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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04480/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sez.

Dist. di Sassari, che ha confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in relazione al delitto di tentata rapina aggravata; ritenuto che l'unico motivo, che deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva con argomenti logici ed aderenti alle emergenze processuali, evocando in particolare la significativa gravità del fatto e la capacità a delinquere del ricorrente, dedotta dai precedenti specifici, facendo corretta applicazione del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, inoltre, la Corte territoriale si è espressa nel senso della congruità del trattamento sanzionatorio, determinato dal primo giudice al minimo edittale, previa riduzione nella misura massima per il tentativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, che ha confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in relazione al delitto di tentata rapina aggravata; ritenuto che l'unico motivo, che deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva con argomenti logici ed aderenti alle emergenze processuali, evocando in particolare la significativa gravità del fatto e la capacità a delinquere del ricorrente, dedotta dai precedenti specifici, facendo corretta applicazione del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, inoltre, la Corte territoriale si è espressa nel senso della congruità del trattamento sanzionatorio, determinato dal primo giudice al minimo edittale, previa riduzione nella misura massima per il tentativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. Il