integrale del debito per compensazione, monitoriamenteazionato dalla controparte.L’opposta dava atto di avere ricevuto, a titolo di contributo PAC, partedelle somme richieste con decreto ingiuntivo limitatamente alle annate2006 e 2008 e dava atto della riduzione della pretesa creditoria ad €.85.964,45.Il Tribunale adìto accoglieva l’opposizione e dichiarava estinto percompensazione il credito azionato dall’[OSCURATO:PERSONA],compensando integralmente le spese di lite tra le parti.La pronuncia di prime cure veniva impugnata dall’azienda agricolaRigodanzo innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, che rigettava il gravamesostenendo, per quanto ancora qui di interesse, alla luce del recentemutamento di giurisprudenza della Corte di legittimità, che laNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026compensazione tra crediti comunitari (pagamenti diretti dei contributicomunitari PAC) e crediti statali (prelievi supplementari di quote latte) èconforme al diritto comunitario sotto forma di compensazione impropria,purché i debiti portati in compensazione siano accertati in conformità allalegislazione nazionale. Tanto perché detta compensazione nasce nell’ambitodi un medesimo rapporto unitario, a prescindere dal rapporto dicorrispettività delle prestazioni reciproche, e consente altresì di garantirepiena efficacia al diritto dell’Unione Europea.2. La pronuncia in epigrafe è impugnata dalla Azienda AgricolaRigodanzo per la cassazione con ricorso affidato a tre motivi e illustrato damemoria.Resiste AVEPA con controricorso.Resta intimata AGEA.Il Pubblico Ministero si è espresso nel senso del rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360, comma1, nn. 3) e 5) c.p.c. - violazione ed errata applicazione di norme di diritto,errata interpretazione della norma sostanziale di cui all'art. 1243 ss. c.c. -carenza del presupposto indefettibile della omogeneità e della certezza delpresunto credito vantato da AGEA ed AVEPA - insussistenza di un creditoper prelievo supplementare che possa definirsi omogeneo e certo - nuoviorientamenti giurisprudenziali sopravvenuti e accertamenti giurisdizionalidella non dovutezza del prelievo supplementare così come imputatonell'ordinamento giuridico statuale italiano dall'inizio del sistema dicontingentamento sino alla campagna produttiva 2007/2008 - omessavalutazione di un tema di indagine decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5)c.p.c.Sostiene la ricorrente che il più recente orientamento di questa Corte(Cass. n. 118 del 2022; Cass. n. 41593 del 2021) avrebbe superato il“contrasto” ingenerato dalla pronuncia n. 24325 del 2020, nella parte in cuiNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026le suddette sentenze affermano che la certezza del credito opposto incompensazione, anche atecnica o impropria, deve considerarsi presuppostoe requisito indefettibile per l’opponibilità del controcredito, ai sensi dell’art.1243, comma 2 c.c.La ricorrente sottolinea, altresì, l'illegittimità dichiarata dalle pronuncedella Corte di Giustizia Europea di tutti i prelievi supplementari, per esserestate redistribuite illegittimamente le cosiddette «quote inutilizzate» tra iproduttori, secondo criteri prioritari e privilegiati non lineari e paritari. Sutale questione la ricorrente è, inoltre, parte interessata e lesa in unprocedimento penale pendente innanzi al gip del Tribunale penale di Roma.Infine, si afferma che innanzi al T.A.R. Veneto pendono azioni da questapromosse avverso le intimazioni di pagamento notificategli da AGEA edAgenzia Riscossione nei confronti delle imputazioni di prelievo checostituirebbero le matrici generiche del controcredito contestato dalricorrente.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (ex art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.), violazione ed errata applicazione di diritto - erratainterpretazione dell'art. 8-ter, comma 2 legge n. 33/2009 - concetto dilitigiosità del credito; irrilevanza - pendenza di giudizi amministratividell'azienda ricorrente. Non definitività del controcredito posto incompensazione. Ordinanza T.A.R. Veneto n. 80/22 e 161/21 emessa infavore della ricorrente di sospensione di esecutorietà di prelievisupplementari - assenza dei requisiti di certezza e definitività dei creditiinvocati da AVEPA.Premesso che il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ha valoredi mera notizia e che, quindi, i prelievi supplementari sono impugnabiliinnanzi al T.A.R. territorialmente competente, la ricorrente evidenzia comenel caso di specie non sussista il requisito della certezza del controcreditoopposto in compensazione da AVEPA, oltre che della sua omogeneità, inquanto i presunti debiti sono ancora sub iudice. Tanto perché l’iscrizione deiNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026suddetti debiti nel SIAN ha reso comunque possibile la loro contestazionein sede di giurisdizione amministrativa innanzi al T.A.R. Veneto. Sì che,conclude il ricorrente, le ordinanze del T.A.R. (nn. 80/22 e 727/21) con lequali sono state sospese in via cautelare i solleciti di pagamento fannovenire meno il requisito della certezza del controcredito opposto incompensazione da AVEPA.3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto entrambi censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui haaffermato la certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito di AVEPA perprelievo supplementare posto in compensazione. Entrambi presentanoprofili di inammissibilità e infondatezza, per le ragioni di seguito esposte.3.1. Preliminarmente rileva il Collegio l’inammissibilità della primadoglianza con riferimento al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., ricorrendol’ipotesi della c.d. «doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c. (applicabile ratione temporis): la ricorrente, al fine di evitarel’inammissibilità del motivo avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis:Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022; Cass. Sez. 3, 14.07.2022 n. 22244; Cass.Sez. L, 20.07.2022 n. 22782; Cass. Sez. 6-2, 15.03.2022 n. 8320; Cass.Sez. L, 06.08.2019 n. 20994).Nella specie, con particolare riferimento alla censura principaleemergente da entrambi i motivi, la Corte territoriale ha confermato lamotivazione resa dal primo giudice nella parte in cui quest’ultimo avevariscontrato i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità del controcreditodello Stato «[…] per la mancanza di contenzioso giudiziale ovvero a seguitodella sua definizione con sentenze non più soggette a gravame» (v.sentenza impugnata pag. 6, righi 9-10).3.2. Esaminando la doglianza sotto il profilo della violazione di legge, siosserva quanto segue.Numero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026E’ vero che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (‘CGUE’) hacensurato il meccanismo delle compensazioni applicato dallo Stato italiano,affermando che i criteri per la riassegnazione dei quantitativi di riferimentoinutilizzati non avrebbero dovuto essere stabiliti dalla normativa italiana,che ha applicato la compensazione sulla base di categorie prioritarie, maavrebbero dovuto essere necessariamente di tipo proporzionale aiquantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore da ripartirsipoi tra tutti gli allevatori, nel rispetto dell’art. 2, par. 1, secondo comma,del Reg. (CEE) n. 3950/92 (CGUE 27/06/2019, [OSCURATO:PERSONA] BarausseAntonio e [OSCURATO:PERSONA] semplice contro Agenzia per le Erogazioni inAgricoltura (AGEA), causa C-348/18; CGUE 11/09/2019, Caseificio SocialeSan Rocco e a., causa C-46/18; CGUE 13/01/2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), causaC-377/19).Nelle pronunce sopra citate, la CGUE ha altresì sostenuto che l'art. 2del Reg. (CEE) n. 3950/92 (che aveva prorogato e riordinato il sistema dellec.d. «quote latte» introdotto nel 1984 dal Regolamento (CEE) n. 856/84;sistema definitivamente abrogato dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, consopravvivenza transitoria al 31 marzo 2015) deve essere interpretato nelsenso che l'accertamento dell'incompatibilità con tale disposizione dellanormativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievosupplementare da parte dell'acquirente presso i produttori, non implica chei produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo(v. in particolare CGUE causa C-48/18, punti 20-32; v. anche quintoconsiderando del Reg. CE n. 1788/2003).In sostanza, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha precisato chel’illegittimità dei criteri nazionali di riassegnazione dei quantitativi inutilizzatiincide sul modo di determinazione del contributo dovuto dal singoloproduttore, imponendo, per le annate disciplinate dal Reg. (CEE) n.3950/92, l’applicazione del solo criterio proporzionale, ma non implica cheNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026i produttori non siano più debitori del prelievo, semmai determina lanecessità di procedere alla sua corretta rideterminazione secondo iparametri imposti dal diritto dell’Unione (CGUE causa C-348/18, punti 39,42; CGUE causa C-49/18, punti 25, 30, 32).La disciplina italiana sopravvenuta di cui all’art. 10-bis del d.l. 13 giugno2023, n. 69 - promulgata in materia di «Regime delle quote latte» a valledella procedura di infrazione 2013/2092 avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] contestare all'Italia il mancato recupero dei prelievi arretrati (le c.d.«multe latte») dovuti dagli allevatori per aver superato i limiti produttivinazionali – ha dato attuazione alle sentenze della CGUE rese in tema dierrato meccanismo delle compensazioni applicato dallo Stato italiano,prevedendo un’articolata procedura di ricalcolo del prelievo supplementare.Con tale intervento, il legislatore non ha previsto l’azzeramentogeneralizzato del debito, ma - nei confronti dei produttori destinatari di unasentenza definitiva che aveva annullato l'imputazione di prelievosupplementare (art. 10-bis, comma 1) – ha disposto l’esecuzione delleoperazioni di compensazione e la rideterminazione del prelievosupplementare e degli interessi dovuti (secondo le modalità e il criterio dicui ai commi 2 e 3), con conseguente inefficacia e sostituzione dellecomunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entratain vigore della legge di conversione del citato decreto (comma 4).Per i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione dellalegge di conversione del presente decreto (29.11.2023), hanno promossoricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo,ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso isuccessivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motiviinerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazionedel prelievo latte alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della CGUEdi cui al comma 1, l’accesso al ricalcolo degli importi è consentito previapresentazione all’AGEA di istanza di ricalcolo del prelievo, entro sessantaNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretoin esame a pena di decadenza, e a condizione che aderiscano alla possibilitàdi rateizzazione (art. 10-bis, commi 6 e 7).Va sottolineato che il comma 6 dell’art. 10-bis in esame configuraun’ipotesi eccezionale e delimitata di accesso al ricalcolo del prelievosupplementare, riservata ai soli produttori che abbiano promosso, entro iltermine normativamente previsto, un ricorso pendente esclusivamenteavverso i provvedimenti di imputazione del prelievo, fondato su questioniinerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo alla luce dellesentenze della Corte di giustizia richiamate dalla disposizione, concontestuale adesione alla rateizzazione.In tale assetto, l’inciso «ad eccezione di coloro i quali hanno promossoulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e diriscossione» ha inequivoca valenza escludente, poiché sottrae dall’ambitoapplicativo della norma i soggetti che abbiano esteso il contenzioso ad attiulteriori rispetto all’originario provvedimento di imputazione. Una diversalettura, oltre a porsi in contrasto con il tenore letterale della clausolaeccettuativa, priverebbe di significato l’avverbio «esclusivamente» efrustrerebbe la ratio selettiva e deflattiva del meccanismo delineato daicommi successivi, correlato all’istanza di ricalcolo, all’accettazione delnuovo conteggio e all’estinzione del giudizio pendente.3.2.1. Tornando al caso in esame, il primo mezzo di gravame richiamai principi della CGUE come sopra sintetizzati, senza tuttavia chiarire – allaluce della normativa nazionale sopra riportata – quali siano le sentenzedefinitive riferite all’odierna ricorrente che avevano annullato l'imputazionedi prelievo supplementare (ex art. 10-bis, comma 1 d.l. n. 69 del 2003; sulpunto, cfr. sentenza impugnata pag. 6, punto 2); ovvero i giudizi ancorapendenti promossi con ricorso (nei termini e alle condizioni previste dalmedesimo decreto-legge) esclusivamente contro i provvedimenti diimputazione di prelievo (ex art. 10-bis, commi 6 e 7 d.l. n. 69 del 2003).Numero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026Sì che la doglianza si rivela inammissibile per difetto di specificità edautosufficienza.Quanto alle ordinanze del T.A.R. Veneto menzionate nel secondo mezzodi grave, con le quali sono state sospese in via cautelare le intimazioni dipagamento per il recupero di presunti debiti per prelievi supplementaririferite alle campagne 1995-2008, si tratta di procedimenti promossiavverso successivi provvedimenti amministrativi e di riscossioneespressamente esclusi – come sopra evidenziato – dal ricalcolo dei prelievi(ex art. 10-bis, comma 6 d.l. n. 69 del 2003).Sotto tale ultimo profilo, dunque, il motivo si rivela infondato.4. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (ex art. 360, comma1, n. 3) c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione dei requisiti legali dicompensazione previsti dalla legislazione nazionale, ex art. 1243 c.c. -errata e fuorviante interpretazione del concetto di compensazione impropriafinanziaria e atecnica e di unicità del rapporto come motivo legittimantel'operazione di compensazione - violazione ed errata interpretazione delReg. CE n. 1034/18 e art. 8-ter, comma 2 legge n. 33/2009.Osserva la ricorrente che la Corte di legittimità ha stabilito che le normesulla compensazione impropria o atecnica, in base alla quale vi è unsemplice accertamento contabile di dare avere con elisione automatica deirispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, si verificano e si applicanosoltanto in presenza di corrispettività delle prestazioni: ipotesi che nonricorrono nel caso di specie, in cui l'unitarietà del rapporto non esclude inogni caso l'autonomia delle obbligazioni da cui derivano i singoli reciprocidebiti. Pertanto, conclude la ricorrente che l'applicazione della disposizionedi cui all'art. 1246, n. 3 c.c. comporta che il medesimo credito per ilcontributo PAC dell'allevatore non sia affatto estinguibile percompensazione, non ricorrendo il requisito della corrispettività.Il ricorso ritorna, poi, sulla questione attinente alla certezza dei debiticompensati per aggiungere che l'iscrizione nel Registro, pur essendoNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026espressamente equiparata all'iscrizione al ruolo, così legittimando lariscossione coattiva dell'importo risultante addebito, non ha luogo sulla basedi un titolo definitivo, bensì di un accertamento unilaterale compiutodall'Amministrazione, contestabile dall'interessato in sede giurisdizionale.Del resto, soggiunge la ricorrente, anche la normativa addotta dallaCorte territoriale a sostegno della sua decisione (art. 5-ter Reg. CE21.06.2006, modif. dal Reg. UE n. 1034/2008) - peraltro neancheapplicabile al caso di specie poiché si riferisce al recupero di importierroneamente corrisposti o versati ad allevatori agricoltori in base a vizi oerrori materiali di procedure di liquidazione - si riferisce ad una mera facoltà,non già ad un obbligo dello Stato membro dell'UE di effettuare la trattenutadel contributo dovuto per la PAC.Quanto alla normativa italiana, la legge n. 231 del 2005 sancisce la nonsequestrabilità/pignorabilità dei contributi comunitari e, di conseguenza, laloro non compensabilità; né ammette forme di compensazione atipiche,del nostro codice civile.4.1. Il motivo, articolato in diverse censure, non merita accoglimento.4.2. Con riferimento all’assenza della corrispettività tra prestazioniquale requisito essenziale per procede alla compensazione impropria,preme innanzitutto precisare che l’orientamento espresso da questa Cortein tema di compensazione atecnica dei crediti e debiti dell’agricoltore nelsistema PAC non è affatto superato, come invece sostenuto più volte inricorso (pag. 5,primi 7 righi; pag. 18, ultimo capoverso).Già con l’ordinanza della Sez. 1 dell’11/04/2019 n. 10222 questa Corteaveva ritenuto la legittimità della compensazione «atecnica» o impropria.Successivamente - superando un precedente indirizzo (per tutte: Cass.Sez. 3, Sentenza n. 4313 del 14/02/2019) - questa Corte si è pronunciataaffrontando funditus la questione con la sentenza della Sez. 1, n. 24325 del03/11/2020, concludendo nel senso che in tema di rapporti tra il creditoNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione Europea conseguenti allaPolitica Agricola Comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievosupplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cosiddettacompensazione impropria o «atecnica», a condizione che il controcredito siacerto e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile insede di legittimità; a tal fine è stata valorizzata l'unitarietà del rapporto, inbase al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC,il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recuperodelle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limitinazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dallalegge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cuicompensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato daldiritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postulal'interpretazione conforme delle norme nazionali.Nella menzionata pronuncia n. 24325 del 2020 questa Corte haosservato che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo “considerando”, en. 885 del 2006, art. 5-ter, rimettono agli Stati membri l’accertamento deldebito «in conformità alla legislazione nazionale»; che a questoaccertamento consegue necessariamente la deduzione degli «importi darecuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario»; chelo stesso Regolamento n. 1034 del 2008 ha imposto agli Stati membri di«rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità (compensatoria) daparte degli Stati membri»; che la legislazione nazionale conferisceall'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quotelatte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2,degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivaleall'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (legge n. 33 del2009, art. 8-ter, comma 4; sul punto Cass., Sez. Un., n. 25261 del01/12/2009); che la compensazione cosiddetta atecnica o impropria èprevista anche nell'ordinamento nazionale; che la unicità del rapportoNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026(anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti,dai quali i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è unacaratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazionedelle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare eavere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale od eccezione dicompensazione, diversamente dalla compensazione propria che postula,invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono.Con particolare riferimento, poi, all’asserita assenza di corrispettività,tale da rendere inapplicabile la compensazione impropria, la medesimapronuncia (n. 24352 del 2020) ha precisato che la necessità che icontrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbeimplicitamente l'esigenza che le obbligazioni, per essere compensabili, sitrovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmonica conla previsione che la compensazione (in qualunque forma) si verificaqualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1);che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli aicontributi PAC (ai sensi del d.l. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies,come convertito in legge n. 231 del 2005) e, quindi, della sua noncompensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c. non può operare,alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, n.21646 del 26/10/2016; Cass. Sez. L, n. 5024 del 02/03/2009; Cass. Sez.3, n. 18498 del 25/08/2006), con riferimento al fenomeno dellacompensazione impropria, alla quale il meccanismo di cui qui si discute, perla sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile.In altri termini, la compensazione impropria, per sua natura, costituisceun mero accertamento contabile del dare e dell'avere nell'ambito delmedesimo rapporto giuridico e proprio per questo, introducendo una formadi compensazione in deroga all'art. 1246 c.c., è connaturata allaconfigurazione del rapporto unitario nel quale si iscrive, sicché la suaoperatività non richiede un’espressa e specifica previsione legislativa,Numero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026sull'erroneo presupposto che integri una forma atipica di compensazione insenso stretto non prevista dalla legislazione nazionale, mentre garantiscel'effettività del diritto europeo (come meglio si dirà infra, punto 4.2.) e ilrecupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare.Quanto, ancora, alla mera facoltà della compensazione deducibile dallanormativa comunitaria, sempre la medesima pronuncia a Sezioni Unite hachiarito - peraltro in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (apartire dalla sentenza della Terza Sezione n. 487 del 2015, conf.: sentenzen. 186, n. 188, n. 202 del 2015 e, della Seconda Sezione, la n. 5692 del2019) - che il regime dei contributi previsto per la PAC costituisce unsistema complesso che prevede l'attribuzione, a favore degli agricoltori, didiverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessie agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeoper un corretto sviluppo dell'agricoltura; che il sistema è pensato come ununicum con più attori che agiscono a livelli differenti per perseguire gliobiettivi previsti dal Trattato, in primo luogo, l'Unione Europea e lo Statomembro in qualità di «finanziatori» e, al contempo, di controllori delprocesso di erogazione dei contributi, in secondo luogo, gli organismi dicoordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e locale e, infine,i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti inassociazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazioneo commercializzazione; che i vari soggetti e, in particolare, l'insieme degliorganismi nazionali con funzioni di raccordo tra l'Unione Europea e ibeneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l'effettività del sistemanel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciatadella PAC su tutto il territorio europeo; che a tal fine è fondamentale che gliStati membri diano una corretta applicazione della disciplina europea inmateria di agricoltura ed evitino di frapporre ostacoli alla correttaapplicazione delle misure previste da Bruxelles; che il regime delle quotelatte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito cheNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026maturano in capo ai produttori agricoli, sicché assume particolare rilievo iltema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo;che i produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limitinazionali «sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del lorocontributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettiviquantitativi di riferimento disponibili» (quinto “considerando” del Reg. CE n.1788/2003); che l’art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 pone a carico degliStati membri il dovere di adottare «tutte le misure necessarie affinchél'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota suiproduttori che hanno contribuito al superamento»; che il meccanismo dellaPAC è invero da lungo tempo consolidato nella legislazione europea ed èprevisto da disposizioni ormai risalenti, come i Regolamenti CE n. 1258 e n.1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 del 2003, n. 796 del 2004 e n. 1290 del2005; che per la sua peculiare strutturazione, che si fonda su un rapportounico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC(domanda unica con cui l'agricoltore può chiedere il pagamento di premiafferenti a più settori di intervento, fascicolo unico aziendale dell'agricoltoreche raccoglie l'insieme della documentazione comprovante le informazionicomuni ai diversi procedimenti e relative alla consistenza aziendale di ogniagricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni, pagamentirimborsati ecc. che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere), ilmeccanismo consente che tali aiuti possano, ad esempio, essere ridotti oesclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneri imposti a colui che lirichiede (artt. 5, 6 e 7 del Reg. CE n. 1782 del 2003).4.3. Alla luce di quanto sopra, emerge che nel sistema delfinanziamento della Politica agricola comune il recupero delle sommeindebitamente percepite o comunque dovute al bilancio unionale costituisceun obbligo inderogabile degli Stati membri, i quali sono responsabili tantodell’erogazione quanto della restituzione dei fondi e sono tenuti ad adottarestrumenti effettivi, equivalenti e dissuasivi, senza poter opporre limitiNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026derivanti dal diritto interno o margini di discrezionalità circa l’an delrecupero.Tale meccanismo integra una forma di compensazione pubblicistica ooperante in via necessaria, con conseguente irrilevanza di eventuali limitiinterni alla compensabilità o alla pignorabilità dei crediti, in quantoincompatibili con il principio di primazia e con le esigenze di effettività deldiritto unionale.Non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione dei principi in tema dicompensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. ss., giacché la compensazioneimpropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, èun effetto diretto e naturale conseguenza della normativa europea, insitonel modo stesso con il quale è strutturata e opera la PAC, implicando unmero accertamento contabile del dare e dell'avere che efficacemente attuae soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede almeccanismo delle c.d. «quote latte», come individuata dalla Corte digiustizia (sentenza del 25 marzo 2004, C-231/00, C-303/00 e C-451/00),consistente nel «ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerta sul mercatolattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzionelattiera».In sintesi, la tesi a favore della compensazione impropria (tra il creditodell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievosupplementare relativo alle quote latte) è effetto di una correttaapplicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinatodisposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazionedella PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce unaparte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguiregli scopi della normativa comunitaria. La compensazione degli importidovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta,infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la suaNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026esclusione comprometterebbe l'effettività del sistema; l'Unione Europeasarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche adagricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti,altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà direcupero successivo.Pertanto, per rendere concretamente operante la prevalenza del dirittodell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sonochiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle normenazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione (ex multis, Cass., Sez.Un., n. 9479 del 06/04/2023; Cass. Sez. 1, n. 12721 del 10/5/2023; Cass.Sez.1, 19/07/2023 n. 19942; Cass. Sez. 1, n. 16530 del 23/05/2022).4.4. La giurisprudenza successiva di questa Corte (ex multis: Cass. Sez.2, n. 7196 del 18/03/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23046dell’11/08/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22827 del 13/08/2024; Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 34262 del 07/12/2023; Cass. Sez.1, 19/07/2023 n.19942; Cass. Sez. 1, n. 16530 del 23/5/2022; Cass. Sez. 2, n.8230 del14/03/2022; Cass. Sez. 1, n. 16530 del 23/5/2022; Cass. Sez. 1, n. 41593del 27/12/2021) ha ribadito che in tema di rapporti tra il creditodell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti allaPolitica Agricola Comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievosupplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la c.d.compensazione impropria o «atecnica», a condizione che il controcredito siacerto e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile insede di legittimità.4.4.1. Tra le suddette pronunce confermative dell’orientamentoimpresso da Cass. n. 24325 del 2020 possono essere incluse anche quellecitate in ricorso, tutte sollecitate da ricorsi di AGEA: in esse, infatti, ricordatii principi sopra evocati (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 118 del 04/01/2022;Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41593 del 27/12/2021; v. anche Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 18852 del 12.07.2019), questa Corte si è limitata ad applicarliNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026al caso concreto. Come evidenziato anche dal PM, ribadito che lacompensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il creditoopposto sia certo, analogamente alla compensazione propria, rispetto allaquale la certezza è presupposto della liquidità, a sua volta requisito(unitamente all’esigibilità) dell’opponibilità del controcredito in sedegiudiziaria ai sensi dell’art. 1243, comma 2, c.c., nelle fattispecie in esamele Corti di merito avevano registrato che l’accertamento del controcreditoera ancora sub iudice, evidenziando così implicitamente come lo stessofosse privo del requisito della certezza.Ipotesi quest’ultima che, come argomentato supra (punti 3.1.-3.2.1.),non ricorre nel caso di specie.5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come dadispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013,stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta i primi due motivi del ricorso edichiara inammissibile il terzo;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 5.500,00 percompensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nellamisura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilNumero registro generale 5894/2022Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 20874/2026Data pubblicazione 19/06/2026ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20874/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris