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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 23714/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chei,Zhiésto venga disposto l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che si è rimesso alle valutazioni e statuizioni della Corte di cassazione; letta la memoria del difensore della Parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 26 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 17 agosto) che, in riforma della sentenza di condanna in primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 371 ter cod. pen.

Nel ricorso, proposto agli effetti civili, si deduce l'omessa citazione per il giudizio di appello, fissato per il 26 maggio 2023, della parte civile e dei suo difensore, con conseguente nullità a regime intermedio ritualmente eccepita tramite il ricorso per cassazione.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è fondato.

Dall'esame degli atti del giudizio di appello - che , essendo stata dedotta una violazione processuale questa Corte è abilitata ad effettuare (ex multis, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 2018, F., Rv. 273525 - 01)-risulta che il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato notificato al difensore della costituita parte civile.

Sussiste quindi la dedotta nullità che risulta tempestivamente eccepita, atteso che «l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello» (Sez. 2, n 10813 del 13/12/2011 - dep. 2012, P.c. in proc.

Panza, Rv. 252470 - 01).

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al siudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 17 aprile 2024 onsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chei,Zhiésto venga disposto l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che si è rimesso alle valutazioni e statuizioni della Corte di cassazione; letta la memoria del difensore della Parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 26 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 17 agosto) che, in riforma della sentenza di condanna in primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 371 ter cod. pen. Nel ricorso, proposto agli effetti civili, si deduce l'omessa citazione per il giudizio di appello, fissato per il 26 maggio 2023, della parte civile e dei suo difensore, con conseguente nullità a regime intermedio ritualmente eccepita tramite il ricorso per cassazione. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato. Dall'esame degli atti del giudizio di appello - che , essendo stata dedotta una violazione processuale questa Corte è abilitata ad effettuare (ex multis, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 2018, F., Rv. 273525 - 01)-risulta che il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato notificato al difensore della costituita parte civile. Sussiste quindi la dedotta nullità che risulta tempestivamente eccepita, atteso che «l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello» (Sez. 2, n 10813 del 13/12/2011 - dep. 2012, P.c. in proc. Panza, Rv. 252470 - 01). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al siudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 17 aprile 2024 onsi
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