CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43226/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto loro contestato ai sensi dell'art. 605 cod. pen., irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; - alla misura della pena; - alla prescrizione del reato maturata fra la lettura del dispositivo ed il deposito della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la versione fornita dalla persona offesa (una cittadina rumena segregata in un'abitazione in cui erano entrati, a causa di una richiesta di aiuto, gli uomini delle forze dell'ordine, trovandola terrorizzata ed in lacrime) avesse, appunto, trovato adeguato riscontro negli accertamenti degli inquirenti. E ciò anche in ordine alle particolari condizioni a cui la donna era stata assoggettata, così conculcandone la capacità di difesa. 2 - Il terzo motivo è inammissibile perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - L'inammissibilità dei motivi rende irrilevante il decorso del termine di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza impugnata (che deve considerarsi la data della lettura del dispositivo). 4 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensor