Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18326/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27467-2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. NAPOLI, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANIELLOgiusta procura speciale estesa a margine de l ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine de l controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 2310/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 17/4/2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 209/1/2012 della Commissione tributaria provinciale di Latin a , in accogl imento de l ricorso proposto da ll a contribuenteavverso avviso di accertamento TIA 2006— 2009 ; la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (successivamente dichiarata fallita con sentenza n. 105/2016 del Tribunale di Latina , come da documentazione prodotta in corso di causa dalla ricorrente) resiste con controricorso; la contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. va preliminarmente dichiarata inammissibile l’istanza , proposta dalla ricorrente con atto depositato in data 8.3.2017, di riassunzione del processo, che si assume interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento, nelle more, della società controricorrente;

1.2. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15928 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass. n. 4795 del 24/02/2020 , Cass. n. 27143 del 15/11/2017), l'intervenuta modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, nella parte in cui stabilisce che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge; 2.1.con unico motivo di ricorso la ricorrente , deducendo la « violazione e falsa applicazione di norme di diritto» ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., hacensurato la sentenza della Commissione tributaria regionale per avere quest’ultima erroneamente ritenuto non impugnabile l’avviso di accertamento in oggetto, in quanto relativo a precedente avviso di accertamento, non impugnato e non saldato, a seguito della cui «definitività» il [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso ulteriore fattura di pagamento e, in conseguenza del mancato adempimento, era stato poi emesso l’atto o ggetto dell’odierna impugnazione, e per aver altresì la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di considerare che tale ultimo atto doveva ritenersi emesso nell’esercizio del potere diautotutela, il che lo rendeva autonomamente impugnabile;

2.2. le doglianze vanno disattese; 2.3.va ribadito infatti che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati;

2.4. il contribuente ha infatti l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato d’ufficio dal giudice (cfr. Cass.n. 12759 del 23/05/2018);

2.5. ne consegue che nel caso in esame , avendo ad oggetto l’atto impugnato una richiesta di pagamento («invito di pagamento», cfr.pag. 2 sentenza impugnata)di importi, a titolo di TIA 2006 — 2009 , già liquidati con precedente avviso di accertamento non impugnato, la contribuente non poteva dunque dolersi di vizi inerenti quest’ultimo avvis o di accertamento, già notificat o e non oppost o nei termini , relativamente all’illegittimità della delibera comunaleistitutiva della TIA, in sostituzione della TARSU, trattandosi di vizio proprio di quell'atto impositivo che doveva necessariamente essere dedotto con l'impugnazione dello stesso, mentre non costituiva vizio proprio del successivo atto notificato alla contribuente allo scopo di ottenere il pagamento di quanto dovuto;

2.6. va ribadito, quindi, che nel caso in esamenon si versa in ipotesi di cd.

«autotutela sostitutiva», non essendo stati emessi d ue avvisi di accertamento, bensì uno solo, in quanto il c.d.

«secondo avviso» non risulta aver introdotto alcuna modifica sostanziale rispetto al potere impositivo già originariamente esercitato dall’ente impositore;

2.7. la sentenza della Commissione tributaria regionale va dunque esente da censure in quanto conforme ai principi di diritto dianzi illustrati, al che consegue, con assorbimento delle rimanenti doglianze della contribuente,che il ricorso va integralmente respinto; 3.le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrentea pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 550,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27467-2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. NAPOLI, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANIELLOgiusta procura speciale estesa a margine de l ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine de l controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 2310/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 17/4/2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 209/1/2012 della Commissione tributaria provinciale di Latin a , in accogl imento de l ricorso proposto da ll a contribuenteavverso avviso di accertamento TIA 2006— 2009 ; la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (successivamente dichiarata fallita con sentenza n. 105/2016 del Tribunale di Latina , come da documentazione prodotta in corso di causa dalla ricorrente) resiste con controricorso; la contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. va preliminarmente dichiarata inammissibile l’istanza , proposta dalla ricorrente con atto depositato in data 8.3.2017, di riassunzione del processo, che si assume interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento, nelle more, della società controricorrente; 1.2. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15928 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass. n. 4795 del 24/02/2020 , Cass. n. 27143 del 15/11/2017), l'intervenuta modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, nella parte in cui stabilisce che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge; 2.1.con unico motivo di ricorso la ricorrente , deducendo la « violazione e falsa applicazione di norme di diritto» ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., hacensurato la sentenza della Commissione tributaria regionale per avere quest’ultima erroneamente ritenuto non impugnabile l’avviso di accertamento in oggetto, in quanto relativo a precedente avviso di accertamento, non impugnato e non saldato, a seguito della cui «definitività» il [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso ulteriore fattura di pagamento e, in conseguenza del mancato adempimento, era stato poi emesso l’atto o ggetto dell’odierna impugnazione, e per aver altresì la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di considerare che tale ultimo atto doveva ritenersi emesso nell’esercizio del potere diautotutela, il che lo rendeva autonomamente impugnabile; 2.2. le doglianze vanno disattese; 2.3.va ribadito infatti che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati; 2.4. il contribuente ha infatti l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato d’ufficio dal giudice (cfr. Cass.n. 12759 del 23/05/2018); 2.5. ne consegue che nel caso in esame , avendo ad oggetto l’atto impugnato una richiesta di pagamento («invito di pagamento», cfr.pag. 2 sentenza impugnata)di importi, a titolo di TIA 2006 — 2009 , già liquidati con precedente avviso di accertamento non impugnato, la contribuente non poteva dunque dolersi di vizi inerenti quest’ultimo avvis o di accertamento, già notificat o e non oppost o nei termini , relativamente all’illegittimità della delibera comunaleistitutiva della TIA, in sostituzione della TARSU, trattandosi di vizio proprio di quell'atto impositivo che doveva necessariamente essere dedotto con l'impugnazione dello stesso, mentre non costituiva vizio proprio del successivo atto notificato alla contribuente allo scopo di ottenere il pagamento di quanto dovuto; 2.6. va ribadito, quindi, che nel caso in esamenon si versa in ipotesi di cd. «autotutela sostitutiva», non essendo stati emessi d ue avvisi di accertamento, bensì uno solo, in quanto il c.d. «secondo avviso» non risulta aver introdotto alcuna modifica sostanziale rispetto al potere impositivo già originariamente esercitato dall’ente impositore; 2.7. la sentenza della Commissione tributaria regionale va dunque esente da censure in quanto conforme ai principi di diritto dianzi illustrati, al che consegue, con assorbimento delle rimanenti doglianze della contribuente,che il ricorso va integralmente respinto; 3.le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrentea pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 550,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi i
Sentenza Cassazione n. 18326/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris