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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 05505/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 817/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37324/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti; esaminato il ricorso; Premesso che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in accoglimento del reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., accertata l’inosservanza da parte dell’Amministrazione delle disposizioni di ordinamento penitenziario relative allo stato di conservazione, all’igiene e alla salubrità degli ambienti all’interno della casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], in attuale e grave pregiudizio del diritto del detenuto ad un trattamento conforme a dignità ed umanità, ordinava all’Amministrazione medesima: - di avviare gli interventi strutturali (di efficientamento energetico, sostituzione di infissi, adeguamento degli impianti igienico-sanitari e ulteriore necessaria manutenzione straordinaria) idonei a far cessare l’anzidetto pregiudizio; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5505/2025 Roma, lì, 10/02/2025 - di dotare la camera di pernottamento del reclamante di acqua calda; - di provvedere all’adeguata disinfestazione dei locali e del vestiario in uso all’interno dello stabilimento; - di provvedere agli incombenti indicati entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento; - di dislocare il reclamante, scaduto inutilmente tale termine, in altra sezione del medesimo istituto di pena, o in diverso istituto, ove gli fossero garantite condizioni minime di vivibilità; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], assistito dal suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in questione, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione; che il ricorrente in particolare si duole della moratoria di novanta giorni, accordata dal giudice a quo all’Amministrazione per riparare alla patente menomazione dei suoi diritti di detenuto e di uomo, e prospetta, quale conseguenza inevitabile di ciò, l’ulteriore e ingiusto aggravamento della sua illegale situazione detentiva; che il ricorrente denuncia, altresì, la mancata nomina di un Commissario ad acta, a fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione; Dato atto che il ricorso è stato presentato il 23 ottobre 2024 presso la cancelleria del Tribunale di sorveglianza, ed è quindi pervenuto a questa Corte, che ne ha calendarizzato la trattazione per la data odierna con la massima sollecitudine consentita dallo stato dei suoi ruoli; Ritenuto che, alla data odierna, il termine di novanta giorni, assegnato per l’adempimento all’Amministrazione penitenziaria, è ormai decorso, e, fatto salvo l’avvenuto ripristino di condizioni adeguate di detenzione, l’ordine giudiziale di trasferimento del ricorrente in diversa sezione o in diverso istituto, che risultino confacenti, è perfettamente efficace e vincolante, apparendo evidentemente satisfattivo della posizione soggettiva fatta valere in giudizio; che, sotto questo assorbente profilo, deve ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, posto che la nomina del Commissario ad acta è adempimento che potrà essere richiesto e adottato (art. 35-bis, comma 5, Ord. pen.) solo all’esito della eventuale inesecuzione della statuizione giudiziale di trasferimento; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza che ciò comporti (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 817/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37324/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti; esaminato il ricorso; Premesso che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in accoglimento del reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., accertata l’inosservanza da parte dell’Amministrazione delle disposizioni di ordinamento penitenziario relative allo stato di conservazione, all’igiene e alla salubrità degli ambienti all’interno della casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], in attuale e grave pregiudizio del diritto del detenuto ad un trattamento conforme a dignità ed umanità, ordinava all’Amministrazione medesima: - di avviare gli interventi strutturali (di efficientamento energetico, sostituzione di infissi, adeguamento degli impianti igienico-sanitari e ulteriore necessaria manutenzione straordinaria) idonei a far cessare l’anzidetto pregiudizio; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5505/2025 Roma, lì, 10/02/2025 - di dotare la camera di pernottamento del reclamante di acqua calda; - di provvedere all’adeguata disinfestazione dei locali e del vestiario in uso all’interno dello stabilimento; - di provvedere agli incombenti indicati entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento; - di dislocare il reclamante, scaduto inutilmente tale termine, in altra sezione del medesimo istituto di pena, o in diverso istituto, ove gli fossero garantite condizioni minime di vivibilità; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], assistito dal suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in questione, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione; che il ricorrente in particolare si duole della moratoria di novanta giorni, accordata dal giudice a quo all’Amministrazione per riparare alla patente menomazione dei suoi diritti di detenuto e di uomo, e prospetta, quale conseguenza inevitabile di ciò, l’ulteriore e ingiusto aggravamento della sua illegale situazione detentiva; che il ricorrente denuncia, altresì, la mancata nomina di un Commissario ad acta, a fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione; Dato atto che il ricorso è stato presentato il 23 ottobre 2024 presso la cancelleria del Tribunale di sorveglianza, ed è quindi pervenuto a questa Corte, che ne ha calendarizzato la trattazione per la data odierna con la massima sollecitudine consentita dallo stato dei suoi ruoli; Ritenuto che, alla data odierna, il termine di novanta giorni, assegnato per l’adempimento all’Amministrazione penitenziaria, è ormai decorso, e, fatto salvo l’avvenuto ripristino di condizioni adeguate di detenzione, l’ordine giudiziale di trasferimento del ricorrente in diversa sezione o in diverso istituto, che risultino confacenti, è perfettamente efficace e vincolante, apparendo evidentemente satisfattivo della posizione soggettiva fatta valere in giudizio; che, sotto questo assorbente profilo, deve ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, posto che la nomina del Commissario ad acta è adempimento che potrà essere richiesto e adottato (art. 35-bis, comma 5, Ord. pen.) solo all’esito della eventuale inesecuzione della statuizione giudiziale di trasferimento; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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