CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39816/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che confermava la responsabilità dell'imputata per i delitti di truffa e sostituzione di persona nonché il relativo trattamento sanzionatorio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio, che lamenta la mancata specificazione della pena base e dell'aumento per continuazione, è manifestamente infondato; che, invero, come rilevato dalla stessa difesa, alla luce dei titoli di reato per cui è condanna risulta agevole inferire che il reato di maggiore gravità è stato individuato nella fattispecie di truffa e la modesta consistenza della pena finale, tenuto conto della decurtazione per il rito, attesta una determinazione della pena base ben distante dalla media edittale e un assai contenuto aumento a titolo di continuazione; che si è, pertanto, di fronte a una quantificazione che non si presta ad essere qualificata come arbitraria o manifestamente illogica, avuto riguardo alle modalità dell'azione e alla personalità della ricorrente; che questa Corte ha già ritenuto la legittimità della motivazione implicita nei casi di determinazione della pena ai minimi o in misura ad essi prossima e di esiguo aumento a titolo di continuazione, dovendo in siffatta evenienza escludersi ogni abuso del potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 132 cod.pen. e ritenersi "che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione" (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273533 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estenso