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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2026

Cassazione n. 14940/2026

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ESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’istanza direscissione del giudicato proposta, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], per la revoca della sentenzadel G.U.P. del Tribunale di Trieste n. 1439/17 del 24 novembre 2024 (confermata dalla Corte diappello di Trieste con sentenza del 25 giugno 2024) irrevocabile il 28 marzo 2025, a seguito delrigetto del ricorso per cassazione dell’imputato.2.

Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], èaffidato a un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensidell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.E’ denunciata erronea applicazione dell’art 629 -bis cod. proc. pen., con riguardo aipresupposti per la rescissione del giudicato.

Sostiene il ricorrente di avere dimostrato che ladichiarazione di assenza pronunciata dal giudice di primo grado, nel corso del giudizio abbreviato,era stata erroneamente affermata, dal momento che l’elezione di domicilio e la nomina fiduciariaerano state sottoscritte nel corso delle indagini, e che non è provato che l’imputato avesse avutosuccessiva conoscenza della vocatio in iudicium.

Deduce il difensore che il processo, con ritoabbreviato, sarebbe stato svolto all’insaputa dell’imputato, il quale non ha ricevuto la ritualenotifica del decreto di citazione nè per il giudizio di primo grado né per quello di appello, attesoche egli si era trasferito in Germania fin dall’estate del 2020, con regolare contratto di lavoro,mentre il giudizio di primo grado si è celebrato il 10/11/2022 e la notifica del decreto di citazioneera avvenuta presso il difensore per inidoneità del domicilio dichiarato.

Si invocano approdigiurisprudenziali in merito a fattispecie analoga di mero cambio del domicilio non comunicatoall’A.G. procedente, e si esclude che possa attribuirsi rilievo alla circostanza che il processovedesse coimputati altri due fratelli, anche loro assistiti dal medesimo difensore.

Pertanto, in tesidifensiva, nonostante il rapporto fiduciario instaurato e nonostante la procura speciale conferitaper il rito speciale adito, nonchè per le successive impugnazioni di merito che di legittimità, ilricorrente, senza colpa, era rimasto ignaro del processo a suo carico, del quale ha avutoconoscenza solo dopo la sentenza della Corte di cassazione nel 2025.

Su tale profilo, avrebbeerrato la Corte d’appello adita a ritenere provata la conoscenza del processo a suo carico.3.Con successiva memoria del 5 gennaio 2026, il difensore ha dedotto violazione dell’art. 6CEDU nonché degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,lamentando che, nella decisione impugnata, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente chel’imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore e nominato un difensore anche per leimpugnazioni in un procedimento che vede come coimputati anche due suoi fratelli, in spregioalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui tale livello di conoscenzanon è sufficiente per configurare una rinuncia tacita alla partecipazione alle varie fasi processuali,rinuncia che, invece, presuppone che l’imputato sia stato adeguatamente informato circa ilprocedimento, la data e il luogo dell’udienza, e che abbia consapevolmente deciso di nonparteciparvi, gravando sullo Stato l’onere di dimostrare che l’imputato sia stato informatotempestivamente e validamente del procedimento e della data dell’udienza (sentenza Sejdovicc.

Italia (n. 56581/00, §§ 87 ss.)[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

Il ricorrente lamenta la mancata conoscenza dello svolgimento del processo, deducendoche i provvedimenti di primo grado indicassero un indirizzo in Conegliano (Treviso) noncorrispondente al vero, in quanto, sin dal 2020, si era trasferito in Germania per lavoro,assumendo anche la residenza in tale Paese, come da contratto regolare di lavoro depositatodalla Difesa.

Ha chiesto, quindi, la rescissione del giudicato, altresì formulando istanza disospensione dell’ordine di esecuzione, che è stata rigettata dalla Corte di appello, in data 22agosto 2025.2.1.

Dal provvedimento impugnato emerge che, con richiesta del 22 luglio 2025, il difensoredi [OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di rescissione del giudicato per la revoca della sentenza dicondanna alla pena di anni due mesi due e giorni venti di reclusione oltre alla multa, emessa nelgiudizio abbreviato dal G.U.P. presso il Tribunale di Trieste, n. 1439/2017 del 24/11/2022,irrevocabile il 28 marzo 2025, celebrata in primo grado nell’assenza dell’imputato, in relazionealla quale il Pubblico Ministero adottava ordine di esecuzione per la carcerazione.2.2.

La Corte di appello ha affidato a due rationes decidendi il provvedimento che qui sicontesta: ha, invero, osservato che non fosse stata provata la incolpevole mancata conoscenzadel processo, “dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato ol’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado,erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivatoautonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informatodello sviluppo del procedimento”.

Inoltre, ha, in maniera assorbente, richiamato l’orientamentoa tenore del quale grava sul ricorrente l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei acomprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza delprocedimento, onere che ha ritenuto non assolto dal ricorrente.2.3.

Occorre, allora, ricordare che, in tema di rescissione di giudicato, il termine di trentagiorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avutocontezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, madegli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo haemesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc.pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenzautilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150(Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Rv. 287945, in una fattispecie in cui la Corte ha giudicatoimmune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione dellarichiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene,comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione).2.4.

Con tale ragione della decisione impugnata il ricorrente omette del tutto il confronto,concentrandosi esclusivamente sulla dimostrazione della fallacia del ragionamento seguito dalgiudice di merito per negare la incolpevole mancata conoscenza del processo da parte delcondannato.2.5.

Per giurisprudenza consolidata, tuttavia, manca di specificità il ricorso per cassazioneche si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento delladecisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017, rv.272448; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv. 250972).3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen.) lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma chesi ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’istanza direscissione del giudicato proposta, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], per la revoca della sentenzadel G.U.P. del Tribunale di Trieste n. 1439/17 del 24 novembre 2024 (confermata dalla Corte diappello di Trieste con sentenza del 25 giugno 2024) irrevocabile il 28 marzo 2025, a seguito delrigetto del ricorso per cassazione dell’imputato.2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], èaffidato a un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensidell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.E’ denunciata erronea applicazione dell’art 629 -bis cod. proc. pen., con riguardo aipresupposti per la rescissione del giudicato. Sostiene il ricorrente di avere dimostrato che ladichiarazione di assenza pronunciata dal giudice di primo grado, nel corso del giudizio abbreviato,era stata erroneamente affermata, dal momento che l’elezione di domicilio e la nomina fiduciariaerano state sottoscritte nel corso delle indagini, e che non è provato che l’imputato avesse avutosuccessiva conoscenza della vocatio in iudicium. Deduce il difensore che il processo, con ritoabbreviato, sarebbe stato svolto all’insaputa dell’imputato, il quale non ha ricevuto la ritualenotifica del decreto di citazione nè per il giudizio di primo grado né per quello di appello, attesoche egli si era trasferito in Germania fin dall’estate del 2020, con regolare contratto di lavoro,mentre il giudizio di primo grado si è celebrato il 10/11/2022 e la notifica del decreto di citazioneera avvenuta presso il difensore per inidoneità del domicilio dichiarato. Si invocano approdigiurisprudenziali in merito a fattispecie analoga di mero cambio del domicilio non comunicatoall’A.G. procedente, e si esclude che possa attribuirsi rilievo alla circostanza che il processovedesse coimputati altri due fratelli, anche loro assistiti dal medesimo difensore. Pertanto, in tesidifensiva, nonostante il rapporto fiduciario instaurato e nonostante la procura speciale conferitaper il rito speciale adito, nonchè per le successive impugnazioni di merito che di legittimità, ilricorrente, senza colpa, era rimasto ignaro del processo a suo carico, del quale ha avutoconoscenza solo dopo la sentenza della Corte di cassazione nel 2025. Su tale profilo, avrebbeerrato la Corte d’appello adita a ritenere provata la conoscenza del processo a suo carico.3.Con successiva memoria del 5 gennaio 2026, il difensore ha dedotto violazione dell’art. 6CEDU nonché degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,lamentando che, nella decisione impugnata, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente chel’imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore e nominato un difensore anche per leimpugnazioni in un procedimento che vede come coimputati anche due suoi fratelli, in spregioalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui tale livello di conoscenzanon è sufficiente per configurare una rinuncia tacita alla partecipazione alle varie fasi processuali,rinuncia che, invece, presuppone che l’imputato sia stato adeguatamente informato circa ilprocedimento, la data e il luogo dell’udienza, e che abbia consapevolmente deciso di nonparteciparvi, gravando sullo Stato l’onere di dimostrare che l’imputato sia stato informatotempestivamente e validamente del procedimento e della data dell’udienza (sentenza Sejdovicc. Italia (n. 56581/00, §§ 87 ss.)[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Il ricorrente lamenta la mancata conoscenza dello svolgimento del processo, deducendoche i provvedimenti di primo grado indicassero un indirizzo in Conegliano (Treviso) noncorrispondente al vero, in quanto, sin dal 2020, si era trasferito in Germania per lavoro,assumendo anche la residenza in tale Paese, come da contratto regolare di lavoro depositatodalla Difesa. Ha chiesto, quindi, la rescissione del giudicato, altresì formulando istanza disospensione dell’ordine di esecuzione, che è stata rigettata dalla Corte di appello, in data 22agosto 2025.2.1. Dal provvedimento impugnato emerge che, con richiesta del 22 luglio 2025, il difensoredi [OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di rescissione del giudicato per la revoca della sentenza dicondanna alla pena di anni due mesi due e giorni venti di reclusione oltre alla multa, emessa nelgiudizio abbreviato dal G.U.P. presso il Tribunale di Trieste, n. 1439/2017 del 24/11/2022,irrevocabile il 28 marzo 2025, celebrata in primo grado nell’assenza dell’imputato, in relazionealla quale il Pubblico Ministero adottava ordine di esecuzione per la carcerazione.2.2. La Corte di appello ha affidato a due rationes decidendi il provvedimento che qui sicontesta: ha, invero, osservato che non fosse stata provata la incolpevole mancata conoscenzadel processo, “dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato ol’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado,erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivatoautonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informatodello sviluppo del procedimento”. Inoltre, ha, in maniera assorbente, richiamato l’orientamentoa tenore del quale grava sul ricorrente l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei acomprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza delprocedimento, onere che ha ritenuto non assolto dal ricorrente.2.3. Occorre, allora, ricordare che, in tema di rescissione di giudicato, il termine di trentagiorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avutocontezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, madegli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo haemesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc.pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenzautilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150(Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Rv. 287945, in una fattispecie in cui la Corte ha giudicatoimmune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione dellarichiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene,comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione).2.4. Con tale ragione della decisione impugnata il ricorrente omette del tutto il confronto,concentrandosi esclusivamente sulla dimostrazione della fallacia del ragionamento seguito dalgiudice di merito per negare la incolpevole mancata conoscenza del processo da parte delcondannato.2.5. Per giurisprudenza consolidata, tuttavia, manca di specificità il ricorso per cassazioneche si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento delladecisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017, rv.272448; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv. 250972).3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen.) lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma chesi ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena