CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese in sentenza con congrua motivazione; rilevato, infatti, che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare (pag. 4), che con argomentazioni logiche esclude l'assenza del dolo e l'erronea interpretazione dell'autorizzazione rilasciata, evidenziando il chiaro contenuto dell'autorizzazione, l'accertamento che il Sert locale era regolarmente chiuso il sabato e che il Bartoli non si era recato presso il DSM di Manfredonia e la circostanza che il Bartoli non avesse fatto alcun riferimento alla chiusura del Sert; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere,éStensore [OSCURATO:PERSONA] te