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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 36787/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

A fronte di puntuali deduzioni relative alla permanenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, la motivazione sarebbe viziata, considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti (maggio- settembre 2017).[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale ha spiegato come nessun elemento nuovo e significativo sia stato anche solo prospettato dal ricorrente per indurre a ritenere superata la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente, essendosi limitato a riproporre le stesse argomentazioni già portate alla cognizione del Giudice di merito e da questi puntualmente valutate, non potendosi peraltro attribuire decisiva valenza al mero decorso del tempo.

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. A fronte di puntuali deduzioni relative alla permanenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, la motivazione sarebbe viziata, considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti (maggio- settembre 2017).[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha spiegato come nessun elemento nuovo e significativo sia stato anche solo prospettato dal ricorrente per indurre a ritenere superata la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente, essendosi limitato a riproporre le stesse argomentazioni già portate alla cognizione del Giudice di merito e da questi puntualmente valutate, non potendosi peraltro attribuire decisiva valenza al mero decorso del tempo. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma,
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