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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22268/2026

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D918K, con se-de in COLLIO (BS) [OSCURATO:PERSONA] 60/a, ditta rappresentata e difesa, comeda procura speciale unita al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Mi-lano P.za [OSCURATO:PERSONA], n. 5 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63D03 F205; fax:02/54.10.70.11; p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) presso il qualeelegge domicilio.Ricorrente e ControricorrentecontroRegione Lombardia (P.I. 80050050154), in persona del legale rappre-sentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, P.zza [OSCURATO:PERSONA] n. 1, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alcontroricorso e della DGR n. 355 del 29.5.23, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – pec [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – pec [OSCURATO:EMAIL]) dell'Avvocatura regionale ([OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizioNumero registro generale 9899/2023Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22268/2026Data pubblicazione 29/06/2026presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63M55H501L), via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, 00197, Roma ([OSCURATO:TELEFONO] - [OSCURATO:EMAIL]).Controricorrente e Ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 3509 depositata il 9novembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Con atto del 10 aprile 2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso aspese compensate.Con atto del 14 aprile 2026 la resistente ha dichiarato di non averepiù interesse alla decisione sul ricorso incidentale.Considerato che:Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con com-pensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicando-si alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n° 228 del 2012.La dichiarazione di estinzione del giudizio determina l'assorbimentodel ricorso incidentale condizionato, con compensazione delle spese, per laquale ricorrono i presupposti.Non sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato.Numero registro generale 9899/2023Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22268/2026Data pubblicazione 29/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio e assorbito il ricorso incidentale.Spese compensate.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026, nella camera di consiglio dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D918K, con se-de in COLLIO (BS) [OSCURATO:PERSONA] 60/a, ditta rappresentata e difesa, comeda procura speciale unita al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Mi-lano P.za [OSCURATO:PERSONA], n. 5 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63D03 F205; fax:02/54.10.70.11; p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) presso il qualeelegge domicilio.Ricorrente e ControricorrentecontroRegione Lombardia (P.I. 80050050154), in persona del legale rappre-sentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, P.zza [OSCURATO:PERSONA] n. 1, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alcontroricorso e della DGR n. 355 del 29.5.23, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – pec [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – pec [OSCURATO:EMAIL]) dell'Avvocatura regionale ([OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizioNumero registro generale 9899/2023Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22268/2026Data pubblicazione 29/06/2026presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63M55H501L), via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, 00197, Roma ([OSCURATO:TELEFONO] - [OSCURATO:EMAIL]).Controricorrente e Ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 3509 depositata il 9novembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Con atto del 10 aprile 2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso aspese compensate.Con atto del 14 aprile 2026 la resistente ha dichiarato di non averepiù interesse alla decisione sul ricorso incidentale.Considerato che:Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con com-pensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicando-si alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n° 228 del 2012.La dichiarazione di estinzione del giudizio determina l'assorbimentodel ricorso incidentale condizionato, con compensazione delle spese, per laquale ricorrono i presupposti.Non sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato.Numero registro generale 9899/2023Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 22268/2026Data pubblicazione 29/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio e assorbito il ricorso incidentale.Spese compensate.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026, nella camera di consiglio dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
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