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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22737/2024

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.p.A.”, con sede in Bologna, in persona del direttore centrale legale e societario, nonché procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Imola (BO) il 15 marzo 2005, rep. n. 27831, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede inMonza, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata(indirizzi p.e.c. per comunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; TARSU, TARI, [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza depositata dalla Sezione Sesta -Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 9 luglio 2019, n. 18389; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 giugno 2024 dal Do tt. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la “[OSCURATO:SOCIETA]. ”, nella qualità di affidataria del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani per i Comuni di Rimini, Forlì e Modena, ha proposto ricorso per la revocazione exart. 391- biscod. proc. civ. dell’ordinanza depositata dalla Sezione Sesta -Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 9 luglio 2019, n. 18389, che, in controversia su impugnazione di ingiunzione di pagamento della TIA2 relativa agli anni 2010 e 2011 in relazione a magazzini ubicati nei medesimi Comuni, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorsoper cassazione avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna il 22 gennaio 2018, n. 196/14/2018, che aveva rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” avverso la sentenz a depositat a dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna il 24 aprile 2014, n. 668/15/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. il giudice di legittimità ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che la ricorrente non avesse censurato tutte le rationes decidendia fondamento della sentenza impugnata; 3.l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito con controricorso;

4. le parti hanno depositato memorie illustrativein prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]:1. il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di legittimità di rilevareche: «(-) Hera aveva, con tempestivo atto di appello, debitamente impugnato la sentenza di primo grado, denunciando l'illegittimità della conclusione da questa raggiunta nel senso che, in materia di TIA2, l'ingiunzione debba essere necessariamente preceduta da avviso di accertamento; (-) nel corpo del ricorso per cassazione questa difesa aveva dato debito conto non solo della proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, ma anche dei motivi che lo innervavano e, tra questi, del motivo volto a censurare la conclusione nel senso dell'illegittimità dell'ingiunzione non preceduta da avviso di accertamento; (-) Hera aveva depositato, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., l'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado»; 1.1 il motivo è inammissibile; 1.2si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272). 1.3 illustrando nel dettaglio le implicazioni insite nella formulazione del principio già richiamato al punto 1.2, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395,n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (tra le tante: Cass., Sez.

Lav. 19 ottobre 2010, n. 22171; Cass, Sez. 1^, 15 dicembre 2011, n. 27094; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., Sez.

Lav., 4 ottobre 2018, n. 24355; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2022, n. 34267; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2022, nn. 36823, 36864, 36870 e 36875; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272); 1.4 è , quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391 - bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez.

Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2023, n. 22193); 1.5 ciò posto, la ricorrente aveva, in effetti,attinto la sentenza di prime cure con il quinto motivo di appello, che era così formulato: «

5. Omessa emissione dell'avviso di accertamento.

Come si è già precisato, la Commissione tributaria provinciale ha annullato l'atto impugnato sostenendo -in modo del tutto errato - che il medesimo avrebbe dovuto essere, necessariamente, preceduto da un apposito avviso di accertamento, “per il dovere dell’Amministrazione di motivare la sua divergenza dagli assunti del contribuente ai sensi dell'art. 79 D.Lgs. 507/93” (che disciplina solo la TARSU e non la TIA2), citando giurisprudenza che riguarda le disposizioni contenute nel predetto decreto (che, come detto, disciplina solo la TARSU).

Nel caso in cui codesta onorevole Commissione tributaria non intendesse rilevare il difetto di giurisdizione (sulla base delle motivazioni evidenziate nel punto 2 del presente appello), occorrerà osservare come le conclusioni riportate nella sentenza appellata siano del tutto errate.

Le disposizioni contenute nel citato D.Lgs. 507/93 - come si è detto - disciplinano unicamente la TARSU, mentre la tariffa è disciplinata da distinte disposizioni contenute nell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 (per quanto concernela TIA1) e nell'art. 238 del D.Lgs. 152/06 (per quanto concerne la TIA2), che non prevedono - a differenza delle disposizioni concernenti la TARSU -nessun obbligo di emissione di avvisi di accertamento e, soprattutto, nessuna necessità di emissione di tali atti nelle ipotesi affermate dalla ricorrente.

Appare certa evidente, per motivazioni del tutto simili a quelle sopra riportate, come sia ininfluente richiamare l'esistenza di principi e precedenti giurisprudenziali formati nell'ambito di diversi settori dell'imposizione, considerato che i medesimi non possono -in nessun modo - essere applicati nel presente ambito, data la distinta e diversa disciplina.

Giova osservare -a dimostrazione di quanto sopra affermato -che in altri settori dell'imposizione, come ad esempio le imposte sui redditi: -il soggetto passivo è tenuto ad autodeterminare gli importi da versare al termine del periodo di imposta, attraverso la presentazione di una dichiarazione debitamente compilata; - l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare la successiva attività di accertamento (che comporta appunto l'emissione di appositi avvisi di accertamento), allo scopo di verificare l'operato del contribuente; -nel caso in cui il contribuente non provveda a versare le ulteriori imposte, al lordo di interessi e sanzioni, determinate in sede di accertamento, l'Amministrazione finanziaria è poi legittimata ad effettuare la riscossione delle predette somme sulla base di particolari disposizioni.

Nella disciplina della tariffa invece: - il soggetto passivo (l'utente) non è tenuto ad autodeterminare gli importi da versare, ma deve unicamenteattendere l'emanazione delle bollette con le quali il gestore del servizio provvede a quantificare direttamente gli importi dovuti; - nell'ambito della disciplina della tariffa, non è prevista disposizione in tema di accertamento, a differenza di quanto era stabilito ai fini della TARSU (la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata direttamente dal Comune), dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93; -in caso di mancato pagamento delle predette bollette il gestore è tenuto a riscuotere direttamentegli importi dovuti.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare certo evidente come la disciplina della tariffa preveda un sistema che -a differenza di quello previsto in altri settori dell'imposizione -si articola in due momenti, senza prevedere l'emanazione di un esplicito avviso di accertamento: -una fase di applicazione della tariffa, nell'ambito della quale il gestore del servizio è tenuto ad addebitare (nonché a portare a conoscenza dell'utente) gli importi dovuti mediante apposite bollette, ai sensi del combinato disposto del predetto comma 9 e del citato D.M. 24 ottobre 2000, n. 370 (allegato 8 alle controdeduzioni); considerato che la fase in esame, sostituisce, sostanzialmente, le diverse fasi di autodeterminazione e di accertamento proprie delle imposte sui redditi, la giurisprudenza ha attribuito alle predette bollette "la stessa funzione di accertamento e di liquidazione svolta dagli atti" compresi nell’elenco di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/92, vale a dire la stessa funzione dell'avviso di accertamento emesso ai fini dei tributi diretti (si veda Corte Cost. 16 luglio 2009, n. 238; allegato 7 alle controdeduzioni); -una successiva fase di riscossione, che si avvia solo nel caso in cui l'utente non provveda a corrispondere gli importi dovuti, anche mediante l'emissione di ingiunzioni fiscali.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare certo evidente come nel caso in questione non dovesse essere emesso -a differenza di quanto sostiene la ricorrente -alcun esplicito avviso di accertamento.

Giova osservare come concorra certo ad estinguere ogni dubbio potesse sussistere in merito alla legittimità dell'atto impugnato il fatto che, secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 16 luglio 2009, n. 238 (allegato 7 alle controdeduzioni), le bollette con le quali viene addebitata la tariffa sono assimilabili agli avvisi di accertamento.

Secondo quanto è stato precisato: "non contraddice tale conclusione il fatto che fonti secondarie prevedano, per il pagamento della TIA, l'emissione di semplici "bollette che tengono luogo delle fatture (..) sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21"del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 370 del 2000), e cioè l'emissione di atti formalmente diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 come impugnabili davanti alle Commissioni tributarie.

In tale caso, infatti, è possibile, in via interpretativa -come, del resto, ha già affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA -, un'applicazione estensiva dell'elenco di cui al citato art. 19, al fine di considerare impugnabili anche atti che, pur con un diverso nomen iuris , abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti compresi in detto elenco; con l'ovvio corollario che le suddette "bollette", avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi".

Considerato che, come si è detto, l'atto impugnato è stato emesso per la riscossione di importi addebitati con precedenti bollette - assimilate agli avvisi di accertamento -appare evidente come le conclusioni affrettate a cui è arrivata la Commissione tributaria provinciale, nella sentenza appellata, siano prive di pregio»; 1.6 ciò non di meno, il giudice di legittimità ha fondato la propria decisione in rito sul presupposto che «la CTP, nella sentenza di primo grado ritualmente trascritta nel controricorso, ha espressamente accolto il ricorso della contribuente con riguardo, preliminarmente, all'eccezione di nullità dell'ingiunzione di pagamento non preceduta da avviso di accertamento, ritenendo che «l'accoglimento della pregiudiziale eccezione di nullità dell'ingiunzione rende(sse)... ultronea la disamina dei motivi di merito, per i quali la doglianza della ricorrente appar(iva)... comunque meritevole di accoglimento, alla luce della normativa interna e della normativa comunitaria di rango superiore», trattandosi di «rifiuti speciali (imballi terziari) per i quali Fiera non effettua, non potendolo ai sensi di legge, a mente dell'art. 2262 del Codice dell'Ambiente, alcun servizio»»; a suo dire: «La stessa ricorrente, inoltre, afferma di aver proposto appello censurando le suddette affermazioni della CTP, senza, tuttavia, in alcun modo dimostrare di aver impugnato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui era stata ritenuta l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per non essere stata preceduta da avviso di accertamento, né in ogni caso è stata proposta alcuna doglianza sul punto neppure nel ricorso in cassazione;(...) si tratta, dunque, di affermazione ritenuta di per sé decisiva, tanto che le ulteriori argomentazioni sono state svolte, in primo grado, per completezza, e la suddetta affermazione di nullità dell'ingiunzione non è stata però oggetto di specifico motivo di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto» 1.7 ora, per quanto l’atto di appello abbia attinto lapronunzia del giudice di primogrado sul difetto di un preventivo avviso di accertamento, ciò non di meno i tre motivi del ricorso per cassazione non hanno investito in alcun modo la carente pronunzia del giudice di secondo grado su tale omissione, essendosi concentrati su: «1.

Nullità della sentenza in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c. (in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.)»;«2.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 8 del “Regolamento per l'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] del Servizio di Gestione dei [OSCURATO:PERSONA] e assimilati nel Comune di Modena”, dell'art. 5 del “Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei [OSCURATO:PERSONA]” del Comune di Rimini, e dell'art. 6 del “Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Gestione dei [OSCURATO:PERSONA]” dell'Autorità d’[OSCURATO:PERSONA] (Ato) di Forlì-Cesena, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.»; «3.Violazione e falsa applicazione dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.»; 1.8 pertanto, il giudice di legittimità ne ha coerentemente e correttamente desunto che «trova quindi applicazione il principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione diuna di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza»;

2. in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità delricorso per revocazione;

3. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;

4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.200,00 per compensi, oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.p.A.”, con sede in Bologna, in persona del direttore centrale legale e societario, nonché procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Imola (BO) il 15 marzo 2005, rep. n. 27831, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede inMonza, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata(indirizzi p.e.c. per comunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; TARSU, TARI, [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza depositata dalla Sezione Sesta -Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 9 luglio 2019, n. 18389; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 giugno 2024 dal Do tt. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la “[OSCURATO:SOCIETA]. ”, nella qualità di affidataria del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani per i Comuni di Rimini, Forlì e Modena, ha proposto ricorso per la revocazione exart. 391- biscod. proc. civ. dell’ordinanza depositata dalla Sezione Sesta -Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 9 luglio 2019, n. 18389, che, in controversia su impugnazione di ingiunzione di pagamento della TIA2 relativa agli anni 2010 e 2011 in relazione a magazzini ubicati nei medesimi Comuni, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorsoper cassazione avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna il 22 gennaio 2018, n. 196/14/2018, che aveva rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” avverso la sentenz a depositat a dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna il 24 aprile 2014, n. 668/15/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. il giudice di legittimità ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che la ricorrente non avesse censurato tutte le rationes decidendia fondamento della sentenza impugnata; 3.l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito con controricorso; 4. le parti hanno depositato memorie illustrativein prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]:1. il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di legittimità di rilevareche: «(-) Hera aveva, con tempestivo atto di appello, debitamente impugnato la sentenza di primo grado, denunciando l'illegittimità della conclusione da questa raggiunta nel senso che, in materia di TIA2, l'ingiunzione debba essere necessariamente preceduta da avviso di accertamento; (-) nel corpo del ricorso per cassazione questa difesa aveva dato debito conto non solo della proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, ma anche dei motivi che lo innervavano e, tra questi, del motivo volto a censurare la conclusione nel senso dell'illegittimità dell'ingiunzione non preceduta da avviso di accertamento; (-) Hera aveva depositato, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., l'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado»; 1.1 il motivo è inammissibile; 1.2si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272). 1.3 illustrando nel dettaglio le implicazioni insite nella formulazione del principio già richiamato al punto 1.2, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395,n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (tra le tante: Cass., Sez. Lav. 19 ottobre 2010, n. 22171; Cass, Sez. 1^, 15 dicembre 2011, n. 27094; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., Sez. Lav., 4 ottobre 2018, n. 24355; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2022, n. 34267; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2022, nn. 36823, 36864, 36870 e 36875; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272); 1.4 è , quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391 - bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2023, n. 22193); 1.5 ciò posto, la ricorrente aveva, in effetti,attinto la sentenza di prime cure con il quinto motivo di appello, che era così formulato: « 5. Omessa emissione dell'avviso di accertamento. Come si è già precisato, la Commissione tributaria provinciale ha annullato l'atto impugnato sostenendo -in modo del tutto errato - che il medesimo avrebbe dovuto essere, necessariamente, preceduto da un apposito avviso di accertamento, “per il dovere dell’Amministrazione di motivare la sua divergenza dagli assunti del contribuente ai sensi dell'art. 79 D.Lgs. 507/93” (che disciplina solo la TARSU e non la TIA2), citando giurisprudenza che riguarda le disposizioni contenute nel predetto decreto (che, come detto, disciplina solo la TARSU). Nel caso in cui codesta onorevole Commissione tributaria non intendesse rilevare il difetto di giurisdizione (sulla base delle motivazioni evidenziate nel punto 2 del presente appello), occorrerà osservare come le conclusioni riportate nella sentenza appellata siano del tutto errate. Le disposizioni contenute nel citato D.Lgs. 507/93 - come si è detto - disciplinano unicamente la TARSU, mentre la tariffa è disciplinata da distinte disposizioni contenute nell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 (per quanto concernela TIA1) e nell'art. 238 del D.Lgs. 152/06 (per quanto concerne la TIA2), che non prevedono - a differenza delle disposizioni concernenti la TARSU -nessun obbligo di emissione di avvisi di accertamento e, soprattutto, nessuna necessità di emissione di tali atti nelle ipotesi affermate dalla ricorrente. Appare certa evidente, per motivazioni del tutto simili a quelle sopra riportate, come sia ininfluente richiamare l'esistenza di principi e precedenti giurisprudenziali formati nell'ambito di diversi settori dell'imposizione, considerato che i medesimi non possono -in nessun modo - essere applicati nel presente ambito, data la distinta e diversa disciplina. Giova osservare -a dimostrazione di quanto sopra affermato -che in altri settori dell'imposizione, come ad esempio le imposte sui redditi: -il soggetto passivo è tenuto ad autodeterminare gli importi da versare al termine del periodo di imposta, attraverso la presentazione di una dichiarazione debitamente compilata; - l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare la successiva attività di accertamento (che comporta appunto l'emissione di appositi avvisi di accertamento), allo scopo di verificare l'operato del contribuente; -nel caso in cui il contribuente non provveda a versare le ulteriori imposte, al lordo di interessi e sanzioni, determinate in sede di accertamento, l'Amministrazione finanziaria è poi legittimata ad effettuare la riscossione delle predette somme sulla base di particolari disposizioni. Nella disciplina della tariffa invece: - il soggetto passivo (l'utente) non è tenuto ad autodeterminare gli importi da versare, ma deve unicamenteattendere l'emanazione delle bollette con le quali il gestore del servizio provvede a quantificare direttamente gli importi dovuti; - nell'ambito della disciplina della tariffa, non è prevista disposizione in tema di accertamento, a differenza di quanto era stabilito ai fini della TARSU (la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata direttamente dal Comune), dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93; -in caso di mancato pagamento delle predette bollette il gestore è tenuto a riscuotere direttamentegli importi dovuti. Alla luce di quanto sopra esposto, appare certo evidente come la disciplina della tariffa preveda un sistema che -a differenza di quello previsto in altri settori dell'imposizione -si articola in due momenti, senza prevedere l'emanazione di un esplicito avviso di accertamento: -una fase di applicazione della tariffa, nell'ambito della quale il gestore del servizio è tenuto ad addebitare (nonché a portare a conoscenza dell'utente) gli importi dovuti mediante apposite bollette, ai sensi del combinato disposto del predetto comma 9 e del citato D.M. 24 ottobre 2000, n. 370 (allegato 8 alle controdeduzioni); considerato che la fase in esame, sostituisce, sostanzialmente, le diverse fasi di autodeterminazione e di accertamento proprie delle imposte sui redditi, la giurisprudenza ha attribuito alle predette bollette "la stessa funzione di accertamento e di liquidazione svolta dagli atti" compresi nell’elenco di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/92, vale a dire la stessa funzione dell'avviso di accertamento emesso ai fini dei tributi diretti (si veda Corte Cost. 16 luglio 2009, n. 238; allegato 7 alle controdeduzioni); -una successiva fase di riscossione, che si avvia solo nel caso in cui l'utente non provveda a corrispondere gli importi dovuti, anche mediante l'emissione di ingiunzioni fiscali. Alla luce di quanto sopra esposto, appare certo evidente come nel caso in questione non dovesse essere emesso -a differenza di quanto sostiene la ricorrente -alcun esplicito avviso di accertamento. Giova osservare come concorra certo ad estinguere ogni dubbio potesse sussistere in merito alla legittimità dell'atto impugnato il fatto che, secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 16 luglio 2009, n. 238 (allegato 7 alle controdeduzioni), le bollette con le quali viene addebitata la tariffa sono assimilabili agli avvisi di accertamento. Secondo quanto è stato precisato: "non contraddice tale conclusione il fatto che fonti secondarie prevedano, per il pagamento della TIA, l'emissione di semplici "bollette che tengono luogo delle fatture (..) sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21"del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 370 del 2000), e cioè l'emissione di atti formalmente diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 come impugnabili davanti alle Commissioni tributarie. In tale caso, infatti, è possibile, in via interpretativa -come, del resto, ha già affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA -, un'applicazione estensiva dell'elenco di cui al citato art. 19, al fine di considerare impugnabili anche atti che, pur con un diverso nomen iuris , abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti compresi in detto elenco; con l'ovvio corollario che le suddette "bollette", avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi". Considerato che, come si è detto, l'atto impugnato è stato emesso per la riscossione di importi addebitati con precedenti bollette - assimilate agli avvisi di accertamento -appare evidente come le conclusioni affrettate a cui è arrivata la Commissione tributaria provinciale, nella sentenza appellata, siano prive di pregio»; 1.6 ciò non di meno, il giudice di legittimità ha fondato la propria decisione in rito sul presupposto che «la CTP, nella sentenza di primo grado ritualmente trascritta nel controricorso, ha espressamente accolto il ricorso della contribuente con riguardo, preliminarmente, all'eccezione di nullità dell'ingiunzione di pagamento non preceduta da avviso di accertamento, ritenendo che «l'accoglimento della pregiudiziale eccezione di nullità dell'ingiunzione rende(sse)... ultronea la disamina dei motivi di merito, per i quali la doglianza della ricorrente appar(iva)... comunque meritevole di accoglimento, alla luce della normativa interna e della normativa comunitaria di rango superiore», trattandosi di «rifiuti speciali (imballi terziari) per i quali Fiera non effettua, non potendolo ai sensi di legge, a mente dell'art. 2262 del Codice dell'Ambiente, alcun servizio»»; a suo dire: «La stessa ricorrente, inoltre, afferma di aver proposto appello censurando le suddette affermazioni della CTP, senza, tuttavia, in alcun modo dimostrare di aver impugnato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui era stata ritenuta l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per non essere stata preceduta da avviso di accertamento, né in ogni caso è stata proposta alcuna doglianza sul punto neppure nel ricorso in cassazione;(...) si tratta, dunque, di affermazione ritenuta di per sé decisiva, tanto che le ulteriori argomentazioni sono state svolte, in primo grado, per completezza, e la suddetta affermazione di nullità dell'ingiunzione non è stata però oggetto di specifico motivo di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto» 1.7 ora, per quanto l’atto di appello abbia attinto lapronunzia del giudice di primogrado sul difetto di un preventivo avviso di accertamento, ciò non di meno i tre motivi del ricorso per cassazione non hanno investito in alcun modo la carente pronunzia del giudice di secondo grado su tale omissione, essendosi concentrati su: «1. Nullità della sentenza in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c. (in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.)»;«2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 8 del “Regolamento per l'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] del Servizio di Gestione dei [OSCURATO:PERSONA] e assimilati nel Comune di Modena”, dell'art. 5 del “Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei [OSCURATO:PERSONA]” del Comune di Rimini, e dell'art. 6 del “Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Gestione dei [OSCURATO:PERSONA]” dell'Autorità d’[OSCURATO:PERSONA] (Ato) di Forlì-Cesena, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.»; «3.Violazione e falsa applicazione dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.»; 1.8 pertanto, il giudice di legittimità ne ha coerentemente e correttamente desunto che «trova quindi applicazione il principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione diuna di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza»; 2. in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità delricorso per revocazione; 3. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; 4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.200,00 per compensi, oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico de
Sentenza Cassazione n. 22737/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris