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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 15876/2025

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5846/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5337/2017 depositata il 20/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era attinta da avviso di accertamento n.

TK502A607631/2012 notificato l’11 dicembre 2012, mediante il quale l’Agenzia delle entrate-D.P.

II di Roma, in riferimento all’a.i. 2009, determinava induttivamente maggiori ricavi non dichiarati ed un maggior volume d’affari ai fini dell’IVA, per l’effetto liquidando maggiori IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni.

1.1. Segnatamente, dal ricorso per cassazione della contribuente, apprendesi che “la cennata ricostruzione presuntiva dei ricavi e del fatturato veniva determinata sulla base delle informazioni ottenute dall'Ufficio mediante l'esperimento di indagini finanziarie ex art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, e art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, operate peraltro non solo sul conto corrente della società ricorrente, ma anche su quello del socio [OSCURATO:PERSONA] e della moglie di costui, su quelli degli altri due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché sui conti correnti intestati ad altre società […] amministrate dal predetto socio [OSCURATO:PERSONA]” (fg. 2).

2. La CTP di Roma, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 5261/16 depositata il 7 marzo 2016, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento.

3. L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR del Lazio con la sentenza epigrafata.

4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La contribuente deposita ampia memoria telematica in data 19-21 marzo 2025, ad ulteriore illustrazione delle sue ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia: “Illegittimità della sentenza della CTR per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4[,] c.p.c. e 36, comma 2, n. 4[,] del D.Lgs. n. 546 del 1992, in connessione con l’art. 111, comma 6, della Costituzione ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4[,] c.p.c. (contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza della CTR e incomprensibilità e perplessità interna della motivazione)”.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.

3. A fronte della proposizione del ricorso per cassazione da parte di “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. […] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]”, si impone la questione, rilevabile d’ufficio, della verifica dell’integrità del contraddittorio, già nei gradi di merito, con riferimento a tutti i soci, che, come visto poc’anzi, la narrativa del ricorso individua in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Invero, in generale, vale il principio a termini del quale, ai fini delle imposte sui redditi, nonché dell’IRAP costituente oggetto di ripresa nell’avviso notificato a [OSCURATO:PERSONA], l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra.

Un tanto, in effetti, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez.

U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330-01, a tenore del quale “l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

Quanto, in particolare, all’ipotesi in cui, mediante un unico avviso, sia accertata una maggiore IVA ed una maggiore ILOR, alla quale è odiernamente assimilabile l’IRAP, rileva l’insegnamento secondo cui “l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del ‘simultaneus processus’ nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci.

Tuttavia, qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ILOR ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di ‘simultaneus processus’, attesa l'inscindibilità delle due situazioni” (Sez. 5, n. 11240 del 20/05/2011, Rv. 617227-01; Sez. 5, n. 12236 del 19/05/2010, Rv. 613071-01).

Si consideri, in particolare, che “ L'IRAP è imposta assimilabile all'ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Ne consegue che, essendo l'IRAPimputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste illitisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'IRAPdovuta dalla società” (Cass., Sez.

U., n. 13452 del 29/05/2017, Rv.644364 - 01).

4. In definitiva, alla luce di quanto precede, con pronuncia su ricorso, questa S.C. è d’ufficio tenuta a dichiarare la nullità dell’intero giudizio per difetto originario del contraddittorio nei confronti dei soci di [OSCURATO:PERSONA], cassando di conseguenza le sentenze sia di primo che secondo grado e rimettendo gli atti al giudice di primo grado, da individuarsi nella Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, per la celebrazione del giudizio nel rigoroso rispetto del contraddittorio.

5. Le spese dell’intero giudizio devono essere regolate in ragione del principio di causalità (arg. da Sez. 3, n. 32933 del 17/12/2024, Rv. 673101-01; Sez. 6-2, n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476-01).

Il rilievo d’ufficio, solo nel presente grado, del difetto di integrità del contraddittorio giustifica, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di merito.

Nondimeno, la contribuente, cui è imputabile la proposizione del ricorso per cassazione esitato nei termini di cui innanzi, deve essere condannata a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del presente grado, liquidate, secondo tariffa, come da dispositivo.

P.Q.M Pronunciando su ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio.

Per l’effetto, cassa le sentenze di entrambi i gradi di merito e rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma per la celebrazione del giudizio nei confronti dei legittimi contraddittori.

Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito.

Condanna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5846/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5337/2017 depositata il 20/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era attinta da avviso di accertamento n. TK502A607631/2012 notificato l’11 dicembre 2012, mediante il quale l’Agenzia delle entrate-D.P. II di Roma, in riferimento all’a.i. 2009, determinava induttivamente maggiori ricavi non dichiarati ed un maggior volume d’affari ai fini dell’IVA, per l’effetto liquidando maggiori IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni. 1.1. Segnatamente, dal ricorso per cassazione della contribuente, apprendesi che “la cennata ricostruzione presuntiva dei ricavi e del fatturato veniva determinata sulla base delle informazioni ottenute dall'Ufficio mediante l'esperimento di indagini finanziarie ex art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, e art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, operate peraltro non solo sul conto corrente della società ricorrente, ma anche su quello del socio [OSCURATO:PERSONA] e della moglie di costui, su quelli degli altri due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché sui conti correnti intestati ad altre società […] amministrate dal predetto socio [OSCURATO:PERSONA]” (fg. 2). 2. La CTP di Roma, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 5261/16 depositata il 7 marzo 2016, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento. 3. L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR del Lazio con la sentenza epigrafata. 4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. La contribuente deposita ampia memoria telematica in data 19-21 marzo 2025, ad ulteriore illustrazione delle sue ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia: “Illegittimità della sentenza della CTR per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4[,] c.p.c. e 36, comma 2, n. 4[,] del D.Lgs. n. 546 del 1992, in connessione con l’art. 111, comma 6, della Costituzione ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4[,] c.p.c. (contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza della CTR e incomprensibilità e perplessità interna della motivazione)”. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. 3. A fronte della proposizione del ricorso per cassazione da parte di “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. […] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]”, si impone la questione, rilevabile d’ufficio, della verifica dell’integrità del contraddittorio, già nei gradi di merito, con riferimento a tutti i soci, che, come visto poc’anzi, la narrativa del ricorso individua in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Invero, in generale, vale il principio a termini del quale, ai fini delle imposte sui redditi, nonché dell’IRAP costituente oggetto di ripresa nell’avviso notificato a [OSCURATO:PERSONA], l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Un tanto, in effetti, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330-01, a tenore del quale “l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”. Quanto, in particolare, all’ipotesi in cui, mediante un unico avviso, sia accertata una maggiore IVA ed una maggiore ILOR, alla quale è odiernamente assimilabile l’IRAP, rileva l’insegnamento secondo cui “l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del ‘simultaneus processus’ nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Tuttavia, qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ILOR ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di ‘simultaneus processus’, attesa l'inscindibilità delle due situazioni” (Sez. 5, n. 11240 del 20/05/2011, Rv. 617227-01; Sez. 5, n. 12236 del 19/05/2010, Rv. 613071-01). Si consideri, in particolare, che “ L'IRAP è imposta assimilabile all'ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne consegue che, essendo l'IRAPimputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste illitisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'IRAPdovuta dalla società” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 29/05/2017, Rv.644364 - 01). 4. In definitiva, alla luce di quanto precede, con pronuncia su ricorso, questa S.C. è d’ufficio tenuta a dichiarare la nullità dell’intero giudizio per difetto originario del contraddittorio nei confronti dei soci di [OSCURATO:PERSONA], cassando di conseguenza le sentenze sia di primo che secondo grado e rimettendo gli atti al giudice di primo grado, da individuarsi nella Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, per la celebrazione del giudizio nel rigoroso rispetto del contraddittorio. 5. Le spese dell’intero giudizio devono essere regolate in ragione del principio di causalità (arg. da Sez. 3, n. 32933 del 17/12/2024, Rv. 673101-01; Sez. 6-2, n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476-01). Il rilievo d’ufficio, solo nel presente grado, del difetto di integrità del contraddittorio giustifica, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di merito. Nondimeno, la contribuente, cui è imputabile la proposizione del ricorso per cassazione esitato nei termini di cui innanzi, deve essere condannata a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del presente grado, liquidate, secondo tariffa, come da dispositivo. P.Q.M Pronunciando su ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio. Per l’effetto, cassa le sentenze di entrambi i gradi di merito e rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma per la celebrazione del giudizio nei confronti dei legittimi contraddittori. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito. Condanna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].
Sentenza Cassazione n. 15876/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris