Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 19111/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Avezzano avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico motivo.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 581, comma :1-ter, finito e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e vizio di motivazione in quanto la Corte di merito ha erroneamente calcolato il termine per impugnare la sentenza di primo grado, emesse il 6 maggio 2022, con riserva dei motivi in 80 giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Dall'esame degli atti, a cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto scaduto il termine per impugnare.

Infatti, il Tribunale ha emesso la sentenza il 6 maggio 2022 riservando il deposito dei motivi in 80 giorni; la motivazione è stata depositata il 27 luglio 2022 (così risulta inequivocabilmente dall'avviso di deposito del provvedimento del giudice del 1/08/2022) oltre il termine, cioè all' 82° giorno, e l'avviso di deposito è stato comunicato dalla cancelleria il I° agosto 2022, durante il periodo feriale, cosicchè l'appello del 13 ottobre 2022 è da ritenersi tempestivo perché depositato entro i 45 giorni decorrenti dal I° settembre.

3. Deve, quindi, ritenersi che la sentenza impugnata sia stata emessa sull'erroneo presupposto che l'appello fosse tardivo, dal che consegue l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello dì Campobasso che accerterà anche la sussistenza di eventuali difformità tra le date di deposito della sentenza per come risultanti sia dal timbro posto in calce, sia dall'intestazione, sia dai registri informatici, visto che i numeri appaiono modificati.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio. 1 Così deciso in Roma, il 28 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Avezzano avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico motivo. Violazione di legge, in relazione agli artt. 581, comma :1-ter, finito e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e vizio di motivazione in quanto la Corte di merito ha erroneamente calcolato il termine per impugnare la sentenza di primo grado, emesse il 6 maggio 2022, con riserva dei motivi in 80 giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Dall'esame degli atti, a cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto scaduto il termine per impugnare. Infatti, il Tribunale ha emesso la sentenza il 6 maggio 2022 riservando il deposito dei motivi in 80 giorni; la motivazione è stata depositata il 27 luglio 2022 (così risulta inequivocabilmente dall'avviso di deposito del provvedimento del giudice del 1/08/2022) oltre il termine, cioè all' 82° giorno, e l'avviso di deposito è stato comunicato dalla cancelleria il I° agosto 2022, durante il periodo feriale, cosicchè l'appello del 13 ottobre 2022 è da ritenersi tempestivo perché depositato entro i 45 giorni decorrenti dal I° settembre. 3. Deve, quindi, ritenersi che la sentenza impugnata sia stata emessa sull'erroneo presupposto che l'appello fosse tardivo, dal che consegue l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello dì Campobasso che accerterà anche la sussistenza di eventuali difformità tra le date di deposito della sentenza per come risultanti sia dal timbro posto in calce, sia dall'intestazione, sia dai registri informatici, visto che i numeri appaiono modificati. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio. 1 Così deciso in Roma, il 28 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19111/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris