CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 1950
Cassazione n. 49237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI PAVIAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16.6.1950 avverso la ordinanza in data 23.5.2022 del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della [OSCURATO:SOCIETA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23.5.2022 il Tribunale di Pavia, adito in sede di riesame, ha accolto, in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto sia in forma diretta che per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata nella qualità di legale rappresentante della Dast s.r.I., per reati tributari, la richiesta di dissequestro della somma di C 3.997,47 avanzata nell'interesse della I società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiaratasi terza estranea al procedimento, trattandosi di importo depositato su un proprio conto corrente bancario. I giudici del riesame hanno ritenuto a fondamento della disposta restituzione in favore della società, che l'esistenza di una delega in capo all'indagata ad operare su detto conto non fosse sufficiente a ritenere dimostrata la riconducibilità a costei della provvista attinta dal vincolo reale. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale invocando i numerosi precedenti che ammettono la sequestrabilità del danaro su conti correnti intestati a terzi sui quali vi sia la delega dell'indagato, indice di per sé sufficiente a fondare la riconducibilità delle somme al delegato, e lamentando che non si fosse tenuto conto degli ulteriori elementi, risultanti dalle emergenze processuali, che la Trentonzi avesse adoperato in concreto tale delega e che la stessa fosse priva di cariche gestorie all'interno della società titolare del conto corrente. 3. Con memoria in data 22.9.2022 il difensore dell'indagata ha concluso chiedendo, non essendo riferibile all'amministratrice della società [OSCURATO:SOCIETA] alcuna disponibilità delle somme giacenti sul conto corrente originariamente sequestrato e dunque la sussistenza di alcun interesse alla restituzione o meno del danaro per la conferma del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che è rimessa alla valutazione del giudice di merito la riconducibilità dei beni oggetto di sequestro nella disponibilità dell'indagato, concetto nel quale sono ricomprese tutte quelle situazioni nelle quali la res ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, deve darsi atto del contrasto giurisprudenziale in ordine alla sequestrabilità ai fini della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 dei conti correnti intestati a terzi in presenza di delega ad operare rilasciata dal titolare all'indagato. Invero, all'indirizzo secondo il quale l'esistenza di una delega a operare su un conto corrente bancario, di cui non sono stati indicati né i limiti, né lo scopo, attribuisce al delegato la disponibilità delle somme giacenti su tale conto, posto che egli ha, comunque, la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto (Sez. 3, Sentenza n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821; Sez. 3, Sentenza n. 13130 del 19/11/2019, Cattaneo, Rv. 279377), si contrappongono altre pronunce che affermano che la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare, in presenza di un negozio, riferibile alla struttura del mandato che implica un dovere di rendere conto, al titolare delle somme, dell'attività svolta dal delegato, la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato (Sez. 2, Sentenza n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021; Sez. 3, sentenza n. 27702 del 24/6/2022, Micheletto, non mass.; Sez. 3, Sentenza n. 30619 dell'8/6/2022, Marangon, non mass.). Nell'aderire a tale secondo orientamento il Tribunale pavese ha precisato che non fossero ravvisabili nel compendio indiziario riscontri specifici circa un effettivo compimento da parte della Trentonzi di operazioni economiche sul conto corrente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA], dal quale emergevano solo movimentazioni di importi minimi di danaro senza peraltro la possibilità di verificare chi ne fosse l'autore. Il ragionamento seguito dai giudici della cautela si rivela tuttavia parziale e perciò fallace, non essendo stato accompagnato dalla verifica della sussistenza di un rapporto gestorio intercorrente tra l'indagata e la società titolare del conto corrente che giustificasse la possibilità per la delegata di attingere incondizionatamente al suddetto conto corrente, così da escluderne il possesso in capo a costei, costituente il presupposto del sequestro eseguito per equivalente, e invece ricondurlo in via esclusiva alla società nei confronti della quale è stata disposta la restituzione delle somme. E ciò in quanto il segnalato contrasto giurisprudenziale si rivela a ben guardare più apparente che reale, occorrendo porre l'accento su quegli ulteriori elementi di fatto che, secondo l'indirizzo più rigoroso, seguito dal Tribunale pavese, possano fondare il giudizio (di ragionevole probabilità, considerata la sede incidentale in cui esso deve essere formulato e la finalità cui è diretto) circa la disponibilità delle somme su cui il soggetto delegato possa operare. La disponibilità consiste, infatti, nel potere di disporre senza incontrare limiti e senza dover sottostare ad autorizzazioni, sulla base di una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, ossia con una signoria di fatto sulla res non riconducibile alle categorie del diritto privato (così, da ultimo, Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021, nella quale è stata anche richiamata l'affermazione, secondo cui il richiamo più appropriato, tra gli istituti di diritto civile, sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne dà l'articolo 1140 cod. civ., che è presente nella motivazione di Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, Rv. 263118, che richiamava Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378; nel medesimo senso, da ultimo, Sez.3 n. 39772 del 12/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Orbene, al di là della assenza o meno di limiti quantitativi apposti alla delega ad operare sul conto corrente di un terzo, quel che rileva è la sussistenza di un coevo rapporto in cui la stessa trovi causa. Se è vero che la delega, attribuendo poteri di disposizione al soggetto cui viene conferita non può di per sé ritenersi dimostrativa del potere del delegato di esercitare autonomamente le facoltà del proprietario o del possessore delle somme in giacenza sul conto corrente, diventa tuttavia elemento sintomatico di un'intestazione soltanto fittizia la mancanza di un sottostante negozio che valga ad attribuire al delegato la suddetta funzione, comprensiva dell'obbligo di rendere il conto al titolare delle movimentazioni eventualmente eseguite, quale si presenta, ad esempio, la delega conferita dall'anziano genitore al figlio sul conto corrente in cui gli venga accreditata la pensione o quella rilasciata da un familiare ad un altro seco convivente oppure, come suggerisce il caso di specie in cui la delega è stata accordata da una società, un rapporto gestorio afferente alla società stessa. E' chiaro che ove il mandato si inserisca all'interno di un rapporto gestorio è proprio tale rapporto a qualificare la delega rendendola espressione, in quanto connaturata ai poteri di gestione, e dunque anche di spesa, attribuiti all'amministratore ovvero ad un soggetto all'uopo qualificato all'interno di una società, di funzioni amministrative per conto terzi (come affermato, per escluderne la rilevanza, nella sentenza di questa stessa Sez. 3, n. 15047 del 10/02/2021, [OSCURATO:SOCIETA]., non massimata, e, in precedenza, da Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021, citata) Ciò detto, non risulta nella specie che l'indagata, indipendentemente del fatto che abbia o meno nel concreto operato sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., condotta questa che di per sé non esclude che quest'ultima fosse soltanto uno schermo, rivestisse alcuna carica formale in seno a tale società, nulla venendo esplicitato al riguardo dall'ordinanza impugnata che puntualizza come, invece, costei fosse l'amministratrice della società Dast s.r.I., veste nella quale le è stata contestata la condotta omissiva di cui all'art. 5 d. lgs. 74/2000 riferita all'anno di imposta 2018. Non risulta pertanto che la delega illimitata a costei conferita fosse giustificata da un rapporto gestorio o da circostanze di qualunque altro genere. Deve perciò ritenersi che i giudici del riesame siano incorsi nel vizio di violazione di legge nell'interpretazione della nozione di disponibilità sottesa alla misura ablatoria che ha attinto le somme in giacenza su un conto corrente formalmente intestato al terzo. Non soltanto non viene individuato dal provvedimento impugnato alcun elemento che consentisse di ricondurre la delega rilasciata alla Trentonzi ad un sottostante rapporto causale tra costei la società [OSCURATO:SOCIETA], ma viene altresì escluso, nel sottolinearsi la mancanza di dati che consentisse di ritenere che costei avesse di fatto operato sul conto suddetto, che, ai fini della "disponibilità" prevista dall'art. 12 bis d. Igs. 74/2000 allorquando il sequestro sia finalizzato alla confisca, sia sufficiente una delega non altrimenti giustificata, occorrendone anche l'esercizio. Interpretazione questa del tutto confliggente con la nozione di disponibilità che si identifica, al contrario, nel potere di fatto esercitato su una res, nella specie costituita da somme di danaro, che, ove non sia collegato a funzioni lato sensu gestorie, non richiede affatto la materiale apprensione del bene, attinente al concetto di disposizione, ma estraneo a quello di disponibilità. Invero, anche le pronunce di segno più rigoroso alle quali si è uniformata la decisione impugnata che richiedono "ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato", presuppongono pur sempre l'esistenza di un negozio, sottostante alla delega che implichi un dovere di rendere conto, al titolare delle somme, dell'attività svolta dal delegato (Sez. 2, Sentenza n. 29692 dei 28/05/2019, Tognola, cit.). L'ordinanza impugnata deve pertanto, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e ri